Gruppo IV   Prot. N. /321.01.11 



Oggetto: D.P.R. 327/2001. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Applicabilità in Sicilia.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Agricoltura e foreste
Dipartimento interventi infrastrutturali
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità in Sicilia, dall'1.1.2002, del Testo Unico in oggetto indicato, relativamente alle espropriazioni connesse all'esecuzione di opere di competenza di codesto Assessorato di cui alla l.r. n. 16 del 1996 che rinvia a norme statali che saranno abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto T.U.

2. Ai sensi dell'art. 7 l. 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 l. 24 novembre 2000, n. 340, il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità si compone di tre diversi atti normativi da emanare contestualmente: a) un decreto legislativo di coordinamento delle disposizioni contenute in fonti primarie; b) un regolamento di delegificazione per la parte relativa alle fonti secondarie; c) il testo unico c.d. misto che li riproduce entrambi. Esso si caratterizza, pertanto, per la coesistenza di una parte legislativa e di una regolamentare, diverse ed autonome sotto il profilo sostanziale nella gerarchia delle fonti. Ai sensi, poi, dell'art. 7, comma 2, della l. 50/1999, il T.U. ha carattere innovativo: esso può snellire i procedimenti, ridurre i tempi sovrabbondanti, eliminare fasi inutili, sopprimere organi e atti endoprocedimentali superflui, nonché selezionare e riorganizzare il quadro normativo vigente.
L'art. 58 abroga, fra l'altro, la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
L'entrata in vigore del T.U., inizialmente stabilita a far data dal 1° gennaio 2002 (art. 59 D.P.R. 327/2001), è stata prorogata al 30 giugno 2002 dell'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411.

3. Per quanto concerne l'ambito di applicazione del T.U. nei confronti della Regione siciliana occorre avere riguardo all'art. 5 del medesimo T.U. e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'art. 5, commi 2 e 4, del T.U. così dispone: "Le Regioni a statuto speciale della Sicilia ..... esercitano la propria potestà legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico" (co. 2); "Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione" (co. 4).
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", nel riformulare, fra l'altro, l'art. 117 Cost., ha rovesciato il criterio di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni previsto dal sistema previgente. Mentre prima, infatti, l'art. 117 Cost. si limitava ad indicare le sole materie in cui la Regione poteva emanare norme legislative, riservando implicitamente, con criterio residuale, alla legislazione esclusiva dello Stato ogni altra materia non indicata fra quelle in cui le Regioni avevano potestà legislativa, il nuovo testo dell'art. 117, come riscritto dall'art. 3 della l.c. 3/2001, oltre ad indicare positivamente le materie riservate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni (nuovo testo dell'art. 117, 3° comma, Cost.), si è preoccupato di indicare positivamente le sole materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (nuovo testo dell'art. 117, 2° comma, Cost.), da ritenere conseguentemente sicuramente sottratte alla potestà legislativa delle Regioni, assegnando invece, a queste ultime, con un criterio residuale "la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (nuovo testo, art. 117, 4° comma, Cost.).
Quest'ultima è una potestà legislativa esclusiva, riservata, cioè, alle Regioni; pura, senza, cioè, il vincolo dell'osservanza dei principi fondamentali della materia che sussiste invece nelle materie di legislazione regionale concorrente; di portata generale, a differenza di quella statale specializzata per materia; equiparata a quella statale in quanto sottoposta agli stessi limiti: "rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
Si ricava da questa impostazione, radicalmente innovativa della legge di riforma costituzionale, che la potestà legislativa regionale non è sottoposta a nessun altro limite, a parte quelli espressamente indicati; "in particolare, non potranno più essere fatti valere nei confronti delle Regioni limiti come quello delle norme fondamentali delle leggi statali di riforma economico-sociale e quello dei principi generali dell'ordinamento giuridico" (Cavaleri, La nuova autonomia legislativa delle Regioni in Foro It. 2001, V, 202).
E' appena il caso di ricordare che, per effetto dell'art. 10 delle nuove norme costituzionali, queste ultime "si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite".
Orbene, alla luce delle superiori norme costituzionali contenute nella l.c. 3/2001, va osservato che, nella fattispecie, la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, non essendo tra quelle riservate allo Stato ex art. 117, co. 2, né facendo parte delle materie di legislazione concorrente ex art. 117, co. 3, rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni ex art. 117, co. 4, Cost. Conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (8 novembre 2001), non spetta allo Stato disciplinare la materia delle espropriazioni per pubblica utilità, sicchè le disposizioni del succitato art. 5 del T.U. 327/2001 - la cui eventuale entrata in vigore è successiva a quella della legge costituzionale - non potranno comunque dispiegare effetti nei confronti delle Regioni (la dottrina anzi ha espresso sul punto l'avviso che dette disposizioni "sono da ritenersi abrogate dalla sopravvenuta riforma costituzionale" (Rota Gian Luigi, Il decreto 8 giugno 2001, n. 327, in Giust.it. N. 11/2001).
Per detto motivo non si ritiene necessaria l'impugnazione del D.P.R. in oggetto indicato dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3 e 10 della l.c. n. 3 del 2001, "né potrebbe obiettarsi che sia già scaduto il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione previsto per il ricorso alla Corte costituzionale dal nuovo art. 127, secondo comma. E', infatti, fuori discussione che la modifica della disciplina costituzionale determini la riapertura dei termini per ricorrere. L'impugnativa regionale entro il prossimo 7 gennaio è, quindi, una strada possibile. Non è , tuttavia, una strada necessitata. Può, infatti, accadere che le regioni preferiscano disapplicare le norme di cui contestano l'illegittimità, esponendosi, così, al ricorso dello Stato (e riservandosi di sollevare l'eccezione d'incostituzionalità nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale)" (D'Atena Antonio, Quelle due vie d'uscita sul federalismo per superare le incertezze dell'attuazione in Guida al diritto n. 47 dell'8.12.2001, p. 13).
Conclusivamente sembra allo scrivente che nella fattispecie debbano trovare applicazione le norme regionali contenute nel capo II della l.r. n. 16 del 1996, comprese le norme statali ivi richiamate, fino ad un eventuale successiva modifica del legislatore regionale. Queste ultime, invero, per effetto del rinvio di natura recettizia operato dalla legge regionale, sono entrate a far parte dell'ordinamento giuridico siciliano di guisa, che l'abrogazione delle stesse da parte dell'art. 59 del T.U., se e quando quest'ultimo entrerà in vigore, non spiega alcun effetto caducante nell'ambito del predetto ordinamento regionale.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
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