Pos. IV Prot._______________/1.2002.11


OGGETTO: Corte dei conti.- Sezione per la Regione siciliana.- Spese per i locali.- Subentro nel contratto di locazione.

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
Servizio demanio e patrimonio immobiliare
(Rif. nota n. 4448/U.O. 4° del 19 dicembre 2001)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento, premesso che la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, è tenuta a sostenere le spese relative ai locali adibiti a sede delle Sezioni regionali della Corte dei conti, e che la Corte dei conti ha stipulato apposito contratto di locazione di un immobile sito in via C..., di proprietà del XXXX, da destinare ai propri Uffici in Palermo, si pongono all'attenzione dello scrivente taluni specifici quesiti concernenti le modalità di assolvimento degli obblighi gravanti sulla Regione.
In particolare, posto che il Segretariato generale della Corte ha richiesto il rimborso delle spese di locazione sostenute ed il trasferimento della titolarità del rapporto locativo, da realizzarsi attraverso lo strumento della cessione del contratto, si chiede l'avviso dello scrivente sulle seguenti questioni:
- se debba procedersi al rimborso di quanto dovuto sin dalla data di decorrenza economica del contratto di locazione (1 marzo 2001), tenuto conto che l'immobile risulta essere stato consegnato in data successiva (6 aprile 2001), e gli Uffici della Corte ivi da allocare sono ancora in fase di trasferimento;
- se la richiedente Amministrazione "possa subentrare convenientemente nel rapporto negoziale" tenuto conto che il contratto a suo tempo stipulato non appare conforme allo schema uniformemente adottato dal Dipartimento, e se il contratto già vigente possa essere modificato, previo consenso delle parti interessate;
- se, infine, "sia conveniente per l'Amministrazione continuare con le modalità del rimborso" di cui al parere n. 14978 (rectius 16978) del 14.9.98 dello scrivente.

2.- Prima di passare all'esame delle problematiche proposte si osserva che nessun avviso circa la "convenienza" degli atti e dei comportamenti da porre in essere nell'esercizio di compiti di amministrazione attiva è da esprimersi da parte dello scrivente, al quale risulta estranea ogni competenza sul merito delle scelte fattuali da adottare, e cui è viceversa ascritta unicamente la funzione tecnico-giuridica interpretativa e di consulenza legale.

Premesso tale chiarimento si ribadisce, in via generale, quanto considerato con la nota dell'Ufficio, di pari oggetto, n. 16978/229.98.11 del 14 settembre 1998.
In occasione della resa consulenza, invero, si era ritenuto che, al fine del rispetto, sostanziale oltreché formale, dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Corte dei conti dall'art. 4 della L. 14 gennaio 1994, n. 20 - e concretamente attuata con il relativo Regolamento approvato dalle Sezioni riunite della stessa Corte - e per consentire la conseguente autonoma gestione delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento dei propri fini istituzionali, le risorse complessive di spettanza della Corte, unitariamente considerata, fossero alla stessa assegnate unitariamente da parte dello Stato, e pertanto fosse necessario attivare idonee intese con i competenti Organi del Governo nazionale al fine di procedere al versamento in entrata al bilancio dello Stato delle somme di cui la Regioni risulta onerata.

Ribadita tale considerazione e considerato che la titolarità dei negozi giuridici, finalizzati all'esercizio delle proprie funzioni, attraverso i quali, in particolare, ciascun soggetto pubblico si procura beni e servizi di cui necessita, non può che essere ascritta allo stesso soggetto, sempre che ovviamente, come nella specie, sia dotato di capacità giuridica e di agire, ne consegue che, ad avviso dello scrivente, la Corte dovrebbe continuare ad essere parte del contratto di locazione, non trovandosi giustificazione giuridica al proposto subentro.
E peraltro l'imputazione dei relativi rapporti alla Corte dei conti risponde anche alle esigenze di funzionalità e trasparenza, e consente il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione che si impongono a qualsivoglia attività amministrativa, e consente altresì il rispetto dei principi del bilancio, ed in particolare dei principi di veridicità, universalità ed unità. Ed invero, qualora il contratto di locazione di che trattasi fosse giuridicamente imputato alla Regione, le relative spese graverebbero sul bilancio di detto Ente non apparendo neppure su quello della Corte e non consentendo dunque la correlazione dei costi sopportati rispetto all'esercizio delle funzioni ascritte ed esercitate dal medesimo Organo.

Non può inoltre sottacersi il diverso avviso dello scrivente in relazione alle affermazioni del Segretario generale della Corte dei conti (cfr. nota n. 3386/124/S.G. del 30 novembre 2001 e nota n. 2927/124SG del 9 ottobre 2001, di cui in atti) che qualificando l'intervento della Corte nella stipula del contratto di locazione "sostitutivo di quello della Regione siciliana" e "giustificato dall'urgenza di una sollecita apprensione dell'immobile" prefigurano una sorta di potere commissariale sulla Regione, certamente costituzionalmente illegittimo in mancanza di una espressa previsione di rango costituzionale in tal senso.
Senza volersi addentrare in disquisizioni circa la natura dei rapporti tra la Regione e la Corte dei conti, né circa le attribuzioni costituzionalmente riconosciute e garantite alla Regione siciliana, ci si limita ad osservare che se la Corte ha stipulato un contratto di locazione è da ritenere averlo fatto nel pieno, legittimo ed autonomo esercizio di proprie potestà e prerogative, individuandosi invero nella normativa di riferimento il fondamento giuridico legittimante la espressa manifestazione di volontà diretta a perseguire l'effetto giuridico della disponibilità dell'immobile in discorso.

Ancora si osserva, a tutela dell'erario pubblico nel suo complesso che, se, come sempre il Segretario generale della Corte rileva nelle note in atti, sussistono "comportamenti omissivi dell'Ente proprietario", che si è reso altresì "inadempiente ... nell'esecuzione dei necessari interventi di sua spettanza", determinando di conseguenza un ritardo nell'effettiva utilizzazione dell'immobile, sullo stesso Ente proprietario dovrebbero farsi gravare i danni derivanti, e non viceversa procedersi senza contestazioni al pagamento dei canoni nell'interezza dell'ammontare convenuto quale controprestazione sinallagmatica, collegata ed interdipendente alla contrapposta obbligazione di consegnare il bene locato nello stato convenuto e comunque idoneo e tale da poter essere destinato all'uso assentito.

3.- Alla luce delle considerazioni formulate risultano assorbite le singole problematiche proposte, trovando le stesse, per quanto non trattato, una implicita risposta nell'avviso espresso.

Cionondimeno, in un'ottica di leale e fattiva collaborazione ed al fine di risolvere la situazione di latente conflitto in atto creatasi, si rappresenta che, a seguito di apposite intese con i competenti Organi centrali dello Stato, potrebbe anche procedersi all'accredito diretto a favore della Corte dell'importo corrispondente ai canoni di locazione convenuti e dalla medesima erogati in relazione al contratto di cui costituisce parte, ovvero a mettere a disposizioni dello stesso Organo i locali necessari per l'esercizio delle funzioni da parte delle Sezioni regionali.
Ed invero, considerato che la disposizione cui occorre dare attuazione, e cioè l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, e successive modifiche ed integrazioni, mira esclusivamente, ad avviso dello scrivente, a regolare i rapporti finanziari Stato-Regione per ciò che attiene gli oneri conseguenti all'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti, senza minimamente incidere sulle norme che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione della Corte stessa, potrebbe procedersi all'assolvimento dell'onere gravante sulla Regione con qualsiasi modalità purché convenuta con lo Stato e dal medesimo riconosciuta atta a costituire puntuale adempimento.

Per completezza si osserva che, qualora, a seguito di esplicite intese, ci si determinasse - pragmaticamente, anche se in contrasto con la soluzione teoricamente delineata quale più rispettosa, sotto il profilo giuridico, dei principi che sovraintendono al funzionamento della Corte dei conti, alla riconosciuta autonomia finanziaria e gestionale della stessa e, in via generale, al buon andamento della pubblica amministrazione - al proposto subentro nel contratto di locazione in essere, sarebbe indispensabile una autonoma determinazione volitiva da parte di codesto Dipartimento relativamente a tutte le clausole contrattuali, il cui contenuto sarà successivamente imputato alla responsabilità dirigenziale esercitata, e che certamente, peraltro, potrebbero essere soggette a modifica con l'accordo della controparte.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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