Pos. V  Prot. N. 19.02.11 



Oggetto: Uffici periferici della Motorizzazione - Carenza di personale - Avvalimento L.S.U.




Allegati n...........................

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Ufficio del Dirigente generale
P A L E R M O

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
P A L E R M O


1. Con la nota prot. n. 1535 del 23.01.02, codesto Dipartimento, rappresentando lo stato di disagio in cui versano gli Uffici periferici della Motorizzazione a causa della mancanza di personale, ha chiesto allo scrivente la possibilità di avvalersi del personale L.S.U., da tempo già impiegato presso gli stessi uffici, utilizzando lo strumento previsto dall'art. 10 D.Lvo n. 468/97 (affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto di progetti di L.S.U.) ovvero la norma di cui all'art. 23 L.R. 10/2000 che rinvia all'art. 36 del D.Lgs. 29/93 rubricata "Recluta-mento del personale".

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Lo strumento dei lavori socialmente utili, in Sicilia, è disciplinato dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, dalle disposizioni contenute nelle leggi provvisorie dello Stato degli ultimi tre anni, nonché dalle specifiche leggi regionali di settore che di volta in volta modificano e/o integrano quelle statali.
Tra queste è necessario ricordare la L.r. 21 dicembre 1995, n. 85 che all'art. 12 disciplina le modalità di realizzazione dei c.d. progetti di utilità collettiva, nonché le più recenti L.R. 24/2000, L.R. 2/2001 normative volte a consentire un razionale ed organico svuotamento del "bacino" dei lavoratori socialmente utili favorendo l'assunzione dei soggetti in questione verso forme più stabili di lavoro.
Nell'ipotesi di specie gli uffici della Motorizzazione civile denunciano una grave mancanza di personale che si stima possa subire un aggravamento a causa dei pensionamenti anticipati previsti dall'art. 39 L.R. 10/2000. Allo scopo di evitare una ricaduta sulla funzionalità dei predetti uffici è stato impegnato il personale L.S.U. in mansioni tecniche di supporto.
Ciò premesso codesto Dipartimento rappresenta che utilizzando la normativa vigente, volta a realizzare le già dette misure di fuoriuscita del personale L.S.U., si determinerebbe l'assegnazione di personale privo della necessaria professionalità, con conseguente ritardo nell'efficienza dei servizi.
Per le ragioni esposte si chiede se possa applicarsi il disposto dell'art. 61 L.r. n. 21 del 10.11.2001 o in alternativa l'art. 23 L.r. 10/2000 che a sua volta rinvia all'art. 36 del D.Leg. 29/93.
In relazione all'art. 61 L.r. n. 21 del 10.11.2001 si rappresenta che tale disposizione tende essenzialmente a prorogare ed a rifinanziare interventi già disposti con precedenti disposizioni regionali in materia.
Ed invero la predetta norma dispone testualmente "al fine di consentire nel corso dell'anno 2002 la prosecuzione del processo di stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 comma 1, comma 2, comma 3, della L.r. 5 novembre 2001, n. 17, l'Assessorato regionale del lavoro della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare per lire 15.000 le attività socialmente utili fino al 30 aprile 2002".
Gli interventi oggetto di rifinanziamento sono quelli disposti dal 2° comma dell'art. 7 della L.r. 7 marzo 1997, n. 6 intesa a pro-muovere l'inserimento professionale di giovani in cassa integrazione, in mobilità o disoccupati; inoltre gli interventi di cui all'art. 12 L.r. 21 dicembre 1995, n. 85 (progetti di utilità collettiva) e dei lavoratori destinatari delle norme di cui all'art. 4 commi 1 e 2, L.r. 26 novembre 2000, n. 4 destinatari del c.d. regime transitorio regionale. Ed infine il 3° comma dell'art. 1 L.r. 17/2001, autorizza la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 1 L.r. 31 marzo 2001, n. 2 che riguarda - in seguito al rinvio al comma 3° dell'art. 4 L.r. 24/2000 - i soggetti impegnati in progetti di cui al D.Lvo 280/97 (interventi in favore di giovani inoccupati nel mezzogiorno) e nei piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione ex art. 10 L.r. 18/99. In relazione allo specifico quesito sottoposto, cioè se possa applicarsi l'art. 10 del D.Lvo n. 468/97 nel caso di specie, sembra opportuno effettuare alcune premesse.
L'art. 10 del D.Lvo 468/97 prevede che allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionale per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili le amministrazioni pubbliche possono "affidare a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti L.S.U. a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40% dai lavoratori impegnati nei progetti stessi ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorchè promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati".
La norma in esame, che crea uno sbocco occupazionale a tempo indeterminato ai lavoratori impegnati nei progetti, trova applicazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 81/2000 solo sino al 31 dicembre 2001. Tuttavia, a livello regionale, un richiamo allo strumento dell'esternalizzazione può essere individuato nel comma 3° dell'art. 4 L.r. 24/2000, norma citata dal comma 1°, art. 1 L.r. 2/2001, che come già detto disciplina interventi già oggetto di rifinanziamento ai sensi dell'originario art. 61, L.r. 21/2001. Fondandosi sul disposto del citato articolo sembra potersi ricorrere allo strumento dell'esternalizzazione almeno fino al 30 aprile 2002.
Ciò detto sembra opportuno fare alcune precisazioni sul disposto dell'art. 10 D.Lvo 468/97.
In primo luogo la norma prevede che la forza lavoro occupata sia inizialmente costituita in misura non inferiore al 40% dei lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
Ben si comprende come nell'ipotesi di specie non tutti i soggetti assunti come L.S.U. che svolgono mansioni presso gli uffici della Motorizzazione civile possono essere impegnati in progetti esternalizzabili, considerato che la norma individua una misura non inferiore al 40% dei lavoratori già occupati nei progetti e considerato che tra questi vi possono essere anche lavoratori impegnati in progetti di contenuti analoghi.
In secondo luogo la norma richiede la continuità e la omogeneità dei progetti oggetto di esternalizzazione, con i progetti per i quali i lavoratori erano stati inizialmente impegnati.
In ordine poi all'applicabilità dell'art. 23 L.r. 10/2000 che a sua volta rinvia all'art. 36 D.Lgs 29/93, si osserva quanto segue. L'art. 36 D.Lgs 29/93 rubricato "Reclutamento del personale" è stato abrogato dall'art. 72 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; le disposizioni del presente articolo sono contenute negli artt. 35 e 36 del Testo unico richiamato.
L'art. 35 stabilisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive ovvero mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente.
Questa disposizione non sembra possa applicarsi nel caso di specie.
Ed invero l'ultimo comma dell'art. 5 L. 17.5.2000 n. 10, fa espressamente divieto all'Amministrazione Regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale fino al 31 dicembre 2003. La ratio della norma è eventualmente quella di inibire l'assunzione di nuovi soggetti fintantochè non si sia proceduto ad un'organica e completa riorganizzazione della Amministrazione regionale che la normativa in oggetto mira a realizzare.
Tale finalità verrebbe elusa applicando l'art. 35 D.Lgs 165/2001 al caso di specie in quanto l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento "seppure non sia una procedura selettiva in senso stretto, determinerebbe ugualmente la assunzione di nuovi soggetti e ciò, ad avviso dello scrivente, in palese violazione di quanto disposto dall'art. 5 L.r. 10/2000.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.


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