Pos.IV Prot._______________/313.2001.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Conferimento di funzioni.- D.Lgs. 112/1998.- Demanio idrico.

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
(Rif. nota n. 8250/B/10/Gr. 4° del 16 novembre 2001)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stata posta all'attenzione dello scrivente una problematica concernente l'esercizio di competenze in materia di demanio idrico.
In particolare, premesso che in atto codesto Dipartimento espleta taluni compiti in relazione ai corsi d'acqua trasferiti al demanio della Regione con D.P.R. 16 dicembre 1970, n. 1503, si chiede di sapere se "alla luce dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e succ. le suddette procedure vanno estese anche ai corsi d'acqua ancora appartenenti allo Stato".

2.- Ai fini della soluzione della problematica proposta va rilevato che il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, attuato, in adempimento al disposto del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non risulta direttamente operativo nei confronti delle regioni a statuto speciale.
Ed invero, l'art. 10 del citato decreto legislativo 112 - nel rispetto delle prerogative statutariamente riconosciute alle regioni a statuto speciale, delle competenze ascritte alle commissioni paritetiche e degli appositi procedimenti previsti per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti - così testualmente dispone:
"Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario".
Il decreto legislativo delegato in questione non risulta dunque idoneo ad operare alcun tipo di conferimento di funzioni alle regioni a statuto speciale, dovendo il trasferimento di nuove competenze avvenire esclusivamente attraverso l'emanazione di apposite norme di attuazione.

E', ancora, da osservare come le norme di attuazione si pongono - e per la natura della materia disciplinata, e per la loro caratteristica procedura di emanazione - ad un livello ultraprimario, sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria, sia regionale che statale, ambedue tenute a prestarvi osservanza.
Considerato altresì che esse, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, devono essere puntuali, ossia devono individuare con precisione le competenze oggetto del trasferimento, si ritiene che non possa procedersi ad una espansione delle competenze regionali che si ponga in palese contrasto con i limiti posti dalle vigenti norme di attuazione in materia.
Ed a tal proposito non può non rilevarsi come il D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio", riconosca una competenza della Regione (cfr. art. 1) esclusivamente in relazione "ai beni ad essa assegnati", permanendo di contro in capo allo Stato ogni attività gestionale in relazione ai beni che rimangano di sua proprietà.

Né, si ritiene, che la recente entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", determini la necessità di modificare l'orientamento espresso.
Ed invero appare permanere la necessità che con apposite norme di attuazione, predisposte dalle Commissioni paritetiche previste dai singoli Statuti speciali, si provveda a disciplinare le modalità, i tempi e le condizioni del trasferimento delle ulteriori funzioni amministrative da esercitarsi da parte delle Regioni a statuto speciale.

Conclusivamente dunque, pur nel condividere le preoccupazioni espresse dalla più accorta dottrina circa il rischio di una "specialità in negativo", che costituisce ostacolo e barriera all'applicazione, nei confronti e nell'ambito della Regione siciliana, delle normative di riforma amministrativa ed istituzionale, non può che ribadirsi come nessuna competenza sia da esercitarsi da parte della Regione in forza del D.Lgs. 112/1998, essendo allo scopo imprescindibile, a garanzia delle attribuzioni e delle prerogative statutariamente riconosciute alla Regione medesima, la predisposizione di apposite norme di attuazione che provvedano a realizzare i trasferimenti di funzioni già disposti nei confronti delle regioni a statuto ordinario, dotando al contempo la Regione, in conformità a quanto sancito dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo 112, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle ulteriori funzioni conferite.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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