Pos. I  Prot. N. 331.01.11 



Oggetto: Pensione indiretta. Concorso di coniuge separato con figli naturali del defunto.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei servizi
generali, di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale
P A L E R M O



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento pone a quest'Ufficio il seguente quesito: quali siano le quote di pensione indiretta spettabili al coniuge legalmente separato del defunto ed ai figli naturali dello stesso, considerato che la convivente more uxorio non rientra tra i soggetti destinatari della pensione.
Esclusa l'applicabilità dell'art. 5 l.r. 2/62 in quanto non prevede il concorso dei soggetti interessati nel caso di specie, chiede codesto Dipartimento se possa farsi ricorso alle disposizioni di cui all'art. 88 D.P.R. 1092/73 ovvero al rimedio indicato dall'art. 9 l. 898/70 (quote ripartite dal Tribunale).

2. Come evidenziato nella richiesta di parere, la disciplina contenuta nella l.r. 2/62 in materia di pensione indiretta (art. 5) non contempla l'ipotesi di concorso di vedova con orfani figli di altro rapporto. Ai sensi, pertanto, dell'art. 36 della stessa l.r. 2/62 vanno applicate le norme relative al personale civile dell'Amministrazione dello Stato.
Tali norme venivano individuate nell'art. 88 del D.P.R. 1092/73 che, al secondo comma, prevedeva fattispecie assimilabili al caso che qui interessa.
Tuttavia, in sede di armonizzazione della normativa previdenziale del settore pubblico verso il privato, la legge 335/95 (riforma Dini), all'art. 1 c. 41, ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato (pensione indiretta) o di pensionato (pensione di reversibilità) in vigore per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (INPS) a tutte le forme previdenziali esclusive o sostitutive di questo regime (Stato, Inpdap...).
Risulta, pertanto, ora applicabile il RDL 14 aprile 1939 n. 636, il cui art. 13 dispone per la pensione ai superstiti.
Applicando detta normativa al caso di specie, vanno fatte le seguenti considerazioni.
In ordine alla convivente "more uxorio", si ritiene opportuno segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 3 novembre 2000 n. 461 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 suindicato, nella parte in cui non include il detto convivente tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Pertanto concorrono il coniuge superstite (anche se separato legalmente) con i figli di altro rapporto.
Il citato art. 13 RDL 636/39, nel determinare le aliquote della pensione ai superstiti, fissa al 60 per cento quella spettante al coniuge ed al 20 per cento quella spettante a ciascun figlio in concorso con il coniuge, fermo restando che la pensione ai superstiti non può in ogni caso essere superiore all'intero ammontare della pensione.
In ordine, infine, al rimedio previsto dall'art. 9 della l. 898/70 sembra potersi escludere il ricorso allo stesso in quanto disciplinante casi di scioglimento del matrimonio e concorso del coniuge divorziato con altro coniuge superstite. Ipotesi non rientrante nella fattispecie oggetto del presente parere.
  Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 





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