Pos. 5   Prot. N. /2.11.02 



Oggetto: Controlli su autocertificazioni. Individuazione della amministrazione certificante.




Allegati n...........................


Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Territorio ed Ambiente
P A L E R M O


1. Con la nota prot. n. 72033 del 19 dicembre 2001, pervenuta a questo Ufficio il 4 gennaio 2001, è stato chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla possibilità di procedere ai controlli sulle autocertificazioni nel caso in cui non risulti facilmente individuabile l'Amministrazione che detiene informazioni ed i dati contenuti in dichiarazioni sostitutive.
In particolare, premesso che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione che riceve le dichiarazioni sostitutive è tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, si chiede il parere dello Scrivente in ordine alla modalità con cui procedere ai controlli in parola nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive presentate riguardino prestazioni eseguite per conto di committenti privati e non sia individuata l'Amministrazione presso cui tali dichiarazioni siano state depositate.

2. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" costituisce oggi il testo normativo di riferimento in materia di documentazione amministrativa.
L'art. 71 dispone testualmente "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".
Il secondo comma chiarisce che "i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente ............ consultando gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi".
In relazione allo specifico quesito sottoposto si rileva che per lo svolgimento della attività di "tecnico competente in acustica", è necessario - ai sensi dell'art. 2 comma 7° della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 -, presentare apposita domanda all'Assessorato competente corredata da documentazione che dimostri l'avere svolto per un determinato periodo di tempo attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale. Codesto Dipartimento ha istituito, con D.A. n. 294 del 30 giugno 2000, un nucleo di valutazione della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti, prevedendo l'attestazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo il disposto dell'art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ciò che ha determinato perplessità applicative è che, nel caso che ci occupa, le dichiarazioni presentate dai soggetti interessati concernono prestazioni professionali eseguite per conto di privati; circostanza che, come già detto, rende difficile il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e impossibile l'individuazione dell'Amministrazione presso la quale possa esser stata depositata la relativa documentazione.
In relazione a quanto sopra codesto Assessorato reputa che nel caso de quo non possa essere esperita la procedura indicata nell'art. 71, secondo comma, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in quanto tale norma, disponendo sulle modalità dei controlli, presuppone l'avvenuta individuazione dell'Amministrazione certificante.
Né, codesto Assessorato ritiene, si potrebbe richiedere ai soggetti richiedenti di specificare, in fase di presentazione dell'istanza, quale sia l'Amministrazione presso cui sono depositati i documenti, stante la genericità del disposto dell'art. 2 L. 447/95. E nella, maggior parte dei casi, gli interessati si sono limitati ad indicare il solo committente privato, vanificando dunque la procedura di controllo contemplata dal più volte citato art. 71.
Ciò premesso si pone il problema di stabilire se i controlli debbano essere effettuati ed, in caso positivo, secondo quali modalità.
In primo luogo è necessario osservare che tale problematica si inserisce in un dibattito dottrinario aperto su un fondamentale aspetto operativo della tematica sulle autocertificazioni: quello sull'obbligatorietà dei controlli.
Ad una posizione che ritiene che i controlli siano sempre obbligatori e non solo nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità (Passanidi-Ferrara, Miele-Volte, "La Documentazione amministrativa", Giuffrè 2001), si contrappone l'opinione che i controlli siano eventuali e divengono obbligatori solo nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni (Bellogamba, articolo su www.giust.it).
L'odierna formulazione della norma nel T.U., che ha reso obbligatorio il controllo anche in tutti i casi di fondato sospetto o ragionevole dubbio, induce a ritenere che sussista l'obbligatorietà del controllo a campione ordinariamente; ma, sempre, in presenza di fondati sospetti o dubbi circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Per quanto attiene alla questione in esame, si osserva preliminarmente che le modalità di controllo di cui al secondo comma dell'art. 71 T.U. 445/2000 (richiesta di informazioni all'amministrazione certificante o consultazione dei relativi archivi) riguardano essenzialmente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 T.U.); mentre, nella fattispecie che ci interessa, si versa in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il cui contenuto può riguardare qualunque stato, qualità personale o fatto a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47 T.U.).
La prevista obbligatorietà dei controlli "sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47" (art. 71, 1° c., T.U.) non esime, tuttavia, l'Amministrazione procedente dall'effettuazione dei controlli anche laddove i fatti "autocertificati" non siano accertabili presso pubbliche amministrazioni o incaricati di pubblici servizi, dovendosi ricorrere, in ipotesi, all'acquisizione delle necessarie informazioni utili al controllo.
Fermo restando che l'individuazione delle idonee forme di controllo, anche in termini di economicità ed efficacia, è correlata alle scelte di merito dell'amministrazione procedente, si può ipotizzare, a titolo esemplificativo, di richiedere agli stessi committenti privati per conto dei quali sono state effettuate le prestazioni tecniche, di fornire conferme o, qualora ne siano in possesso, copia della documentazione che attesti la veridicità delle dichiarazioni; o, in alternativa si potrebbe richiedere agli stessi soggetti interessati a svolgere l'attività di "tecnico competente in acustica" di specificare, anche nell'istanza di cui al comma 7 art. 2, L. 447/95, se e presso quali amministrazioni la documentazione sia depositata, al fine di richiedere ad essa conferma.
Tali accertamenti, se pur non specificamente previsti dalla legge, appaiono necessari e coerenti con la ratio della normativa e con l'intento del legislatore inteso a verificare efficacemente la regolarità e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Solo in tal caso, e cioè a seguito di ogni ragionevole tentativo, l'eventuale omissione o diniego nel rilascio delle predette informazioni da parte dei soggetti privati può esimere da responsabilità l'Amministrazione procedente, determinando, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, conseguenze esclusivamente a carico di chi abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere.
Ad ogni buon fine, vertendo il presente parere su questioni connesse all'interpretazione di norme statali che richiedono una applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, si rimette alla valutazione di codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire, sulla problematica sottoposta allo scrivente, e qualora ciò sia ritenuto necessario, il competente avviso degli organi statali centrali.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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