Gruppo XV Prot._______________/299.01.11

OGGETTO: Accademie di Belle Arti. Riconoscimento legale. Legge 21 dicembre 1999, n. 508.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

PALERMO


1. Con nota 25 ottobre 2001, prot. 2774/Gr. VIII, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla legittimità del proprio pregresso operato in ordine al riconoscimento di Accademie di belle arti, rappresentando che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, cui il quesito era stato sottoposto, non si era pronunciata in quanto aveva ritenuto che la problematica potesse preludere ad un conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione.

Posto che in tale nota non venivano evidenziate le problematiche su cui veniva richiesta la consultazione né era stata allegata copia dell'analoga richiesta di consultazione formulata all'Avvocatura dello Stato, lo Scrivente, con nota 18235/299.01.11 del 5 novembre 2001 richiedeva a codesto Dipartimento di formulare i quesiti giuridici in questione corredati dall'avviso del Dipartimento medesimo.

Con nota 29 novembre 2001, prot. 3071/Gr. VIII, anticipata per le vie brevi, codesto Dipartimento ha inviato copia della nota n. 1616 del 4/7/2001 con la quale era stato formulato il quesito in questione all'Avvocatura dello Stato.

La problematica trae origine dalla circostanza che il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, in ordine al riconoscimento di un corso di un'Accademia di belle arti -operato dal Dirigente generale di codesto Dipartimento con D.D.G. 159/8 del 14/5/2001 trasmesso per conoscenza al predetto Ministero- con sua nota prot AF/U/443/2001 del 30/5/2001 ha ritenuto il predetto provvedimento viziato per violazione di legge in quanto la legge 508/1999 "ha evidenziato l'obiettivo della graduale statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie legalmente riconosciute", mentre "La ratio della legge di riforma non sembra autorizzare, in via generale, ulteriori legalizzazioni mentre è in corso il processo di trasformazione delle istituzioni statali e non sono ancora definiti i nuovi parametri ai quali gli istituti privati debbono conformarsi ai fini del riconoscimento".

Rileva, in proposito, codesto Dipartimento che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, interessato da codesto Dipartimento sull'incidenza della riforma delle accademie di belle arti, conservatori musicali e istituti musicali pareggiati,. attuata con legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha ritenuto, con parere n. 239/2000, che la legge 508/1999 non ha trasformato le predette istituzioni scolastiche in istituzioni universitarie e la legge stessa non ha determinato il trasferimento in capo al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica delle competenze in materia.


2. Sulla problematica sottoposta, si osserva quanto segue.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha dettato norme finalizzate alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, di quella di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Il settimo comma dell'art. 2 della predetta legge dispone l'attuazione delle finalità della legge medesima con uno o più regolamenti ministeriali, prevedendo criteri direttivi cui tali regolamenti devono ispirarsi, tra cui (art. 2, ottavo comma, lett. e) "possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti ..... una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute... Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Tale norma, quindi, non tende ad escludere -anche se in prospettiva- la possibilità di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, limitandosi soltanto ad indicare -tra i criteri ispiratori dei regolamenti attuativi- la previsione di una graduale statizzazione su richiesta delle istituzioni medesime. D'altronde la stessa legge contiene disposizioni (art. 2, comma ottavo, lettera l, ultima parte) che sarebbero incompatibili con la previsione della completa statalizzazione del sistema d'insegnamento delle istituzioni in questione.

Né il riferimento all'istanza di pareggiamento o legale riconoscimento ed al possesso dei requisiti all'entrata in vigore della l. 508/1999 -menzionati nella seconda parte della lett e dell'ottavo comma del citato art. 2, appare teso ad impedire la possibilità di pareggiamento o riconoscimento legale a quegli istituti che ne facciano richiesta successivamente all'entrata in vigore della l. 508/1999, ponendosi le richiamate circostanze nell'ambito dei criteri da considerare per procedere alla graduale statizzazione degli istituti che ne facciano richiesta.

Né, ancora, la disposizione sopra riportata -ammesso per pura ipotesi che tenda ad un sistema interamente pubblico di formazione e specializzazione nelle materie di che trattasi- si pone in termini precettivi ma come disposizione quadro per i regolamenti di attuazione.

Per cui, nella fattispecie sottoposta allo Scrivente, non sembrano potersi condividere le considerazioni e conclusioni -in termini di legittimità- del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica formulate nella nota che ha dato origine all'odierna richiesta di consultazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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