Pos. 2  Prot. N. /4.11.2002 



Oggetto: Alienazione di natante soggetto a contributo - Adesione a piano di demolizione ministeriale - Autorizzazione art. 17 L.r. 26/87.




Allegati n.....................



ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
P A L E R M O




1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato sottopone allo scrivente Ufficio taluni dubbi interpretativi in ordine al divieto di alienazione - per la durata di cinque o dieci anni, a seconda dei casi - imposto dal 2° comma dell'art. 17 della L.r. 27 maggio 1987, n. 26, ai natanti ammessi a beneficiare di contributi e finanziamenti di cui alla stessa legge.
In particolare, si chiede se l'autorizzazione a disporre del natante, rilasciata al proprietario dello stesso prima dello scadere del vincolo, debba riproporsi anche in capo al terzo acquirente che volesse, a sua volta, disporre del bene prima dello spirare del termine imposto dalla legge; ipotesi che codesto Assessorato rileva ricorrere sempre più spesso con la richiesta del nuovo acquirente di aderire al piano di demolizione promosso dal Ministero competente e cofinanziato dalla C.E..
Si chiede, inoltre, di conoscere se nelle anzidette fattispecie il beneficiario del contributo debba restituire l'intero ammontare di quanto erogato ovvero se la restituzione debba essere limitata pro rata temporis.

2. In merito alla problematica posta, si osserva quanto segue. Il legislatore impone ai soggetti beneficiari di contributi il rispetto di tre precisi obblighi: 1) il divieto di alienazione; 2) il vincolo di destinazione del natante agli scopi per cui è stato costruito; 3) il divieto di trasferimento del natante in compartimenti marittimi non siciliani per quindici anni dalla concessione dei benefici. Le disposizioni di favore di cui alla L.r. 26/87 sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 1 (tra i quali, ad esempio, la ristrutturazione e l'armamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione); pertanto, l'imposizione dei citati obblighi giustifica e sorregge le misure incentivanti. Del resto, il conseguimento dell'interesse pubblico tipico (individuato dal precetto che autorizza le erogazioni) risulterebbe vanificato, non solo ove non vi fosse l'imposizione di un vincolo di destinazione - o qualora questo venisse eluso - ma anche nel caso in cui si alienasse il bene prima dello scadere del divieto, permettendo, tra l'altro, al destinatario del beneficio di lucrare, ingiustificatamente a danno della P.A., il plusvalore assunto dal natante grazie al contributo.
L'imposizione dei vincoli è però stemperata dalla previsione di un potere derogatorio che consente la revoca degli stessi al verificarsi di situazioni eccezionali, che potrebbero riguardare il beneficiario del contributo o il natante. La discrezionalità della revoca è, però, limitata alla sola valutazione dell'"eccezionalità".
In concreto, nel caso in specie, dall'esame dei DD.AA. trasmessi da codesta Amministrazione, si rileva che l'autorizzazione accordata - previo parere del Consiglio regionale della pesca che si esprime "favorevolmente all'alienazione del natante senza prescrizioni ultronee" - sembrerebbe piena e totale, non risultando mitigata da nessun'altra prescrizione (se non dall'obbligo di cui alla seconda parte del 2° comma dell'art. 17 che non è comunque derogabile). In questi termini, parrebbe lasciarsi spazio ad una "fuga" dalla possibilità di comminare la sanzione della decadenza dal beneficio. Il terzo acquirente, infatti, riceve il bene libero da ogni condizionamento temporale o vincolo di destinazione e non è soggetto a nessun potere autorizzatorio della P.A.. Qualora, invece, l'autorizzazione avesse liberato soggettivamente solo il destinatario del contributo mantenendo, però, i vincoli, per il rimanente arco temporale, in capo al bene, il proprietario autorizzato avrebbe, si, potuto alienarlo ma senza sottacere l'esistenza dei medesimi, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. Conseguenzialmente, anche il terzo acquirente, prima dello scadere del quinquennio o del decennio dall'erogazione dei contributi, sarebbe stato vincolato, a sua volta, a richiedere l'autorizzazione amministrativa, sia per il cambio di destinazione che per l'alienazione del natante, e sempre al ricorrere di "casi eccezionali". A tal fine - per ovviare al ripetersi di situazioni in cui il natante, ammesso a benefici per una data finalità (costruzione e trasformazione del naviglio), possa usufruire, prima dello scadere del termine previsto, anche di altre agevolazioni a finalità differenti o contrastanti (demolizione) - codesta Amministrazione potrebbe ricorrere al rilascio di autorizzazioni c.d. "modali" in cui si impongono all'autorizzato le prescrizioni ritenute opportune o necessarie affinchè l'attività autorizzata non divenga lesiva delle finalità normativamente previste che, con l'autorizzazione così orientata, continuerebbero a perseguirsi.

Considerato quanto precede, appare superfluo, nel caso concreto, l'esame del 2° quesito posto, perché assorbito dall'impossibilità di procedere alla pronuncia di decadenza dal beneficio giacchè, si ribadisce, l'originario destinatario del contributo è stato liberato completamente dal rispetto degli obblighi di cui alla prima parte del 2° comma dell'art. 17 legge citata e, conseguenzialmente, il terzo ha acquistato il natante libero da ogni prescrizione o condizione.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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