Pos. IV   Prot. N. /294.01.11 



Oggetto: Enti economici regionali - Soppressione - Trasferimento immobili - Problematiche.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento del personale, dei
servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O




1. Con la lettera in riferimento codesta Presidenza sottopone allo scrivente due problematiche concernenti il trasferimento alla Regione siciliana del patrimonio degli enti economici regionali soppressi e posti in liquidazione dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
Premesso che il commissario liquidatore dell'XXXX ha subordinato il trasferimento alla Regione di un edificio di proprietà del predetto ente, alla concessione in uso gratuito di un piano dell'edificio stesso, in particolare vien chiesto se "l'Amministrazione regionale debba richiedere apposito canone di locazione", ovvero se possa "concedere gratuitamente l'uso" della porzione di immobile.
Con riferimento alla sede dell'YYYY, rappresenta altresì codesto Dipartimento che il commissario liquidatore degli enti de quibus - a seguito della richiesta, da parte dell'Amministrazione regionale, del canone di locazione per gli spazi occupati dall'YYYY stesso e dalle società controllate - ha eccepito che "nulla è dovuto" fin quando l'immobile è rimasto di proprietà dell'ente e cioè fino al completamento delle operazioni di assunzione in consistenza al demanio regionale.
Anche su quanto sopra esposto vien chiesto l'avviso dello scrivente.

2. Circa il primo quesito è opportuno precisare, in via preliminare, che in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 6, della l.r. n. 5/1999 - ai sensi del quale: "per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia" - i poteri del commissario liquidatore degli enti economici regionali risultano disciplinati dagli artt. 2278 e 2279 del codice civile nonché dall'art. 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
In particolare le richiamate norme del codice civile prevedono che i liquidatori di società "possono compiere gli atti necessari per la liquidazione" col solo divieto di "intraprendere nuove operazioni"; l'art. 10 della citata legge n. 1404/1956 dispone che il liquidatore degli enti di diritto pubblico "può, nell'espletamento delle operazioni di liquidazione, compiere qualsiasi atto di gestione"; pertanto, tenuto conto dell'ampia portata delle riferite disposizioni, e considerato altresì che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/1999, sono trasferiti alla Regione siciliana i beni di proprietà degli enti per i quali non si procede alla vendita, deve affermarsi che rientra tra i poteri del commissario liquidatore degli enti de quibus quello di non procedere alla vendita di un immobile dell'ente in liquidazione e di deliberarne il trasferimento alla Regione subordinando tale trasferimento alla concessione in uso gratuito di una parte dell'immobile stesso.
Ciò premesso, passando ora all'esame della questione prospettata, si osserva che le relative valutazioni concernono, ad avviso dello scrivente, più la sfera del merito che non quella della relativa legittimità; ciò nel senso che le determinazioni da assumere da parte di codesta Amministrazione circa la possibilità di concedere o meno l'utilizzazione a titolo gratuito di una parte dell'immobile oggetto del trasferimento attengono al merito dell'attività amministrativa per cui, come tali, restano rimesse alla discrezionalità di codesto Dipartimento ed esulano dalla competenza di quest'Ufficio la cui attività consultiva - giusta il disposto dell'art. 6 del D.P.Reg. 28.2.1979, n. 70 recante il testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana - consiste nella emissione di pareri "sulla interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari".
In altri termini sul punto si è dell'avviso che la considerazione di tutti gli elementi che possono giustificare l'opportunità e la convenienza di acquisire la proprietà dell'immobile de quo e di concederne una parte in uso gratuito, è rimessa alla valutazione discrezionale di codesta Presidenza; quest'ultima, del resto, alla luce di quanto sopra detto, potrà anche valutare più conveniente acquisire il predetto immobile per un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia di stima e nel contempo richiedere un canone di locazione per l'utilizzazione dello stesso.

Per quanto invece attiene al secondo quesito, e cioè quello relativo alla sede del'YYYY, si rileva che l'Ufficio si è al riguardo già pronunciato con nota 5 maggio 2000, n. 8495/52.2000.11, indirizzata a codesto Dipartimento.
In quella sede lo scrivente - nel richiamare il disposto dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 ai sensi del quale "i beni immobili sede dell'Ente minerario siciliano sono acquisiti al demanio regionale al valore stimato congruo dell'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, per essere utilizzati dall'Amministrazione regionale quale sede dei propri uffici" - ha precisato che dalla data di entrata in vigore della citata l.r. n. 4/1999 si è prodotto l'effetto traslativo del diritto di proprietà e pertanto, da tale momento, "devono intendersi trasferite alla Regione tutte le facoltà inerenti all'esercizio del diritto di proprietà e gli obblighi connessi".
In particolare si è altresì evidenziato che "l'acquisizione dei beni di che trattasi avviene direttamente in forza del comando legislativo" senza che appaia necessario alcun ulteriore provvedimento dovendosi dunque ritenere irrilevante, ai fini del trasferimento della proprietà dei beni immobili, la quantificazione del loro valore affidata all'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, poiché quest'ultimo costituisce adempimento accessorio destinato ad avere efficacia sostanziale soltanto per quanto attiene alla definizione degli aspetti economici e contabili dell'operazione.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, deve concludersi che il completamento delle operazioni di assunzione in consistenza dell'immobile sede dell'YYYY al patrimonio regionale è a fortiori irrilevante ai fini del trasferimento della proprietà, poiché quest'ultimo, come sopra rilevato, si è già realizzato dall'entrata in vigore della l.r. n. 4/1999.
Nel citato parere n. 8495/2000 lo scrivente ha altresì evidenziato che la destinazione impressa ex lege ai beni immobili sede dell'YYYY, determina l'appartenenza degli stessi alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili la cui condizione giuridica è, in via generale, disciplinata dall'art. 828, comma 2, c.c. il quale dispone che: "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
Il mutamento del regime giuridico dei beni de quibus - oltre ad avere immediati effetti estintivi degli eventuali preesistenti rapporti di locazione (cfr. Cass. 22.7.1991, n. 7769) - comporta altresì che l'Amministrazione regionale, nei limiti del richiamato art. 828, comma 2, c.c., e cioè nel rispetto del pubblico interesse che il suddetto bene è diretto a soddisfare, potrà disporne e cederne il godimento ai privati mediante concessione di tipo pubblicistico ovvero, più in particolare, mediante un contratto attuativo di un provvedimento amministrativo di concessione di uso eccezionale (c.d. concessione - contratto) (cfr. Cass. 85/645).
Pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato deve concludersi che dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 4/1999 l'Amministrazione regionale avrebbe potuto, e comunque tuttora può, disciplinare mediante concessione-contratto i rapporti con l'YYYY per il godimento dell'immobile in questione; considerato tuttavia - come risulta dalla richiesta di parere e dagli atti allegati - che a tutt'oggi non sembra si sia provveduto in tal senso, tenuto conto della natura dell'YYYY e dell'interesse pubblico sottostante, e rilevato soprattutto che un atto amministrativo non può esplicare effetti pregiudiziali retroattivi, deve concludersi che l'Amministrazione non può pretendere dall'YYYY il pagamento di un canone per il pregresso godimento dell'immobile di che trattasi.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.


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