Gruppo III   Prot. N. /303/01/11 



Oggetto: Camera di commercio - Compensi spettanti ai Presidenti e vice Presidenti - l.r. 8/2000, art. 18.




Allegati n...........................


Assessorato cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in merito alla determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e vice presidenti delle Camere di commercio isolane come determinati dal D.P. 186/94, modificato dal D.P. 654/99, dopo che l'art. 18 della l.r. 8/2000 ha esteso l'applicabilità in favore dei presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della l. 816/85 ed, in particolare, del comma 2 dell'art. 3 il quale dispone il raddoppio dell'indennità di carica ai sindaci di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti nei casi in cui non svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.
Perplessità sono sorte per la determinazione del compenso spettante ai vice presidenti essendo il medesimo pari al 50% di quello spettante al presidente ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P. 186/94, in quanto talune Camere, contrariamente all'avviso di codesto Assessorato, nell'individuare il compenso del presidente col quale commisurare il compenso da corrispondere al vice presidente hanno considerato quello effettivamente goduto ancorchè raddoppiato ai sensi del richiamato art. 18.
Ancora si chiede l'avviso dello scrivente sulla refluenza del medesimo art. 18 l.r. 8/2000 sui compensi da erogare alle gestioni straordinarie.

2. In merito alla problematica proposta lo scrivente concorda con codesto Assessorato nel ritenere che il compenso mensile spettante ai vice presidenti sia quello determinato dal D.P.R.S. 186/94, come modificato dal D.P.R.S. 654/99, ovvero il 50%, con maggiorazione del 30%, di quello spettante ai presidenti restando, però, preclusa la possibilità che il compenso in argomento si giovi dell'eventuale godimento da parte del presidente del raddoppio del proprio compenso ex art. 18 l.r. 8/2000; ed infatti appare evidente come l'operatività del citato articolo, che con esplicito riferimento estende esclusivamente in favore "dei presidenti di enti, aziende, istituti sottoposti al controllo della Regione", l'efficacia degli artt. 2, 3 e 4 della l. 816/85 - la disciplina dei quali, per effetto della natura recettizia del rinvio operato dal medesimo art. 18, deve ritenersi costituente parte integrante dello stesso, indipendentemente dalla sopravvenuta abrogazione dell'intera L. 816/85 da parte dell'art. 274 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267 -, non possa estendersi anche in favore dei vice presidenti, ove peraltro si osservi come l'applicazione, o meno, del raddoppio del compenso attenga palesemente ad uno "status" soggettivo del presidente il cui effetto non può in alcun modo influire sul compenso del vice presidente.
Ugualmente, per quanto concerne il secondo aspetto del quesito posto, l'art. 18 "de quo" produce, a parere dello scrivente, i suoi effetti in ipotesi di gestioni commissariali, atteso che proprio per tali fattispecie il quarto comma dell'art. 4 del citato D.P. 186/94 testualmente prevede che "ai Commissari ed ai vice Commissari spetti lo stesso compenso previsto rispettivamente per i presidenti ed i vice presidenti della stessa istituzione".
Nei temini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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