Gruppo II   Prot. N. /292.01.11 



Oggetto: Conferimento incarichi a dirigenti di II fascia - Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale lavoro
Dipartimento lavoro
P A L E R M O


1. Con la nota cui si risponde viene chiesto se al dirigente di 2^ fascia possa attribuirsi la direzione di unità operative atteso che detto affidamento "si tradurrebbe in una deminutio rispetto alla qualifica rivestita, dato anche il vincolo di dipendenza gerarchica che si instaurerebbe tra lo stesso e il dirigente preposto al servizio e, pertanto, tra dirigenti di pari livello".

2. L'art. 4, co. 1, della l.r. n. 10 del 2000 prevede che "L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base". I successivi commi 6 e 7 prevedono, altresì, che il Presidente e gli Assessori si avvalgano di "uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia" (comma 6) e che la Giunta regionale deliberi "l'istituzione di uffici speciali temporanei" cui sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia (comma 7).
Ai sensi dell'art. 9, co. 1, della medesima legge "Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale ... si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi".
Tralasciando il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione (di cui pure si occupa il succitato art. 9) in quanto non rilevante nella presente fattispecie, va osservato che quest'ultimo al comma 5 dispone espressamente che "gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti ... a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia".
Sul punto la circolare presidenziale 10 agosto 2001 n. 25180 afferma che con decorrenza 1° ottobre 2001 "potranno essere sottoscritti i contratti individuali di lavoro per la preposizione dei dirigenti alle strutture di dimensione intermedia (aree e servizi), nonché per la preposizione alle unità operative di base, uffici speciali ed uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione".
Infine la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001 della Giunta di Governo regionale, all'art. 8, come sostituito dalla successiva deliberazione n. 369 del 16 ottobre, individua, fra gli atti, nella prima fascia di cui all'art. 40 del C.C.R.L. il preposto ad unità operativa di base e nella seconda il preposto ad unità operativa valutata come complessa.
Dal suesposto quadro normativo si evince pertanto che un dirigente di 2^ fascia può essere preposto alla direzione di aree e servizi ed unità operativa di base, fermo restando di norma il criterio di rotazione degli incarichi, nonché, ove non preposto ad uffici, essere assegnatario ai sensi dell'art. 9, co. 6, della l.r. 10/2000 di incarichi inerenti alle funzioni della dirigenza quali quelli di consulenza, studio, ricerca, ispettivi o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Trasposizione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale