Pos. 2  Prot. N. /339.11.2001 



Oggetto: Indennità di trasferimento al personale del Corpo forestale della Regione.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento regionale delle foreste
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato ripropone una problematica sulla quale lo scrivente Ufficio ha già espresso il proprio parere con nota prot. 16015/76.99.11 del 10 agosto 1999 e concernente la possibile corresponsione del trattamento economico previsto dalla normativa statale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia nelle ipotesi di trasferimento, ai dipendenti del ruolo del Corpo regionale delle foreste che vengano trasferiti da un distaccamento forestale ad un altro.
Il quesito viene riproposto poiché la normativa statale a cui la precedente richiesta di parere e la nota dello scrivente facevano riferimento è stata modificata. Si chiede, pertanto, se la nuova normativa (Legge 29.3.2001, n. 86) abbia o meno refluenza sulla problematica a suo tempo posta.

2. Sul quesito posto nella nota che si riscontra, lo scrivente non può che confermare, integralmente, il proprio parere reso in data 10 agosto 1999.
Invero, la mancata estensione (automatica) del beneficio previsto dall'art. 1 legge 10 marzo 1997 n. 100 (esteso al Corpo forestale dello Stato dall'art. 10 del D. L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito con modifiche nella legge 3 ottobre 1987, n. 402) e previsto, oggi, dall'art. 1 legge 29 marzo 2001 n. 86, non deriva dalla formulazione della norma statale, poiché spettando al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, compete anche al personale del Corpo forestale dello Stato che, per espressa disposizione statale (art. 16 L. 121/1981) è annoverato e qualificato come "forza di polizia".
Ma, come già chiarito nel precedente parere, il trattamento economico del personale del Corpo regionale delle foreste non è equiparato a quello del Corpo forestale dello Stato se non esclusivamente per quel che concerne l'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile espressamente prevista, da ultimo, dall'art. 77 L.r. 6 aprile 1996 n. 16.
Ancora una volta si ribadisce quindi, che a detto personale è attribuibile solo il trattamento che può essere concesso, in via generale, al personale regionale, giusto quanto disposto dall'art. 22 L.r. 10/2000, ma non le norme speciali recate da ultimo dalla legge n. 86/2001.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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