Pos. I   Prot. N. /312.01.11 



Oggetto: A.S.T. Delibera n.56/2001 - Assunzioni obbligatorie ex l. 68/99 L.r. 12/91 e D.L.vo 25/93. Applicabilità. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Turismo, comunicazioni
e trasporti
Dipartimento trasporti
e comunicazioni
PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Assessorato pone allo Scrivente una questione sollevata dall'A.S.T., in materia di collocamento obbligatorio, che di seguito si rappresenta.
L'A.S.T., al fine di procedere alle assunzioni obbligatorie ex l.68/99, ha chiesto all'U.P.L.M.O. l'invio dell'elenco degli iscritti nelle apposite liste, al fine di procedere, mediante selezione, nominativamente e secondo l'elenco in graduatoria, all'avvio dei lavoratori così come previsto dalla l.r. 30 aprile 1991, n.12. L'UPLMO ha contestato le procedure adottate dall'AST, ritenendo che l'avviamento dei lavoratori debba avvenire secondo le modalità previste dall'art.36, c.2, del d.lvo 3 febbraio 1993, n.29 e succ. mod., recepito dalla l.r. 15 maggio 2000, n.10.
Pertanto, stante tale contrasto e al fine di applicare legittimamente le modalità di avviamento dei lavoratori ex l. 68/99, l'AST ha ritenuto opportuno richiedere l'avviso dello Scrivente su tale questione, pur ribadendo che tale azienda, in quanto ente pubblico economico non rientra tra le istituzioni della P.A. soggette alla disciplina della l.r. 10/00 e che conseguentemente deve attenersi alle procedure previste dalla l.r. 12/91.

2. L'Ufficio non ritiene di poter condividere alcuna delle prospettate soluzioni.
Come è noto, l'Azienda siciliana trasporti è un ente pubblico economico (C.G.A. par n.702/96 del 19.11.96; TARS PA I 16 agosto 1988, n.508) e, pertanto, diversamente da quanto affermato dall'UPLMO, non è soggetto alla disciplina di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n.10.
Infatti, l'art.1 della predetta legge regionale individua in modo puntuale i destinatari delle disposizioni ivi contenute (rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione) e quindi è di assoluta evidenza come l'esplicita esclusione degli enti pubblici economici dall'ambito di applicazione della l.r. 10/00 cit. comporti anche l'impossibilità per l'A.S.T. di avvalersi, per le assunzioni del personale, delle modalità previste dall'art.36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (ora art.35 d.lvo 30 marzo 2001, n.165).
Per ciò che, invece, riguarda la possibilità per l'A.S.T. di avvalersi delle procedure previste dall'art.1 della l.r. 12/91, neanche questa soluzione sembra percorribile. E anche in questo caso sulla base di un preciso elemento testuale contenuto nella legge regionale stessa.
Occorre, infatti tenere presente che l'art.1 della l.r. 30 aprile 1991, n.12 è stato modificato dall'art.13 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, che, introducendo il comma 1 bis al predetto art. 1 della l.r. 12/91, ha escluso gli enti pubblici economici dalla sfera di applicazione della disciplina ivi contenuta. Recita, infatti, tale articolo: "Al fine di armonizzare le norme regionali in materia di assunzioni alle disposizioni dell'art. 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510 convertito, con modifiche, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, quanto previsto dal comma 1 non trova applicazione per gli enti pubblici economci, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, ed al Consorzio per le Autostrade siciliane fermo restando il rispetto, ai fini delle assunzioni ivi previste, dell'articolo 3 della presente legge e degli ordinamenti propri dei medesimi enti", procedendo ad una sostanziale equiparazione, per ciò che riguarda le assunzioni da effettuare per il tramite del collocamento ordinario, tra datori di lavoro privati ed enti pubblici economici. Equiparazione, per altro, confermata dalla stessa legge 12 marzo 1999, n.68, il cui art.3 al comma 6 dispone l'applicabilità agli enti pubblici economici della disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
Pertanto si ritiene che l'A.S.T., nel procedere alle assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello dell'obbligo, dovrà operare analogamente a quanto previsto per i soggetti privati, fermo restando l'obbligo di assumere mediante pubblico concorso per le altre qualifiche o profili professionali.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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