Gruppo XIV Prot. N. /307.01.11


Oggetto: Contributi e finanziamenti - Restituzione somme - Decorrenza interessi.



Allegati n...........................

Assessorato Regionale del Lavoro
(nota 471/AA.GG./XIL del 31.10.2001)
P A L E R M O

e, p.c. Assessorato Regionale
del Bilancio e delle Finanze
Direzione bilancio e tesoro
P A L E R M O


1.- L'art. 13, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dispone che gli enti gestori dei cantieri di lavoro per disoccupati istituiti e finanziati ai sensi della l.r. 1 luglio 1968, n. 17, "sono tenuti a restituire alla Regione, entro trenta giorni dal compimento del collaudo, le somme rimaste inutilizzate e/o relative a spese non regolari".
La circolare dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione 14 febbraio 1995, n. 212, con riferimento al citato art. 13, comma 5, prevede che, contestualmente al versamento delle somme dovute, dovrà operarsi altresì "il versamento nelle casse regionali dei relativi interessi maturati e/o computati a norma di legge".
In relazione a tali disposizioni l'Assessorato regionale del Lavoro con la lettera sopra indicata chiede l'avviso dello scrivente circa la "tipologia e decorrenza" degli interessi applicabili nel caso di recupero delle somme dovute dagli enti gestori ai sensi dell'art. 13, comma 5, l.r. n. 25/1993.

2.- Preliminarmente si rileva che appare opportuno esaminare separatamente l'ipotesi delle somme rimaste inutilizzate da quella delle somme relative a spese risultate non regolari a seguito del collaudo delle opere realizzate dal cantiere di lavoro.
Il primo caso, e cioè quello delle somme giacenti, va risolto alla stregua dei principi che regolano il sistema della tesoreria unica istituita dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ai sensi del quale "a decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione".
L'accentramento dei servizi di tesoreria - realizzato appunto attraverso la previsione dell'obbligo, per gli enti e le aziende del settore pubblico regionale, di detenere le somme assegnate dalla Regione in appositi conti istituiti presso gli uffici della cassa regionale - nasce, in via generale, dall'esigenza di realizzare una corretta gestione delle risorse destinate all'apparato pubblico nel suo complesso, e si ricollega alla necessità di impedire la dispersione di mezzi finanziari a danno della Regione evitando la formazione di forti giacenze di cassa presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria dei singoli enti beneficiari di risorse provenienti dal bilancio regionale.
Tale sistema è volto quindi, da un lato al potenziamento delle disponibilità di tesoreria della Regione, onde ridurre l'eventuale ricorso al mercato finanziario e, dall'altro, al conferimento ai flussi finanziari dell'intero settore pubblico regionale di maggiore chiarezza e trasparenza mediante una organica regolamentazione dei trasferimenti che limiti le disponibilità liquide degli enti destinatari.
Così individuata e connotata la ratio del sistema di tesoreria unica, deve ora osservarsi, passando alla fattispecie in esame, che nessun problema si pone per gli interessi maturati dalle somme assegnate agli enti gestori dei cantieri di lavoro e rimaste inutilizzate; ed infatti tali interessi maturando su somme versate, ai sensi del riportato art. 21, comma 1, l.r. n. 6/1997, in conti correnti di tesoreria regionale, non possono che essere affluiti direttamente in entrata al bilancio della Regione.
Del resto, la soluzione qui accolta è valida, ad avviso dello scrivente, non soltanto nella ipotesi in cui l'ente gestore sia un comune o una provincia, ma anche qualora si tratti di un ente diverso da quelli testè indicati poiché, beneficiando di finanziamenti a carico del bilancio regionale, il medesimo ente non può che connotarsi strumentalmente e finanziariamente collegato alla Regione e, come tale, appartenere al settore pubblico regionale di cui al citato art. 21, comma 1, l.r. n. 6/1997.
Per quanto invece concerne gli interessi maturati dalle somme assegnate agli enti gestori prima dell'introduzione del sistema di tesoreria unica regionale - o, in ipotesi, qualora di fatto non sia stato applicato detto sistema - si rileva che anche per questi non sembra porsi alcun problema poiché trovavano specifica disciplina nell'art. 7, lett. a) della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, ai sensi del quale gli interessi sui saldi giornalieri di cassa, relativi alle somme accreditate dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, agli enti gestori presso un istituto di credito o presso il tesoriere comunale o provinciale "saranno contabilizzati e versati, a chiusura della gestione, a favore del bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati".
Le considerazioni fin qui svolte riguardano - come peraltro già osservato - gli interessi maturati sui conti correnti presso i quali sono state accreditate le somme assegnate agli enti gestori dei cantieri di lavoro; tale tipo di interessi va comunque concettualmente distinto dagli interessi corrispettivi e dagli interessi di mora.
Ed infatti, in via generale, si osserva che gli interessi corrispettivi trovano fondamento nell'art. 1282 del codice civile che così dispone: "i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto".
Gli interessi moratori sono invece previsti dall'art. 1224 del codice civile e sono dovuti "dal giorno della mora", per cui l'obbligo accessorio di pagare gli interessi moratori nasce solo qualora il debitore sia stato messo in mora ai sensi dell'art. 1219, comma 1, c.c. e cioè mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
In particolare per quanto concerne la mora della Pubblica Amministrazione si osserva che per costante orientamento della Corte di cassazione, poiché i pagamenti della P.A. devono essere sempre effettuati presso l'Amministrazione debitrice e costituiscono, come tali, obbligazioni da adempiersi al domicilio del debitore, trova applicazione, anche in tale ipotesi, la regola generale posta dal comma 1 dell'art. 1219 c.c. per cui l'Amministrazione è costituita in mora dal momento dell'intimazione o della richiesta fatta per iscritto dal creditore (cfr. Cass. civ. sent. n. 6554/1997; n. 1944/1984; n. 30/1963).
Ciò premesso, in relazione alla fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente, poiché, ai sensi del più volte citato art. 13, comma 5, l.r. n. 25/1993, gli enti gestori sono tenuti a restituire alla Regione le somme giacenti entro trenta giorni dal compimento del collaudo, risulta evidente che solo dopo lo scadere del predetto termine si configura un credito liquido ed esigibile avente ad oggetto la somma non utilizzata; gli interessi corrispettivi sono quindi applicabili solo qualora l'ente gestore non rispetti il termine indicato e decorrono dal momento in cui è sorto il credito.
L'applicabilità di interessi moratori presuppone non solo l'inadempimento colpevole dell'ente e cioè la mancata restituzione della somma giacente entro il termine di trenta giorni dal collaudo, ma, come già rilevato in via generale, anche la costituzione in mora dell'ente stesso mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto dall'Amministrazione regionale creditrice; al riguardo, in particolare, deve evidenziarsi che sebbene l'art. 1219 c.c. non richieda, per la costituzione in mora, forme rigorose o formule solenni, tuttavia non può considerarsi atto di costituzione in mora - come invece appare ritenere codesto Assessorato, a quanto risulta dalla richiesta di parere - il verbale di collaudo, per il semplice motivo che l'adozione di quest'ultimo è certamente precedente al momento in cui l'ente gestore può essere ritenuto inadempiente e, come tale, non può ancora essere messo in mora.
Per quanto poi concerne la decorrenza degli interessi moratori, si precisa che la stessa, ai sensi del citato art. 1224 c.c., coincide con il momento della costituzione in mora dell'ente gestore.
Esaminata la tipologia e la decorrenza degli interessi applicabili nel caso di recupero delle somme giacenti occorre ora considerare l'ipotesi delle somme relative a spese non regolari.
Al riguardo si rileva brevemente che in tale ipotesi, trattandosi di somme comunque spese e non rimaste giacenti, le stesse, dal momento dell'utilizzo, non hanno ovviamente maturato interessi sui conti correnti presso i quali sono state accreditate a favore degli enti gestori; mentre, circa la tipologia e la decorrenza degli interessi applicabili in caso di inadempimento dell'ente, valgono le considerazioni e le osservazioni fatte in relazione al recupero delle somme rimaste inutilizzate.

3.- Il presente parere è inviato, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, istituzionalmente competente nella materia della contabilità pubblica, al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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