Pos. 3   Prot. N. /304.01.11  



Oggetto: Interpretazione art.31 D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761




Allegati n...........................




Assessorato regionale della sanità
Dipartimento regionale fondo
sanitario, assistenza sanitaria ed
ospedaliera, igiene pubblica
P A L E R M O






1. Con lettera 19 ottobre 2001, n.2829 - integrata con nota 9 dicembre 2002, n.9194 e con fax 8 aprile 2003, n.64827 - codesto Assessorato ha posto all'Ufficio il quesito, sollevato dall'Università degli studi di XXXX, se l'indennità prevista dall'art.31, primo comma del D.P.R. n.761/1979, recante "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", si applichi a tutto il personale universitario,"sia esso appartenente ad aree strettamente sanitarie (tecnico - scientifiche e socio - sanitarie) che ad aree amministrative, contabili e tecniche".
Al riguardo codesto Assessorato riferisce che dalla normativa citata nelle note dell'Università di XXXX n.12996 e n. 19256/P del 4 e del 5 settembre 2001, concernenti l'oggetto, sembra evincersi la soluzione affermativa del quesito.

2. Il primo comma dell'art.31 del D.P.R. n.761/1979 così dispone:
"Al personale universitario che presta sevizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali , anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità , non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia".

3. In ordine al problema in esame, si riscontrano, in giurisprudenza, orientamenti contrastanti.
Da un lato alcune pronunzie, nel presupposto che l'indennità de qua sia volta a compensare l'aggravio di lavoro connesso all'espletamento di mansioni di assistenza e cura dei degenti, vale a dire "eguali a quelle ospedaliere svolte dai dipendenti del servizio sanitario nazionale", concludono che l'indennità stessa non va corrisposta al personale addetto a funzioni istituzionali amministrative (cfr. T.a.r. Campania, 30-7-1997, n.1987; Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 12-9-1997, n.338 ; 6-5-1998, n.299).
Dall'altro lato la Corte costituzionale, premesso che l'emolumento in questione "non ha un contenuto corrispettivo" dell'attività assistenziale prestata (nella specie dai docenti universitari), " ma esprime un semplice carattere perequativo " dei trattamenti economici implicati, afferma fra l'altro che tale funzione perequativa è stata "estesa dal d.p.r. n.761 del 1979 a tutto il restante personale in servizio presso le cliniche universitarie " (cfr. Corte cost., sent. 16.5.1997, n.136); osservazione, quest'ultima, ribadita negli stessi termini anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.a.r. Lazio, sez. III, 14-5-1998, n.1093).

4. Nella descritta situazione, appare determinante, per la soluzione del quesito posto all'Ufficio, confrontare con la norma in riferimento gli orientamenti giurisprudenziali testè riferiti.
Da questo punto di vista, non può non segnalarsi che il testo dell'art.31, primo comma del D.P.R. n.761/1979, non solo non offre spunti per escludere dall'indennità ivi istituita il personale non addetto a mansioni assistenziali, ma al contrario, riferendosi genericamente "al personale universitario" etc., sembra voler ignorare la predetta e restrittiva discriminazione.
Sussistono pertanto elementi, secondo lo Scrivente, per privilegiare, nella fattispecie, l'interpretazione del citato art.31, primo comma fornita dalla Corte costituzionale
Si suggerisce, comunque, dato che il problema discusso riguarda ovviamente l'intero territorio nazionale, di acquisire al riguardo l'avviso dei competenti organi statali.


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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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