Gruppo XV Prot._______________/302.01.11

OGGETTO: Inquinamento atmosferico. Procedure autorizzative di cui al D.P.R.203/1988. Parere del comune di ubicazione degli impianti. Trasferimento o modifica degli impianti.


ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE-
Dipartimento regionale territorio ed ambiente
SEDE


1. Con la nota suindicata codesto Assessorato, premesso che l'art.6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 sottopone a preventiva autorizzazione di competenza regionale l'apertura di nuovi impianti industriali e che l'art.7, D.P.R. cit. richiede, in particolare, che su tale autorizzazione sia sentito il comune ove gli impianti sono localizzati, ha chiesto allo Scrivente se il parere del comune interessato vada richiesto anche per le autorizzazioni di cui all'art.15, -e cioè per le ipotesi di modifica sostanziale dell'impianto (lett. a) e di trasferimento dell'impianto in altra località (lett. b)-, e, in subordine, se, "laddove questo Assessorato ravvisi comunque l'opportunità di acquisire il parere del comune per le predette fattispecie autorizzatorie, ... il comune stesso sia comunque tenuto ad esprimere il proprio avviso".
Codesto Assessorato rappresenta che "per prassi consolidata" ha sempre richiesto il parere di cui trattasi "in analogia a quanto previsto per i nuovi impianti"anche per le ipotesi di cui all'art.15 D.P.R. cit., ritenute assimilabili alla costruzione di nuovi impianti di cui all'art.7, cit., considerato altresì che, in particolare, il trasferimento dell'impianto in altra località (art.15, lett. b) "presenta, ai fini dell'accertamento dell'idoneità del sito, problematiche assolutamente analoghe a quelle relative alla realizzazione di un nuovo impianto".
Tuttavia, perplessità sulla correttezza della procedura sinora adottata sono state da ultimo sollevate dal comune di Carini che, diffidato dall'Assessorato degli enti locali ad esprimere il proprio parere su fattispecie rientrante nell'art.15, lett.b, con nota prot. n.5154 del 7.02.2001, ha manifestato i propri dubbi interpretativi in ordine alle norme in questione; dubbi fatti propri da codesto Assessorato.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Con il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, la legislazione italiana si è adeguata ad alcune delle principali direttive comunitarie in tema di inquinamento atmosferico (direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203), dettando una nuova disciplina in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.
Il decreto si articola in norme puntuali e dettagliate in ordine agli obiettivi, alle competenze amministrative, ai controlli e alle sanzioni applicabili.
In particolare, per quel che in questa sede interessa, la costruzione di un nuovo impianto è soggetta ad autorizzazione della regione competente (art.6), la quale si pronuncia "sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto..." (art.7, secondo comma).
A norma, poi, dell'art.15 "sono sottoposte a preventiva autorizzazione: a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra località".

3. La normativa in esame ha profondamente modificato l'originario quadro istituzionale delle competenze, recuperando in favore dello Stato e delle regioni quei compiti di amministrazione attiva che in precedenza il D.P.R. n.616/1977 tendeva a riservare preferibilmente agli enti locali in conformità all'art.118 della Costituzione.
Tale cambio di rotta è l'effetto, probabilmente, anche delle direttive comunitarie che, in maniera molto puntuale ed immediatamente vincolante per lo Stato, hanno imposto la considerazione degli interessi ambientali come imprescindibili e primari rispetto a qualsiasi altro interesse.
Così, come ricordato, la competenza ad autorizzare l'apertura di nuovi impianti industriali è stata sottratta al sindaco ed attribuita alla regione (cfr. art.6, D.P.R. cit), mentre al comune restano le potestà generali di rilascio della concessione edilizia e del nulla osta di agibilità dell'impianto, nonché funzioni meramente consultive sulle autorizzazioni di competenza regionale.

Ora, sembra allo scrivente che la soluzione del quesito posto richieda un breve richiamo ai principali canoni di ermeneutica sanciti dall'art.12, primo comma, delle preleggi, ai sensi del quale la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto tenendo conto del significato letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", ciò naturalmente nei limiti in cui tale lettera sia chiara ed inequivoca.
La giurisprudenza ritiene, tuttavia, che il criterio letterale non può non essere integrato anche dall'interpretazione logica, che consente di individuare l'"intenzione del legislatore", desumibile soprattutto dalla c.d. "ratio legis", e cioè da una congrua valutazione del fondamento, dello scopo e della funzione obiettiva della norma.

Tornando alla fattispecie in esame, sembra allo scrivente che l'art.15, abbia inteso assoggettare le due fattispecie ivi previste al medesimo regime autorizzatorio di cui all'art.7, pur non rinviando espressamente allo stesso.
Se la scarna lettera della legge, pur non smentendo quanto si viene affermando, potrebbe, forse, consentire una interpretazione di opposto tenore, tuttavia tale diversa interpretazione sembra contrastare con la ratio e con la logicità del complesso normativo.
Posto, infatti, che si tratta di ipotesi, -la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni quantitative e/o sostanziali delle emissioni inquinanti e il trasferimento dell'impianto in altra località-, per le quali, comunque, si pone nuovamente la necessità di effettuare gli accertamenti in ordine alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite, -sulla scorta dei quali, a norma dell'art.7, la regione, previo parere del comune interessato, può rilasciare l'autorizzazione-, l'altra diversa interpretazione della norma frusterebbe le finalità dell'intervento normativo, deviando la norma dallo scopo che con la stessa si è inteso perseguire.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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