POS. II Prot._______________3.11.2002

OGGETTO: Società cooperativa sciolta per inattività. Realizzazione di edificio sociale. Nomina del liquidatore.




Assessorato regionale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca.
Schedario cooperative.
P A L E R M O




1. Con nota n.11624 del 13.12.2001, codesto Dipartimento, chiede il parere dello scrivente Ufficio, su una problematica concernente la cooperativa " XXXX ", con sede in YYYY.
Riferisce codesto Dipartimento che la cooperativa in questione, costituitasi nel 1960, è stata sciolta per inattività ( mancato deposito per oltre due anni dei relativi bilanci ) con D.A. 7145/coop.5865 del 9.10.1975, ai sensi del primo comma dell'art. 2544 C.C. e quindi senza nomina di liquidatore, stante che, dall'istruttoria svolta dall'U.P.L.M.O. competente, non venne rilevato alcun rapporto da definire. La cooperativa, di contro, era proprietaria di un bene immobile, in particolare due stacchi di terreno edificabile, acquistati in data 9.1.1963, per cui avrebbe dovuto procedersi alla nomina del liquidatore ( art. 2544 C.C. comma 2° ).
La cooperativa non ha mai presentato né ricorso né richiesta di riesame, avverso il decreto di scioglimento, e, anche se a conoscenza dello stesso, ha realizzato sul terreno di proprietà, un edificio sociale, dopo avere ottenuto dal Comune di Acireale, concessione edilizia ( n. 337/1978 ), variante alla stessa ( n. 146/1983 ), certificato di abitabilità e agibilità del fabbricato ( n. 40/84 ).
Con istanza pervenuta a codesto Dipartimento il 2.2.2001, alcuni soci della cooperativa hanno chiesto la modifica e/o rettifica del decreto Assessoriale di scioglimento, nonché la nomina di un liquidatore al fine di definire tutti i rapporti pendenti.
Alla luce dei nuovi fatti, codesto Dipartimento ha proposto alla Commissione Regionale Cooperazione, la revoca del già citato decreto di scioglimento, per procedere, ai sensi dell'art. 2544, comma 2° C.C. alla liquidazione dei beni della cooperativa. Ma la C.R.C. si è espressa in maniera contraria, affermando che non esistono i presupposti giuridici per procedere al riesame della problematica, essendo stata, la cooperativa, sciolta nel 1975 con gli effetti di legge.

2. Sulla problematica sottoposta all'attenzione dello scrivente Ufficio, occorre rilevare che nonostante il decreto assessoriale di scioglimento della cooperativa, quest'ultima non si è mai estinta, poiché non sono mai stati definiti i rapporti giuridici esistenti.
Per costante giurisprudenza, infatti, ( tra le tante: T. NA 22.2.1991; T. Velletri 24.6.1993; Cass. 30.10.1968 ), anche nel caso di scioglimento di diritto di una società cooperativa edilizia per mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due anni, ai sensi dell'art. 2544 C.C., come modificato dall'art. 18, 1° comma L. 31.1.1992 n. 59, resta fermo il principio della inderogabilità del procedimento formale di liquidazione, con la conseguenza che non può disporsi la cancellazione della società dal registro delle imprese ove il medesimo non sia stato operato; e la stessa formale cancellazione dal registro delle imprese non estingue la società fino a quando non siano stati definiti tutti i suoi rapporti giuridici.
Nel caso concreto, l'esistenza di un terreno edificabile, imponeva l'obbligo della nomina di un liquidatore, la cui mancanza ha comportato il mantenimento in vita della cooperativa che, seppure sciolta ha continuato ad esistere. Vero è che la cooperativa avrebbe potuto e dovuto richiedere la modifica e/o la revoca del decreto assessoriale, ma l'avere operato in difformità al decreto di scioglimento comporta ( solamente ) la responsabilità illimitata di tutti i soci della cooperativa nei confronti dei terzi.
Oggi, la cooperativa ha raggiunto il suo scopo sociale e la "nuova" causa di scioglimento ( che opera di diritto ) non è più l'inattività bensì l'esaurimento dello scopo per cui è stata costituita, per cui non sembra che codesto Dipartimento possa esimersi dal revocare il precedente decreto assessoriale - peraltro fondato sull'evidente errore dell'inesistenza di beni- per procedere alla nomina di un liquidatore che dovrà porre in essere tutti gli adempimenti normativamente previsti.


Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P.Reg 16 giugno 1998,n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS ".









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