Pos. IV Prot._______________/314.2001.11


OGGETTO: ESA.- Deliberazione 177/C.A. del 29 ottobre 2001.- Esame legittimità.

SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento regionale interventi strutturali
(Rif. nota n. 162 del 16 novembre 2001)

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento regionale interventi strutturali ha sottoposto all'attenzione dell'Ufficio la deliberazione n. 177/C.A. dell'ESA del 29 ottobre 2001, al fine di acquisire l'avviso dello scrivente circa la legittimità della medesima in relazione ad uno specifico ed individuato profilo.
Rappresenta a tal proposito codesta Amministrazione che sussistono non poche perplessità in ordine alla disposta estensione al personale dell'ESA delle previsioni contrattuali concernenti i dirigenti della Regione, ritenendosi invero pregiudiziale a tale fine la previa adozione, da parte dello stesso Ente, del regolamento di organizzazione previsto dall'art. 1 della l.r. 10 del 2000.


2.- Le perplessità esposte dal Dipartimento in indirizzo appaiono avere sostanziale fondamento.
Al fine di suffragare la superiore considerazione va invero considerato il quadro normativo complessivo in cui la deliberazione in oggetto si inserisce, ed al quale in realtà intenderebbe dare parziale attuazione.
Si osserva, a tal proposito, che la l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in un disegno organico di riforma dell'organizzazione amministrativa dell'intero comparto regionale e dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione siciliana e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, ed al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse, ha dato attuazione al principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e l'attività gestionale, demandando quest'ultima, in via esclusiva, all'apparato burocratico.
Il terzo comma dell'art. 1 della citata legge regionale, in particolare, sancisce l'obbligo per gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione di adeguare il proprio ordinamento - anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano - al regime giuridico di cui al Titolo I della legge, adottando allo scopo appositi regolamenti di organizzazione.
Il Titolo III della stessa legge, poi, dettando norme in materia di "disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva" statuisce - all'evidente fine di omogeneizzare il relativo trattamento, giuridico ed economico - che l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione.
Va a tal punto però rilevato che in forza del Regolamento organico del personale impiegatizio dell'ESA - posto in essere in adempimento al dettato normativo di cui all'art. 28, comma 1, l.r. 10 agosto 1965, n. 21, che impone altresì che lo stesso sia informato ai principi dell'impiego statale - al personale dell'Ente si applica il trattamento economico e, per quanto non contemplato, quello giuridico, dei dipendenti civili dello Stato, e precisamente, in esecuzione di determinazioni temporalmente successive positivamente riscontrate in sede di controllo, del comparto dei ministeri.

Pertanto, allo stato della normativa, in attesa di una modifica regolamentare che recepisca, attraverso l'adozione di un apposito regolamento di organizzazione, il dettato della l.r. 10 del 2000 nei suoi principi essenziali e fondamentali, e specificamente, nelle more di disporre un diverso rinvio relativamente alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ente, non appare coerente con il sistema, ed in particolare con il trattamento in atto riconosciuto ai dirigenti dell'ESA, una contrattazione integrativa e decentrata che richiami quanto convenuto in sede di Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza..
Ancora maggiori perplessità suscita la previsione di estendere ai dirigenti dell'ESA le previsioni di cui al c.d. Accordo ponte per la dirigenza della Regione siciliana (Accordo del 28 febbraio 2001 e Protocollo aggiuntivo del 20 marzo 2001, recepiti, in uno ad altri accordi, con decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10) poiché in tal modo risulterebbero frammischiate discipline contrattuali di diversi comparti, assolutamente divergenti e non sovrapponibili.

La deliberazione in esame, dunque, in altri termini, non appare tanto censurabile per vizi intrinseci, attinenti al contenuto della medesima - peraltro soltanto per relationem identificabili e non con assoluta chiarezza, posto, tra l'altro, il riferimento operato dall'allegato contratto integrativo decentrato, all'accordo ponte stipulato dalla Regione siciliana e la contestuale individuazione di autonomi ammontari per quanto concerne la riguardata indennità di posizione - bensì perché non appaiono sussistere quei presupposti indispensabili per una sua legittima adozione.

Considerato che, a quanto risulta informalmente allo scrivente, l'Ente ha provveduto, per quanto di competenza, alla adozione del regolamento di organizzazione previsto dall'art. 1, comma 3, della l.r. 10/2000, che risulta tuttavia soggetto, nell'ambito del previsto procedimento di controllo, al positivo apprezzamento da parte della Giunta regionale, e presupponendo che il provvedimento in discorso contenga un esplicito rinvio alla disciplina contrattuale regionale, è da ritenere che soltanto successivamente possa procedersi ad una organica applicazione nei confronti del personale dell'Ente delle relative previsioni.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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