Pos. 1   Prot. N. 300.01.11 



Oggetto: L.r. n. 16/1996. Art. 10 - Attività edilizia all'interno delle aree boschive - Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Foreste
PALERMO


1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di interpretare il disposto dell'art.10 della l.r. 16/96.
Al riguardo rappresenta che il citato art.10, nel testo originario, aveva una sua "compiutezza sistematica" in quanto, al primo comma, poneva un divieto di edificazione all'interno dei boschi e delle fasce forestali e nelle relative zone di rispetto, per poi prevedere, al secondo comma, una deroga al suddetto divieto e, nei commi successivi, le modalità di applicazione della deroga.
Lo stesso art.10, nel testo sostituito dall'art.3 della l.r. 13/99, presenta invece talune evidenti incongruenze.
In particolare viene segnalata la difficoltà ad interpretare il disposto del comma 4, che riproduce il comma 3 del testo originario, il quale continua a fare riferimento alla "deroga di cui al comma 2", nonostante nel testo novellato nel '99 non sia stata prevista alcuna possibilità di deroga al divieto di edificazione posto dal primo comma.
Viene altresì rilevato che alla segnalata difficoltà non si è posto rimedio neppure con l'art.89, comma 8, della recente l.r. 6/2001, che ha apportato nuove modifiche al testo dell'art.10.
Infatti, pur essendo stato inserito un comma 3 bis che prevede nuovamente l'ipotesi di deroga al divieto di edificazione già prevista dal secondo comma del testo originario, non è stato conseguentemente modificato il testo del comma 4 che continua quindi a far riferimento alla "deroga di cui al comma 2", piuttosto che alla deroga di cui al comma 3 bis.
Viene peraltro rappresentato che ad alcuni Comuni sono state presentate istanze di concessione edilizia in cui si sostiene che il divieto di edificazione previsto dal comma 2 dell'articolo in esame - relativo alla fascia di rispetto dei boschi di superficie superiore a 10 ettari - "non agirebbe ope legis, ma avrebbe bisogno, per diventare operativo, dei pareri e delle direttive di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo".
Ciò posto codesto Dipartimento, nel segnalare che ha già proposto "l'inserimento di una apposita norma di interpretazione autentica nell'ambito di un più ampio disegno di legge che la Segreteria Generale sta predisponendo", chiede allo Scrivente di esprimersi sulla questione.

2. L'art. 10 della l.r. 6 aprile 1996, n.16, recante "Riordino della Legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", nel testo originario così disponeva:

" 1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq....
3. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio....
4. I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione....".
Lo stesso art.10, nel testo sostituito dall'art.3 della l.r. 19 agosto 1999, n.13, così dispone:
"1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3....
4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio...

5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore ai beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione ...".
In ultimo l'art.89, comma 8, della l.r. 3 maggio 2001 n.6, ha ulteriormente modificato il testo dell'art.10 in esame aggiungendo, tra l'altro, un comma 3 bis che così dispone:

"3 bis In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq....".

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Da un esame delle norme richiamate si evince che, come correttamente rilevato da codesto Dipartimento, il citato art.10 della l.r. 16/96, nel testo originario, aveva una sua coerenza interna.
Esso, infatti, al comma 1 poneva un divieto di edificazione; al comma 2 preveda un'ipotesi di deroga al divieto; nei successivi commi 3 e 4 stabiliva le condizioni cui era subordinata la deroga.
A seguito della sostituzione disposta dal citato art.3 della l.r. 13/99, l'art.10 ha subito rilevanti modifiche che hanno determinato talune obiettive difficoltà di interpretazione dello stesso articolo.
In particolare, non essendo stata mantenuta l'ipotesi di deroga di cui allo originario secondo comma, ed essendo stato previsto nel nuovo testo del secondo comma un divieto di edificazione relativo alle fasce di rispetto dei boschi di superficie superiore a 10 ettari, risulta problematica l'interpretazione del nuovo comma 4.
Questo infatti, nel riprodurre il testo dell'originario comma 3, subordina "la deroga di cui al comma 2" al parere della Sovrintendenza competente per territorio.
Ma, come sopra chiarito, nel testo novellato nel '99 non era stata mantenuta la deroga già prevista dall'originario comma 2.
Del resto l'ulteriore modifica al testo dell'art.10, disposta dal citato art.89, comma 8, della l.r. 6/2001, che ha introdotto un comma 3 bis il quale nuovamente prevale un'ipotesi di deroga al divieto di edificazione di cui al comma 1, non ha risolto il problema de quo, atteso che lo stesso legislatore non si è fatto carico di modificare il testo del comma 4, che continua pertanto a fare riferimento alla "deroga di cui al comma 2" piuttosto che alla deroga di cui al comma 3 bis.
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Tutto ciò considerato, sembra allo Scrivente che la previsione del comma 4 dell'articolo in esame, al di là del dato testuale, vada comunque riferita al comma 3 bis, il quale, come chiarito, ha reintrodotto la deroga già prevista dall'originario comma 2.
Sembra per contro logicamente insostenibile l'interpretazione volta a riferire la previsione del comma 4 al vigente comma 2 che non contempla alcuna deroga, bensì un divieto di edificazione.
Con riferimento alla fattispecie deve pertanto ritenersi che le istanze di concessione edilizia presentate a diversi Comuni, e volte a riferire il disposto del comma 4 al vigente comma 2, subordinato così l'operatività del divieto di edificazione previsto dallo stesso comma 2 al parere favorevole della Sovrintendenza competente per territorio, non siano giuridicamente fondate.
Ciò posto, va tuttavia segnalato che, poiché l'interpretazione sin qui sostenuta - volta a riferire il disposto del comma 4 alla deroga di cui al comma 3 bis - determina un'evidente forzatura del testo di legge, questo andrebbe tempestivamente modificato, o comunque autenticamente interpretato, in modo tale da eliminare le incongruenze al momento presenti e da restituire all'articolo in esame il carattere di norma certa.
A tal fine codesto Dipartimento, che pure rappresenta di avere già richiesto alla Segreteria Generale l'inserimento di una norma di interpretazione autentica dell'articolo in esame in un più ampio disegno di legge, potrebbe, comunque nelle more dell'approvazione della norma di interpretazione o di una norma di modifica dell'articolo 10, diramare, con la massima tempestività, direttive, anche nella forma di una circolare, volte a chiarire che, in attesa dell'intervento del legislatore, il comma 4 va riferito, anche in mancanza di un richiamo espresso, al comma 3 bis, che reintroduce la deroga prevista dall'originario comma 2, e non invece al vigente comma 2 il quale prevede non una deroga, bensì un divieto di edificazione operante ope legis e non subordinato ad alcun parere preventivo.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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