Pos. 3
  Prot. N. /320.01 



Oggetto: Interpretazione art. 35 l.r. 7 marzo 1997, n. 6 e D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in tema di servizi di sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento delle foresteI
P A L E R M O



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio vari quesiti -proposti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste di XXXX e di YYYY- concernenti l'interpretazione della disposizione regionale sopra indicata, il cui contenuto verrà più sotto richiamato con riguardo alla fattispecie.
I quesiti sono i seguenti.
a) Se l'ispettore ripartimentale delle foreste "può essere considerato a tutti gli effetti datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. L.vo 626/94";
b) "In caso affermativo quali sono i suoi poteri decisionali e di spesa";
c) Se lo stesso ispettore può "procedere alla nomina del proprio servizio di prevenzione e protezione, oppure deve avvalersi di quelli istituiti presso i dipartimenti", e in tal caso "a quale dipartimento fare riferimento";
d) Se deve "provvedere alla nomina del medico competente", e quindi se possano essere disdette le convenzioni all'uopo già stipulate dall'Assessore regionale del ramo.
Nessun orientamento viene espresso nella richiesta di parere circa la problematica ivi esposta.

2. L'art. 35 della l.r. n. 6/1997, per quanto qui interessa, dispone:
a) che il servizio di prevenzione e protezione de quo è istituito, per l'espletamento dei compiti ivi indicati, "presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato" (primo comma); con la precisazione che "negli Assessorati aventi uffici periferici, il servizio può articolarsi in unità operative decentrate" (secondo comma);
b) che al predetto servizio, con le modalità contestualmente stabilite, "viene assegnato tramite designazione da parte del capo dell'Amministrazione, che assume le funzioni di datore di lavoro, il personale necessario allo svolgimento delle attività, ivi compreso il responsabile" del servizio stesso (secondo comma);
c) che per gli uffici periferici le funzioni di datore di lavoro -individuate con riferimento all'art. 2 primo comma, lett b) del D. Lgs. n. 626/1994 e spettanti negli Assessorati regionali ai dirigenti generali- "sono attribuite ai capi degli uffici stessi", ai quali sono altresì "attribuiti i poteri decisionali e di spesa", sempre con riferimento alla citata norma statale (terzo comma).

3. I quesiti in esame sottendono direttamente o indirettamente - avuto riguardo al sistema del D.Lgs. n. 626/1994 - la presunta incoerenza "interna" dell'art. 35 della l.r. n. 6/1997. E precisamente: mentre il terzo comma di tale norma attribuisce ai capi degli uffici periferici regionali - vale a dire nella fattispecie agli ispettori ripartimentali delle foreste - le funzioni di "datore di lavoro", i primi due commi non consentirebbero agli stessi ispettori, in disaccordo con lo stesso art. 35 e con la disciplina statale del settore, di "disporre di un proprio servizio di prevenzione e protezione" e di provvedere alla nomina del relativo personale, atteso che per gli uffici periferici "esiste solamente la possibilità di avere delle semplici unità operative facenti capo al servizio centrale" (cfr. nota dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di XXXX 24.4.2001, n. 5303).
Considerato, dunque, che ai sensi dell'art. 4 quarto comma, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro designa sia il "responsabile" che gli "addetti" al servizio di prevenzione e protezione, trattasi di accertare - come si è detto in via preliminare - se anche tali prerogative spettino in Sicilia ai capi degli uffici periferici, o se le stesse contrastino con la struttura del servizio in oggetto delineata in sede regionale.

4. Un chiarimento al riguardo, sia pure non esaustivo, proviene dallo stesso legislatore regionale. Il quale, con l'art. 7 della l.r.10 dicembre 2001, n. 20 - la cui rubrica è: "Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" - ha tra l'altro precisato che "il servizio di prevenzione e protezione istituito presso ciascun assessorato espleta i propri compiti per tutte le strutture operative aggregate ed incardinate presso il singolo assessorato regionale".
Siffatta asserzione, secondo quest'Ufficio, da un lato lascia impregiudicata la discrasia interna, sostanzialmente rilevata dagli interessati, dell'art. 35 della l.r. n. 6/1997 per quanto attiene ai poteri del "datore di lavoro", e dall'altro ne impone una soluzione esegetica che tenga conto della natura dichiaratamente centralizzata (assessoriale) della struttura in oggetto. Se dal un lato, infatti, lo stesso art. 35, definendo "datori di lavoro" gli interessati, attribuisce loro, implicitamente, anche la "designazione" del personale del servizio di prevenzione e protezione di rispettiva competenza (cfr. terzo comma), presupponendone dunque l'autonomia, dall'altro è del pari evidente che tale facoltà si pone in contrasto con l'unicità del predetto servizio, ribadita, come si è detto, in sede di interpretazione autentica dalla norma che la prevede.
La situazione descritta - che deriva verosimilmente dal mancato coordinamento di vari interventi legislativi succedutisi sullo stesso oggetto - non sembra risolvibile, per i motivi testuali e logici sopra accennati, né riconoscendo singolarmente agli ispettori ripartimentali delle foreste un'ampia autonomia ai fini in questione, né escludendoli in toto da attività che sia il D.Lgs. n. 626/1994 che la l.r. n. 6/1997, sia pure con difficoltà interpretativo, demandano, in quanto "datori di lavoro", anche ai predetti soggetti. E poiché la l.r. n. 6/1997, nell'individuare i "datori di lavoro", non stabilisce fra essi alcuna priorità, si è dell'avviso che non possa negarsi agli ispettori in questione - tanto più quando trattisi delle rispettive sedi periferiche - l'opportunità di partecipare alla soluzione di eventuali aspetti comuni dell'istituendo servizio.
Questa soluzione, del resto, oltre ad apparire conforme, nel silenzio della normativa in esame, al noto principio della "buona amministrazione", trova un conforto analogico nel terzo comma dell'art. 35 della citata l.r. n. 6/1977, dove dispone che nel caso ivi contemplato, "in cui gli impianti, le attrezzature ed i locali siano comuni a più dipartimenti regionali o uffici periferici, i datori di lavoro interessati concordano fra loro, con formale provvedimento a firma congiunta, l'attribuzione della gestione di uno o più servizi comuni".
Alla luce delle conclusioni appena enunciate vanno dunque risolti i vari problemi sottoposti all'Ufficio.



5. Al primo quesito può essere data risposta negativa.
Nell'attuale sistema regionale gli ispettori ripartimentali delle foreste, benchè definiti "tout court" dalla norma in esame "datori di lavoro", non sembrano esserlo "a tutti gli effetti", bensì nei limiti consentiti da un servizio di prevenzione e protezione per definizione unico: vale a dire, per quanto riguarda le attività fondamentali - e non meramente esecutive - inerenti al predetto servizio, nel quadro di opportuni accordi con gli altri "datori di lavoro" interessati ovvero, una volta istituito il servizio stesso, con il responsabile del medesimo. Questo senso sembra avere, peraltro, l'attribuzione agli ispettori in questione dei "poteri decisionali e di spesa" nei limiti precisati dal terzo comma dell'art. 35 della l.r. n. 6/1997. Disposizione questa che risponde altresì, con formula inequivoca, anche al secondo quesito: atteso che i predetti "poteri decisionali e di spesa" sono testualmente conferiti "limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza".
Quanto poi alla circostanza che la prescrizione testè riferita non risulti ancora eseguita (cfr. nota cit. dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di XXXX), quest'Ufficio può solo prenderne atto, non disponendo, com'è noto, di alcuna competenza al riguardo.
Il terzo quesito pone in sostanza l'alternativa tra l'ipotesi di un servizio di prevenzione e protezione periferico autonomo - implicante la nomina del relativo personale da parte degli interessati - e quella di dover dipendere ai fini in questione da uno dei servizi "istituiti presso i dipartimenti".
La risposta al terzo quesito coincide pertanto con la soluzione data dallo Scrivente alla predetta questione: dovendo il servizio di prevenzione e protezione svolgere i propri compiti per tutti gli uffici nei quali si articola l'amministrazione centrale, appare da escludere che gli ispettori ripartimentali delle foreste possano disporre e "procedere alla nomina" di uno proprio. Il che, del resto, essendo l'istituzione delle "unità operative decentrate" solo eventuale ("può articolarsi etc."), era già dubbio prima dell'interpretazione autentica dell'art. 35 della l.r. n. 6/1997.
Va da sé poi che la conclusione appena enunciata circa l'unicità della struttura in discussione priva d'interesse la parte del quesito relativa al dipartimento al quale fare all'uopo riferimento.
Il quarto quesito, infine, va risolto tenendo presente quanto osservato circa il primo: relativamente cioè all'estensione dei poteri degli interessati quali "datori di lavoro".
Al riguardo non si ritiene che la nomina del "medico competente" - la quale, tra l'altro, implica la scelta tra enti pubblici e "professionisti esterni" (cfr. art. 35 cit., ult. comma) - e la denuncia delle pregresse convenzioni nei modi e termini ivi previsti siano autonomamente demandabili, nel sistema sopra delineato vigente in Sicilia, agli ispettori ripartimentali delle foreste. Ai quali comunque, secondo lo Scrivente, può riconoscersi, per le considerazioni già sopra formulate, la facoltà di raccordarsi con l'unico servizio assessoriale per quanto riguarda le rispettive sedi periferiche.
Un problema diverso sembra invece quello dell'eventuale concreta stipula di nuove convenzioni; che, come adempimento esecutivo conseguente a decisioni assunte in sede centrale, potrebbe far parte delle competenze dei capi degli uffici periferici.


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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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