Gruppo IV   Prot. N. /322.01.11 



Oggetto: Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Assunzione di personale a tempo determinato. L.R. 10/2000. Art. 5, co. 3. Quesito.




Allegati n...........................


Presidenza Regione
Dipartimento della Programmazione
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde vien chiesto se codesto Dipartimento, che ha avviato la procedura per la selezione di 12 esperti da inserire nel Nucleo di valutazione in oggetto indicato, debba "utilizzare il modello contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa o, viceversa, se sia preferibile rifarsi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato".
Si rappresenta al riguardo che codesto Dipartimento è orientato per la scelta del rapporto di lavoro subordinato che consentirebbe un rapporto lavorativo più rispondente alle esigenze dell'amministrazione ove non confligga con il divieto di cui all'art. 5, co. 3, della l.r. n. 10 del 2000.

2. Va innanzitutto affrontata la questione pregiudiziale dell'estensione del divieto posto dal richiamato art. 5, co. 3, della l.r. 10/2000 e cioè se "il divieto di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale" comprende anche quello da assumere a tempo determinato.
Militano a favore della soluzione affermativa vari elementi interpretativi: a) quello letterale, invero la norma non distingue tra personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato, sicchè anche quest'ultimo non può non essere ricompreso nella categoria generica di "nuovo personale"; b) quello logico-sistematico, invero la norma in esame, come il precedente riferimento normativo costituito dall'art. 41 della l.r. n. 10 del 1999, opera un blocco temporaneo di tutti i concorsi, senza alcuna distinzione, e, quindi, anche di quelli relativi all'assunzione di personale a tempo determinato, per il quale, come è noto, vige pure il medesimo principio della procedura selettiva prevista per tutte le assunzioni dall'art. 36 del D. L.vo n. 29/93 e succ. modif. e integr., applicabile in Sicilia, per effetto del richiamo di cui all'art. 23, co. 1, della l.r. n. 10 del 2000. La superiore interpretazione trova peraltro conferma nello stesso testo dell'art. 5, co. 3, laddove fa salvi dal divieto di assunzione gli incarichi a tempo determinato previsti dal comma 8 dell'art. 9 della medesima l.r. 10/2000.
Ciò premesso in via pregiudiziale, va osservato che, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nonché del pedissequo D.P.C.M. 10 settembre 1999 (cfr. in particolare l'art. 3 di quest'ultimo) e del D.D. n. 199 del 6 giugno 2001 (cfr. in particolare l'art. 8) recante la procedura selettiva di n. 12 componenti esterni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, tra i componenti di detto Nucleo estranei alla pubblica amministrazione e quest'ultima si instaura un rapporto di lavoro autonomo a termine, caratterizzato da un elevato grado di specializzazione di detti componenti e dall'assenza dell'elemento della subordinazione.


Pertanto la norma che occorre attivare per detti rapporti di collaborazione autonoma è quella contenuta nell'art. 7, ultimo comma, del D. L.vo n. 29/1993 e succ. modif. e integr., recepita in Sicilia dall'art. 23, co. 1, della l.r. 10/2000, che, appunto, prevede che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
Ed invero è proprio a quest'ultima norma e a detta tipologia di modello convenzionale che si ispira il D.D. succitato, come può agevolmente desumersi dai richiami normativi in esso contenuti (art. 1 l. 144/99, art. 3 D.P.C.M. succitato) nonché dalla significativa assenza di qualsiasi caratteristica propria del rapporto di lavoro subordinato, quale, ad es., l'assoggettamento a vincoli di orario, la corresponsione di compensi fissi e a cadenza prestabilita, la continuità ed esclusività della prestazione, ecc.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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