Pos. 1   Prot. N. /13.02.11 



Oggetto: MMMM - Lavori di costruzione del sistema fognario. Prezzo chiuso - Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale
Lavori Pubblici
Ispettorato Tecnico Regionale
P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità del parere n. 1422 del 24.1.2001 di quest'Ufficio, relativo all'interpretazione dei commi 4 e 5 dell'art. 57 della l.r. n. 10 del 1993 concernenti l'applicazione del sistema del prezzo chiuso nel caso di ritardo nella consegna dei lavori di oltre un anno dalla data dell'offerta, alla fattispecie dei lavori in oggetto indicati per i quali il compenso per il prezzo chiuso era già stato contrattualmente definito tra le parti, in data antecedente al parere stesso, ed in generale, a situazioni in cui i fatti contrattuali relativi all'individuazione del prezzo chiuso siano antecedenti al suddetto parere.

2. Dalla documentazione prodotta da codesto Assessorato e dal Comune di MMMM si evince che:
- i lavori in oggetto sono stati finanziati con D.A. del 27.2.1987 dell'Assessorato regionale territorio e ambiente;
- il C.T.A.R. con voto 15748 del 2.9.88 ha espresso parere favorevole;
- il 6.4.93 è stata effettuata la gara per pubblico incanto vinta dal R.T.I. AAAA, SSSS e GGGG;
- con delibera giuntale del Comune di MMMM n. 475 del 5.5.95 è stato escluso dalla aggiudicazione il raggruppamento suindicato poiché la SSSS è stata ritenuta dalla Prefettura di CCCC ad infiltrazione mafiosa; con la stessa delibera sono stati aggiudicati i lavori al R.T.I. tra EEEE, FFFF S.p.a. e TTTT S.p.a., 2° classificato con un ribasso pari al 26,54%;
- in data 13..2.96 è stato stipulato con quest'ultimo il contratto di appalto senza tuttavia potere procedere alla consegna dei lavori avendo evidenziato la direzione lavori la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante;
- con nota del 3.6.99 il raggruppamento ha chiesto in via transattiva il riconoscimento della revisione prezzi o, in subordine, l'applicazione dell'istituto del prezzo chiuso;
- considerata l'inapplicabilità della revisione prezzi, il Comune ha ritenuto applicabile il prezzo chiuso ed ha invitato la direzione lavori a rielaborare all'uopo la perizia di variante;
- quest'ultima, con il relativo atto di sottomissione, è stata riscontrata favorevolmente in data 22.6.2000 dall'Ufficio del Genio Civile di CCCC ed è stata approvata con delibera della giunta comunale n. 780 del 30.8.2000.

3. Come si desume dalla ricostruzione sommaria della complessa e lunga vicenda dei lavori in oggetto (la gara è stata effettuata il 6 aprile 1993, l'aggiudicazione al raggruppamento 2° classificato è avvenuta con un ribasso del 26,54%, la relativa stipula del contratto è del 13 febbraio 1996, la redazione di una perizia di variante e suppletiva - approvata in data 30 agosto 2000 - è stata ritenuta necessaria al fine di potere procedere alla consegna dei lavori) la stazione appaltante si è trovata a dover scegliere tra due alternative: o rescindere il contratto con le conseguenze giuridiche ed economiche evidenziate dallo stesso Comune nelle sopracitate note o continuare il rapporto contrattuale con l'impresa aggiudicataria con l'inevitabile ulteriore impegno finanziario concordato in lire 4,7 miliardi (cfr. atto di sottomissione stipulato il 26.9.2000) ex art. 57 l.r. 10/1993.
Si può convenire con il Comune di MMMM sul fatto che la soluzione adottata (cfr. nota n. 15922 del 6.9.2000 indirizzata a codesto Ispettorato sia la "più conveniente per la pubblica amministrazione nel caso in esame" atteso che la rescissione del contratto "avrebbe comportato, oltre all'eventuale corresponsione del mancato utile alla impresa, la necessità di riappaltare le opere ai prezzi attuali", anche se non può disconoscersi che l'istituto del prezzo chiuso - pure spettante al raggruppamento ex art. 57 l.r. 10/93 - è stato per così dire "forzato" rispetto a quelle che sono le finalità previste dalla legge secondo l'interpretazione data dallo scrivente nel ricordato parere.
Va tuttavia osservato che quest'ultimo (che giova notare non è stato - come pure poteva essere - trasfuso in una circolare del competente Assessorato regionale dei lavori pubblici) non è vincolante per l'Amministrazione comunale de qua, né comunque quest'ultima avrebbe potuto applicarlo essendo posteriore all'atto di sottomissione.
Sembra pertanto allo scrivente che per le considerazioni di carattere generale soprariportate non vi siano elementi che legittimino in qualche modo la messa in discussione dell'atto di sottomissione più volte citato e quindi del corrispettivo nascente dall'applicazione dell'art. 57 della l.r. 10/93, anche tenuto conto del fatto che, come correttamente affermato nella nota del Comune di MMMM n. 2419 del 19 novembre 2000 "l'ipotesi di dover conformare al parere dell'Ufficio il carteggio relativo al prezzo chiuso, già contrattualmente definito tra le parti in data antecedente al parere stesso e sulla scorta dell'approvazione del Genio civile di CCCC, avrebbe come effetto nefasto la risoluzione del contratto e il mancato completamento dell'opera, i cui lavori risultano già in avanzata fase di esecuzione ...nonché maggiori costi ... tanto sotto l'aspetto amministrativo delle attività da porre in essere e relativi tempi, quanto sotto l'aspetto economico ...dovendo prevedere un aggiornamento dei prezzi ormai risalenti al 1993, attualizzandoli al momento di avvio di una nuova eventuale procedura di appalto".


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