Pos.1   Prot. N. /11.02.11 



Oggetto: D.P. Reg. 11 novembre 1999, n. 26, art. 3, c. 1. Valutazione a fini economici di servizi resi antecedentemente all'immissione nei ruoli regionali.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza.
Previdenza ed assistenza del personale
P A L E R M O




1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede un approfondimento sulla questione in oggetto, già esaminata in un precedente parere dello Scrivente, reso con nota n. 5919/23.01.11 del 3 aprile 2001. Le perplessità manifestate da codesto Dipartimento riguardano il riconoscimento economico dei servizi resi dai dipendenti interessati anteriormente all'immissione nei ruoli regionali che "comporterebbero una disparità di trattamento tra i dipendenti regionali che hanno trascorso l'ultimo decennio alle dipendenze di questa Amministrazione e coloro che, assunti nell'amministrazione regionale successivamente, avrebbero un avanzamento economico grazie a una siffatta interpretazione dell'art. 11 della l.r. 11/88". Ciò perché con l'entrata in vigore del D.P.Reg. 11/95 sono state disapplicate tutte le preesistenti normative che prevedevano incrementi del trattamento economico comunque denominati e discendenti dall'anzianità di servizio. E se pure codesta
Presidenza con la circolare n. 112775 del 6 dicembre 1995 - recante modalità applicative dell'art. 12 del D.P. Reg. 11/95 - nell'indicare tra gli elementi che dovevano costituire la posizione del dipendente ha considerato l'eventuale servizio riconosciuto alla data del 31.12.1993, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 11/88 (all'epoca ancora operante anche a fini economici), la stessa ritiene che a diversa conclusione dovrebbe condurre l'applicazione dell'art. 3 del D.P. Reg. 26/99 poiché rivolto al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del D.P. Reg. 11/95 e quindi non in servizio alla data del 31 dicembre 1993, né con servizi riconosciuti a tale data in applicazione del più volte citato art. 11 della l.r. 11/88, evidenziando, altresì, che il restante personale regionale non gode più di alcuna progressione economica correlata all'anzianità di servizio già dall' 1 luglio 1990.

2. L'Ufficio ritiene di poter confermare il contenuto del precedente parere 3 aprile 2001, n. 5919/23.01.11.
L'art. 3, c. 1 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26 dispone che, al personale assunto tra la vigenza del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e l'entrata in vigore del succitato accordo, l'inquadramento nei ruoli regionali è regolato dalle disposizioni previste dall'art. 12 del D.P.Reg. 11/95 e succ. mod., ovvero previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla data 31 dicembre 1993 sulla base della tabella O allegata alla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti e con l'applicazione dei benefici previsti dagli art. 75 e 80 della stessa legge e succ. mod.
Il problema affrontato nel precedente parere riguardava in sostanza l'ambito del rinvio dell'art. 3 cit. a disposizioni contenute in precedenti accordi al fine di stabilire se tale rinvio potesse ricomprendere il riconoscimento dei servizi prestati, e l'Ufficio osservava che i servizi riconosciuti rilevassero negli stessi termini di cui alle disposizioni richiamate ai fini sia della costituzione del maturato economico che della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore e per l'applicazione del beneficio compensativo ex art. 5 della l.r. 21/86 e, sempre, quindi che si trattasse di servizi coevi a quelli valutati in applicazione del citato art. 12, cioè non ulteriori quanto a collocazione temporale. In altri termini, l'art. 3 D.P.Reg. 26/99 non ha fatto altro che consentire l'applicazione di una norma contrattuale preesistente, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, a soggetti che, non poterono beneficiarne, in quanto non ancora assunti alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, senza, peraltro, attribuire benefici ulteriori rispetto quelli concessi al personale già beneficiario dell'art. 12 del D.P. Reg. 11/95.



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