Gruppo IV   Prot. N. /298.01.11 



Oggetto: Ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche (A.T.O.). Procedure sostitutive ex art. 4, D.P.Reg. n. 209 del 7 agosto 2001. Quesito.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
- Dipartimento della Programmazione

e, p.c. Presidenza Regione
Segreteria Generale
LORO SEDI



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento pone allo Scrivente un quesito concernente l'esercizio delle procedure sostitutive previste dall'art. 4, comma 2, del D.P.Reg. n. 209 del 7 agosto 2001.
In particolare vien chiesto di chiarire "quale ramo dell'Amministrazione regionale sia responsabile dell'attuazione della procedura".

2. L'art. 4 del Decreto Presidenziale 7 agosto 2001 , recante "Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche", pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 31/8/2001, al comma 1 , così dispone: "I comuni e le province regionali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale.... provvedono a mezzo dei rispettivi consigli, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a definire ed approvare le convenzioni di cui al precedente art. 1, comma 2, lett. a).... oppure a costituire il consorzio previsto dal precedente art. 1, comma 2, lett. b)".
Lo stesso art. 4 , al comma 2 , precisa che: "Trascorso il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'art. 9, comma 3, della legge n. 36/94 e dall'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni.
Il commissario nominato provvede... alla costituzione del consorzio di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, approvando la convenzione e l'allegato statuto, secondo lo schema allegato al presente decreto, ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità d'ambito."
L'art. 9, comma 3 , della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 , richiamato dalla norma appena citata, nel prevedere che le regioni disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, dispone che: "Decorso inutilmente il termine fissato dalle regione... provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti".
Infine, l'art. 24 , della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, anche questo richiamato dalla norma sopra citata, prevede che: "Qualora gli organi delle province o dei Comuni omettano o ritardino... o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo".
Alla luce delle norme sin qui richiamate può affermarsi che, trascorso il termine previsto dal primo comma del citato art. 4, qualora i comuni e le province ricadenti in uno stesso ambito territoriale ottimale non abbiano provveduto ad approvare le convenzioni di cui all'art. 30 del D.L.vo n. 267/2000 ovvero a costituire il consorzio di cui all'art. 31 dello stesso D.L.vo, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede alla nomina di un commissario.
Questo, come chiaramente disposto dal secondo comma del citato art. 4, a sua volta provvede alla costituzione del consorzio, approvando la convenzione e lo statuto, e adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'autorità d'ambito.
In altri termini, competente alla attivazione della procedura sostitutiva prevista dall'art. 4, comma 2, del D.P. 7 agosto 2001 è l'Assessore regionale per gli enti locali .
In tal senso, del resto, si è espressa anche la Segreteria Generale di questa Presidenza, con nota n. 5609 del 28/11/2001, indirizzata, oltre che allo Scrivente, anche a codesto Dipartimento.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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