Gruppo VI   Prot. N. /301.01.11 


Oggetto: Diritto al lavoro dei disabili - Applicabilità dell'art. 17 L. 68/99 all'Istituto Vite e Vino.




Allegati n...........................


Assessorato Agricoltura e Foreste
Dipartimento Regionale
Interventi Infrastrutturali
P A L E R M O


1. Con nota n. 2180 del 22 ottobre 2001, codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità o meno dell'Istituto regionale della Vite e del Vino dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, il quale dispone che le imprese che partecipino a gare per l'assegnazione di appalti pubblici "sono tenute a presentare preventivamente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione".
Nel caso in cui tale disposizione risulti applicabile si chiede altresì di specificare "per quali procedure d'acquisto di beni o servizi o per lavori pubblici", è necessario acquisire la suddetta documentazione.
La problematica in questione è stata già sottoposta allo Scrivente che, con parere n. 53/2001, reso all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con nota n. 7013 del 23 aprile 2001, si è pronunciato per l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni dell'art. 17 della l. 68/1999.
Ed invero la legge 12 marzo 1999, n. 68, ha come precipua finalità, individuata dall'art. 1, "La promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato".
In particolare l'art. 17 della normativa in oggetto dispone testualmente che "le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per pubblici appalti o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione".
Risulta evidente quindi che l'intera normativa abbia inteso favorire la programmazione delle assunzioni, al fine di assicurare al lavoratore disabile un avviamento in coerenza con i principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di uguaglianza sostanziale (art. 3-2° comma Cost.) e con l'art. 38 della Costituzione che prevede l'approntamento di mezzi per l'inserimento dei disabili nel contesto sociale.
Per quanto concerne il disposto di cui agli artt. 19 e 20 della L. 68/99 che potrebbero rappresentare, secondo l'istituto regionale della Vite e del Vino, una limitazione all'applicabilità dell'art. 17 nell'ambito della Regione Siciliana, si osserva quanto segue.
L'art. 19 stabilisce che "sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di trento e Bolzano".
Occorre premettere in primo luogo che l'art. 1 comma 3 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 ha conservato la attribuzione della funzione di vigilanza in materia di lavoro all'Amministrazione statale, mentre per quanto riguarda l'esercizio della funzione gestionale - per effetto del D. Lgs 23 dicembre 1997, n. 459, che ha conferito alle singole regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro - questa ultima sarà svolta dai "servizi integrati per l'impiego" nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
Sulla base di questa premessa, incombe sulle regioni l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti legislativi necessari per dare attuazione alla normativa di cui all'oggetto. In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, in parte già adottati ed in parte all'esame dei competenti organi regionali, non sembra, che possa dubitarsi circa l'applicabilità della norma in parola. In tal senso soccorre la circolare 17 marzo 2000 n. 8 emanata dall'Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, (Gazzetta Ufficiale della regione n. 17 del 7/4/2000), la quale statuisce, espressamente che "in attesa dell'adozione dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame dei competenti organi regionali, intesi a dare piena attuazione alla Legge 68/99, si dispone che trovi applicazione anche in Sicilia la circolare ministeriale n. 4/2000 del 17 gennaio 2000".
L'atto in questione, è diretto a fornire indicazioni per consentire la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità della gestione dei servizi inerenti il collocamento dei lavoratori disabili. Così anche per quel che riguarda l'art. 17 essa fornisce alcuni chiarimenti significativi circa la sua applicazione.
D'altra parte, come ha avuto modo di evidenziare in varie occasioni la Corte Costituzionale, in assenza di norme regionali, "le leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto nel territorio della Sicilia, senza che occorra un atto di ricezione da parte dell'organo legislativo della Regione".
Specificatamente, per ciò che attiene al caso in esame, la Regione non ha provveduto ad adottare i provvedimenti legislativi in grado di dare piena attuazione alla normativa in oggetto. Come già si è avuto modo di osservare, tale circostanza non può comunque precludere, l'applicabilità della normativa statale, intesa essenzialmente a favorire l'inserimento lavorativo del disabile e ispirata a principi di tutela e sostegno di tale categoria di lavoratori.
Occorre altresì considerare la specifica legislazione regionale in materia di interventi a favore dei disabili, esistente nei settori della sanità, dei servizi sociali, del lavoro e della formazione professionale (L.L.R.R. n. 68/85, 16/86, 22/86, 27/91, etc.), nonché la particolare autonomia riconosciuta alla Sicilia, per cui le funzioni cui la legge n. 68/99 demanda agli Uffici dello Stato sono assolti, in Sicilia, dai corrispondenti Uffici regionali trasferiti alla Amministrazione regionale per effetto delle norme di attuazione dello Statuto in materia di lavoro approvate con D.P.R. n. 76 del 1979. D'altra parte non sembra che l'art. 17 in oggetto ponga particolari oneri di attuazione per la Regione, prevedendo in concreto un semplice obbligo di certificare l'ottemperanza alle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei soggetti disabili.
Per quanto concerne poi l'art. 20 L. 68/99, esso dispone che sia emanato il regolamento di esecuzione della legge in parola cui le regioni e le province autonome si conformano nell'ambito delle rispettive competenze ai fini della attuazioni delle disposizioni della presente legge.
Con Decreto del presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000 (in G.U.R.I. 18 novembre 2000 n. 270) è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge in parola che chiarisce alcuni aspetti operativi della disciplina sul collocamento dei soggetti disabili, così come individuati e definiti dall'art. 1 della Legge 68/99. In particolare, per quel che riguarda l'art. 17, si stabilisce che la certificazione di ottemperanza debba essere rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha sede legale e deve contenere specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'a't. 9, comma 1, della medesima legge entro i termini fissati dal decreto di attuazione.
Successivamente alcune circolari del Ministero del lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 17 (la certificazione deve recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando - Circ. Din. Lav. 26 giugno 2000 n. 41).

3. Con il secondo quesito viene chiesto cosa si intende per "partecipazione a bandi per appalti pubblici" od "all'intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni", cui il più volte citato art. 17 fa riferimento e dunque di chiarire per quali procedure risulti necessario acquisire la documentazione in oggetto.
Per la soluzione della questione proposta non può che farsi riferimento ai principi generali in materia di diritto amministrativo.
L'appalto di opera è il contratto con il quale l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera (art. 16555 c.c.); l'appalto pubblico è caratterizzato dal fatto che una delle parti è una pubblica amministrazione. Possono costituire oggetto d'appalto di lavori pubblici tutte le attività di costruzione, demolizioni, manutenzione, recupero di opere o impianti. Secondo la normativa comunitaria, l'appalto di opere pubbliche ha per oggetto anche la progettazione ed in genere l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di cui opera rispondente ai bisogni dell'amministrazione (art. 1, direttiva 440/89 CEE). La volontà dell'amministrazione di indire la gara si esprime con il bando nel quale vengono indicate le modalità di celebrazione della gara con la specificazione degli oneri imposti alle ditte partecipanti.
Con la espressione "intrattenere rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni" si fa riferimento alla possibilità attribuita agli enti pubblici di porre in essere un'attività contrattuale al fine di procurarsi beni e servizi, attività sottoposta ad alcune limitazioni inerenti alla stessa natura pubblica del contraente.
Infine per "rapporti concessori con la pubblica amministrazione" si intende fare riferimento a quella pluralità di provvedimenti amministrativi la cui caratteristica comune è data dalla costituzione di un effetto favorevole incidente sulla sfera del soggetto al quale il provvedimento si indirizza.
Anche in quest'ultima ipotesi dunque la struttura è essenzialmente contrattuale atteso che una convenzione costituisce il rapporto concessorio e ne regola tutti gli aspetti.
Nelle precedenti considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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