Pos. IV   Prot. N. /18.02.11 



Oggetto: Contabilità e finanza pubblica. Riscossione - Procedura di discarico. Impugnazione dei provvedimenti.




Allegati n...........................



Assessorato Regionale
del Bilancio e delle Finanze
Dipartimento finanze
e credito
Servizio riscossione
PALERMO



1. L'art.20 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n.112 ("Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1999, n.337"), nel disciplinare la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo per le quali il concessionario della riscossione ha trasmesso all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità, al comma 4 prevede che "contro il provvedimento di diniego del discarico è ammesso ricorso alla Corte dei Conti entro novanta giorni dalla notifica".
Ai sensi poi dell'art.59, comma 1, dello stesso D.Lgs. n.112/1999 "le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43".
Con riferimento a tali disposizioni codesto Dipartimento sottopone allo scrivente i due seguenti quesiti che sorgono in relazione a due note dell'Agenzia delle entrate indirizzate a codesta Amministrazione e qui trasmesse in allegato alla richiesta di parere:
1) se tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.112/1999 "trovino immediata applicazione nella Regione siciliana sulla base del contenuto dell'art.70 dello stesso decreto" e, conseguentemente, se trovi applicazione anche il riportato art.20 DLgs. n.112/1999;
2) se l'art.59 del D.Lgs. n.112/1999 ed il rinvio ivi contenuto alle disposizioni del DPR n.43/1988 debba essere interpretato nel senso che permane la competenza di codesto Assessorato per i ricorsi pervenuti in relazione a domande di rimborso o discarico giacenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.112/1999, ovvero - come suggerito dalla Agenzia delle entrate - nel senso che anche per i predetti ricorsi la competenza spetta alla Corte dei Conti.

2. Circa il primo quesito si osserva che la questione della applicabilità del D.Lgs. n.112/1999 nell'ordinamento della Regione siciliana, va risolta, ad avviso dello scrivente, in senso positivo alla luce del disposto dell'art.1 della legge regionale 5 settembre 1990, n.35 ("Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate") ai sensi del quale "le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e successive modifiche si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia".
La formulazione adottata dal legislatore regionale ed, in particolare, l'espressione "e successive modifiche" non pongono in dubbio che il rinvio contenuto nella riportata norma regionale è di tipo dinamico o non recettizio e, come tale, non può non tener conto delle modifiche intervenute nell'ordinamento statale con riferimento alla normativa richiamata.
Ora, considerato che il DPR n.43/1988 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n.657") è stato espressamente abrogato dall'art.68 del D. L.gs. n.112/1999, deve conseguentemente ritenersi che le relative previsioni risultano sostituite da quelle introdotte per effetto dell'intervento di riforma statale; ciò che equivale a considerare "successiva modifica" del DPR n.43/1988 - e come tale pure espressamente richiamata dall'art.1 della l.r. n.35/1990 - la disciplina di riordino del servizio nazionale della riscossione introdotta dal D.L.gs. n.112/1999.
L'interpretazione sopra accolta trova del resto conferma nella sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1999, n.186, laddove - sia pure con riferimento all'art.5, comma 1, lett. a) del decreto legge 31.12.1996, n.669, che ha modificato l'art.26 del DPR n.43/1988 - è precisato che l'efficacia nell'ambito della Regione della disposizioni modificatrice del predetto DPR n.43/1988, "dipende ... proprio da ciò che ha disposto, in armonia con il sistema delle norme di attuazione statutaria e con le stesse statuizioni del DPR n.43/1988, il legislatore regionale", e cioè, in altri termini, dipende dal "rinvio mobile" alle disposizioni del decreto legislativo statale ed alle successive modifiche dello stesso, stabilito in via generale dall'art.1 della l.r. n.35/1990.
Ulteriore conferma della recata interpretazione è data dal disposto dell'art.69 del D.L.gs. n.112/1999, che, con dichiarata finalità di coordinamento, statuisce che "i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto".
Pertanto, alla stregua di quanto sopra affermato, sul punto si è in sostanza dell'avviso che l'efficacia e la diretta applicabilità nell'ordinamento della Regione siciliana del D.Lgs. n.112/1999, trovano fondamento nel disposto del predetto art.1 della l.r. n.35/1990, mentre non rileva a tal fine l'art.70 dello stesso D.Lgs. n.112/1999; ed infatti, tale disposizione - nel prevedere al comma 2 che i principi generali desumibili dallo stesso D.Lgs. n.12/1999 e dalla legge di delega (legge 28.9.1999, n.337) "si applicano anche alla regione siciliana, che, nell'esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate di riscuotere mediante ruolo " - individua i particolari limiti che (oltre a quelli tipicamente propri della potestà legislativa concorrente riconosciuta dalla Regione in materia tributaria) il legislatore regionale dovrà rispettare qualora intervenga con proprie leggi a regolare la riscossione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.112/1999.
Per quanto poi concerne in particolare la fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente, al riguardo si osserva che la soluzione proposta circa l'applicabilità del D.Lgs. n.112/1999 vale, ovviamente, anche in relazione a quanto previsto dall'art.20 del medesimo decreto legislativo; pertanto, anche nella Regione siciliana, contro i provvedimenti di diniego del discarico è ammesso ricorso direttamente alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica ciò che sostanzialmente supera la necessità di un preventivo ricorso all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze così come previsto dall'art.27, comma 1, della l.r. n.35/1990.
Circa il secondo quesito va rilevato che l'orientamento espresso dalla Agenzia delle entrate nella nota 21.11.2001, n.95571/IX allegata alla richiesta di parere sembra da condividere.
Ed invero, il predetto ufficio finanziario - con lo scopo di affermare la competenza della Corte dei conti a conoscere, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.112/1999, dei ricorsi contro i provvedimenti de quibus - sostanzialmente evidenzia che l'ultrattività delle disposizioni del DPR n.43/1988 prevista, per le procedure di discarico in corso, dall'art.59, comma 1, del D. Lgs. n.112/1999, non determina il permanere della competenza del Ministro delle finanze (nella Regione siciliana Assessore per il bilancio e le finanze) per i ricorsi da presentare contro i provvedimenti di rigetto delle domande giacenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.112/1999; ciò poiché, secondo il medesimo ufficio, il richiamo al DPR n.43/1988, contenuto nel citato art.59, comma 1, del D.L.gs n.112/1999, "fa riferimento solo alle norme che disciplinano l'esame e non anche alle disposizioni che regolano la fase contenziosa".
Tale interpretazione, oltre che da un esame letterale della disposizione in questione, risulta confermata, ad avviso dello scrivente, altresì qualora si consideri anche la ratio del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs n.112/1999 nella disciplina dei rapporti tra ente creditore e concessionario in relazione al discarico per inesigibilità; ed infatti, mentre secondo l'impostazione del DPR n.43/1988 l'Amministrazione doveva effettuare un esame analitico di tutte le domande di inesigibilità, verificandone la copiosa documentazione allegata e accertando se il concessionario avesse o meno azionato tutti gli strumenti possibili per recuperare il credito affidatogli, il D.Lgs. n.112/1999, ed in particolare la disposizione di cui all'art.19, prefigura invece un sistema di controlli che si svolge con modalità diverse e che si basa essenzialmente sulle verifiche in tempo reale dei flussi informatici che i concessionari dovranno inviare, anche in via telematica, agli enti creditori.
Sotto tale profilo il legislatore, nel prevedere all'art.59, comma 1, del DLgs n.112/1999, l'ultrattività delle disposizioni del DPR n.43/1988 per le procedure in corso, ha voluto dunque significare che le domande di inesigibilità giacenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.112/1999 continuano ad essere esaminate, e dunque controllate, secondo il previgente sistema.
In linea con l'interpretazione qui proposta è anche la circolare del Ministero delle finanze 24.11.1999, n.221/E/ 99/190750 laddove si legge che l'ultrattività di alcune disposizioni del DPR n.43/1988 "è limitata alle sole norme del DPR n.43/1988 richiamate dallo stesso art.59, vale a dire quelle sull'esame delle domande di rimborso e di discarico ".
Ciò detto va ora altresì evidenziato che nessun riferimento esplicito contiene invece l'art.59, comma 1, del D.Lgs. n.112/1999, alla fase contenziosa; pertanto la competenza a conoscere dei ricorsi presentati contro i provvedimenti di rigetto delle domande di inesigibilità non può che essere regolata - come affermato anche dalla stessa Agenzia delle entrate nella nota sopra indicata - dal principio del tempus regit actum.
In particolare secondo tale principio, le norme sulla competenza hanno carattere processuale e, come tali, in assenza di specifiche previsioni, sono di immediata applicazione "salvo che il relativo processo sia già radicato legittimamente davanti ad altro giudice competente secondo le norme vigenti perché in tal caso - e solo in esso - opera la c.d. perpetuatio competentiae", (cfr. Cass., Sez. I, 6.7.1992).
Alla luce del riportato orientamento giurisprudenziale deve quindi concludersi che codesto Assessorato rimane competente solo per i ricorsi ivi presentati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.112/1999, poiché dopo tale data-tenuto conto altresì di quanto sopra detto circa l'applicabilità del DLgs. N.112/1999 nell'ordinamento regionale - la competenza spetta esclusivamente alla Corte dei conti.
Pertanto, qualora dopo l'entrata in vigore del DLgs. n.112/199 siano stati presentati presso codesta Amministrazione ricorsi contro provvedimenti di rigetto di domande di inesigibilità (anche, eventualmente, con riferimento a domande giacenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.112/1999), risulta conforme al disposto dell'art.2, comma 1, della legge n.241/1990 ("ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza, ..., la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso") l'adozione, da parte di codesto Assessorato, di un provvedimento che dichiari il ricorso inammissibile per incompetenza dell'autorità adita, mentre appare da escludere, come invece ritiene l'Agenzia delle entrate, la mera trasmissione di tali ricorsi alla Corte dei conti quale organo competente.

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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.
   



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