Pos. I  Prot. N. /327.01.11 



Oggetto: L.r. 79/75 - Cooperativa edilizia XXXX di CCCC . Richiesta di voltura mutuo. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione,
Commercio e Artigianato
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento rappresenta la seguente vicenda.
Con atto notarile del 23.10.1990 la Cooperativa edilizia XXXX di CCCC assegnava in proprietà al Sig. A.M. un alloggio fruente del contributo di cui alla l.r. n. 79/75.
Con atto di compravendita del 6.10.1998 l'alloggio veniva venduto dal socio A.M. al fratello G.M., il quale non presentava istanza per la voltura del mutuo.
Con nota del 12.10.2001 il Sig. S.M., avendo ricevuto in eredità dal fratello G.M. l'alloggio de quo, ha chiesto a codesto Dipartimento di autorizzare la voltura del mutuo dal primo proprietario, A.M., al defunto Sig. G.M., verificando a posteriori la sussistenza, in capo a quest'ultimo, dei requisiti di legge.
Codesto Dipartimento, nel manifestare le proprie perplessità ad autorizzare "una voltura postuma", chiede allo Scrivente di valutare se possa "legittimamente procedere alla revoca ed al conseguente recupero del contributo a far data dal 6.10.1998 (data dell'atto di compravendita) nei confronti dell'erede" ovvero se possa accogliere la richiesta di quest'ultimo e così autorizzare la voltura del mutuo.

2. Viene in rilievo nella fattispecie l'art. 20 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, che, nel testo sostituito dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1994, n. 85, così dispone:
"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro".
Il citato art. 20, al primo comma, impone quindi la verifica della ricorrenza di gravi, sopravvenuti e documentati motivi, e il conseguente rilascio di un'autorizzazione di fonte regionale, nel primo quinquennio dall'assegnazione o dall'acquisto, consentendo invece la piena liberalizzazione trascorso il quinquennio iniziale.
Il secondo comma precisa poi che in tutti i casi di subentro il contributo viene mantenuto purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro.
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Ciò posto, con riferimento alla vicenda in esame va in primo luogo osservato che il trasferimento della proprietà dell'alloggio dal socio A.M. al di lui fratello G.M., a seguito di contratto di compravendita del 6.10.1998, essendo avvenuto decorsi cinque anni dall'atto notarile di assegnazione (del 28.10.1990), non andava subordinato all'autorizzazione regionale.
Quanto poi alla mancata comunicazione a codesto Dipartimento dell'avvenuta alienazione - comunicazione da ritenere necessaria per consentire alla Regione la verifica della sussistenza o meno, in capo al subentrante, dei requisiti per il mantenimento del contributo - va osservato quanto segue.
Poiché la norma citata nulla prevede al riguardo, nell'ipotesi in cui sia stato previsto in altra fonte, anche secondaria, l'obbligo in capo ai subentranti di comunicare l'avvenuto acquisto di un alloggio di edilizia agevolata e, nel caso di inosservanza dell'obbligo, la sanzione della revoca del contributo, codesto Dipartimento dovrà procedere alla revoca del contributo nonché al recupero di quanto erogato dalla data dell'atto di compravendita in poi.
Nell'ipotesi in cui, invece, la sanzione della revoca del contributo non sia stata espressamente prevista, codesto Dipartimento procederà alla verifica della sussistenza, in capo al defunto acquirente, dei requisiti previsti dalla legge per il mantenimento del contributo, verifica da riferire al momento del subentro anche condotta ex post.
Va da sé che, nel caso di esito negativo si dovrà comunque procedere alla revoca del contributo ed al recupero di quanto già erogato; per contro, nel caso di esito positivo della predetta verifica, potrà autorizzarsi la voltura del mutuo.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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