POS. 3   Prot. N. /329.01.11 



Oggetto: Organizzazioni di volontariato della protezione civile - Iscrizione nei registri di cui all'art. 6 della l.r. 7.6.1994, n. 22 e all'art. 7 della l.r. 31.8.1998, n. 14.




Allegati n...........................


Presidenza della
Regione Siciliana
Dipartimento regionale
di protezione civile
P A L E R M O



1. Nel parere reso all'Assessorato regionale degli enti locali con lettera 16 aprile 1999, n. 7912/267.98.11, quest'Ufficio ha in sostanza escluso che le associazioni di volontariato della protezione civile, iscritte in quanto tali nel registro all'uopo previsto dall'art. 7 della l.r. n. 14/1998, possano altresì figurare, per eventuali altri aspetti della relativa attività statutaria, nel registro generale del volontariato di cui all'art. 6 della l.r. n. 22/1994.
A tale conclusione si è pervenuti, pur nell'assenza di un divieto legislativo della doppia iscrizione, in base a un'interpretazione logico-sistematica della normativa interessata; e in particolare nel presupposto che l'istituzione di un registro "speciale" delle associazioni in questione - che occupavano originariamente una sezione "ad hoc" di quello generale del volontariato - corrisponda alla volontà legislativa di separare , sia concettualmente che da un punto di vista tecnico - amministrativo, le stesse associazioni dal volontariato per così dire "ordinario", in considerazione dell'ampia
valenza sociale dei fini da esse perseguiti. I quali - si osservava altresì nel citato parere dell'Ufficio - comprendono in sé in qualche misura gli altri scopi sociali che giustificherebbero la doppia iscrizione; mentre questi scopi, ove anch'essi rilevanti, sembrano contraddire alla "specializzazione" delle associazioni della protezione civile, insita, a giudizio dello Scrivente, nella predetta separazione amministrativa delle medesime.

2. Con la lettera in riferimento viene ora chiesto di riesaminare le riferite conclusioni alla luce del Regolamento esecutivo dell'art. 7 della l.r. n. 14/1998 (approvato con D.P. Reg. 15 giugno 2001, n. 12); il quale, secondo codesto Ufficio, offrirebbe al richiesto riesame i seguenti spunti:
a) l'art. 4 terzo comma del predetto provvedimento sottolinea l'equivalenza delle iscrizioni nei due registri regionali interessati (quello della protezione civile e quello generale del volontariato);
b) altre norme dello stesso regolamento (articoli 2, 6, 9, 10, 12, 14, 22) "fanno costante riferimento" alla disciplina generale, statale e regionale, del volontariato (legge 11-8-1991. N. 266 e l.r. n. 22/1994);
c) alla protezione civile sono connesse, sia in astratto che in concreto, "altre attività di volontariato che riguardano la sfera del sociale, del sanitario o della tutela ambientale";
d) esistono organizzazioni di volontariato iscritte a più sezioni dello stesso registro generale regionale.

3. Circa gli argomenti appena elencati, va subito detto che gli stessi riflettono circostanze già esaminate a suo tempo dallo Scrivente ovvero irrilevanti ai fini del problema in esame. Ed infatti:

a) l'art. 4 terzo comma del D.P.Reg. n. 12/2001 non fa che ripetere - senza nulla aggiungervi - la previsione dell'art. 7 quarto comma della l.r. n. 14/1998 sulla protezione civile. Senza dire che la equivalenza ivi stabilita - il fatto cioè che il legislatore la affermi - fa piuttosto propendere per la separazione che non per l'osmosi tra i due registri in questione;
b) atteso che le organizzazioni di volontariato della protezione civile sono ovviamente comprese nel quadro generale del volontariato, nei rinvii alla relativa disciplina fatti dal citato decreto presidenziale non è dato leggere nulla di più del rispettivo valore strumentale. E comunque nessun chiarimento sul punto in discussione;
c) circa gli eventuali fini "secondari" (sociali, sanitari e ambientali) delle predette organizzazioni, è utile ricordare che gli stessi sono stati già considerati dall'Ufficio nel senso sopra riferito e che la problematica in esame investe implicitamente il punto se il legislatore abbia o meno voluto incoraggiarli con riferimento alla fattispecie;
d) appare infine evidente che l'iscrizione in più sezioni accomunate nello stesso registro è cosa diversa dalla contemporanea iscrizione in due distinti registri, uno dei quali istituzionalmente preordinato ad isolare le organizzazioni di volontariato della protezione civile.

4. Tenuto dunque conto che gli elementi forniti nell'odierna richiesta di avviso si appalesano non determinanti, non si riscontrano altri motivi per discostarsi dalla linea seguita dall'Ufficio nel parere n. 7912/1999 reso all'Assessorato regionale degli enti locali, le cui conclusioni sembrano anche oggi discendere - in ultima analisi - dal fatto stesso della istituzione di un registro "ad hoc" per le associazioni in questione.
Si ritiene comunque opportuno ribadire che a monte delle predette conclusioni - le quali, come già detto, riflettono soprattutto un iter logico - sistematico - da un punto di vista esclusivamente testuale non risulta vietato l'inserimento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile nel registro generale regionale del volontariato.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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