Pos. 3   Prot. N. /26.02.11. 



Oggetto: Provvidenze per danni causati da trombe d'aria - Termini per le istanze.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio regionale di protezione civile
P A L E R M O



1. L'art. 1, quindicesimo comma della l.r. 9 ottobre 1998, n. 27 ha previsto contributi per i soggetti ivi elencati danneggiati dalla tromba d'aria verificatasi nella provincia di Agrigento nel novembre 1997, fissando per la presentazione delle relative istanze il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Con l'art. 55 della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26 il predetto termine è stato elevato a novanta giorni sempre decorrenti dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 27/1998.
Infine l'art. 56 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, ai commi settimo e ottavo ha rispettivamente esteso i benefici in questione ai soggetti danneggiati dalla tromba d'aria del novembre 1997 in provincia di Caltanissetta e a quelli colpiti dalla tromba d'aria verificatasi nel novembre 1999 nella provincia di Palermo.

2. In relazione alle norme sopra richiamate, con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio i seguenti quesiti:
a) se possano essere ammessi ai contributi di cui trattasi anche "soggetti danneggiati della provincia di Agrigento che hanno avanzato domanda successivamente alla l.r. n. 6/2001", e cioè se quest'ultima legge "abbia consentito la riapertura dei termini originariamente concessi" ai predetti soggetti;
b) se il termine per la presentazione delle istanze di cui alla l.r. n. 6/2001 debba intendersi "di giorni trenta" ovvero "di giorni novanta", secondo quanto disposto dall'art. 55 della l.r. n. 26/2000.

3. Circa il primo quesito, va subito detto che l'art. 56, settimo comma della l.r. n. 6/2001, nell'estendere alla provincia di Caltanissetta il contributo inizialmente previsto dall'art. 1, quindicesimo comma della l.r. n. 27/1998 per i soggetti ivi individuati della provincia di Agrigento, non pone alcun termine ai nuovi beneficiari per l'inoltro delle conseguenti istanze; con ciò implicitamente rinviando al termine di novanta giorni previsto dall'art. 1, quindicesimo comma della l.r. n. 27/1998, come sostituito, sul punto, dall'art. 55 della l.r. n. 26/2000.
Poiché però quest'ultimo termine, applicato sic et simpliciter alle fattispecie (cioè con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 27/1998) risulta ovviamente scaduto in data anteriore (27 gennaio 1999) all'immissione della provincia di Caltanissetta nel beneficio in oggetto - disposta come si è detto con la l.r. n. 6/2001 - relativamente a questa provincia non resta che intendere il termine stesso come decorrente dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 6/2001.
Tutto ciò non sembra invece interessare i soggetti beneficiari della provincia di Agrigento: i quali non sono, né vanno considerati destinatari della l.r. n. 6/2001, e per i quali resta dunque valido il termine originariamente ad essi assegnato dalla l.r. n. 27/1998 e prorogato dall'art. 55 della l.r. 18 dicembre 2000, n. 26. Dovendosi in sostanza escludere, a giudizio dello Scrivente, che la l.r. n. 6/2001, per quanto riguarda la provincia di Agrigento, abbia operato una riapertura dei termini di cui trattasi.
Considerazioni analoghe a quelle fin qui espresse portano a risolvere il secondo quesito nel senso che il termine da adottare per l'inoltro delle istanze di cui ai commi settimo ed ottavo dell'art. 56 della l.r. n. 6/2001 sia di novanta e non di trenta giorni: come discende dalla considerazione, sopra sviluppata, che l'unico termine cui riferirsi nella fattispecie è appunto quello della l.r. n. 27/1998 come modificato dalla l.r. n. 26/2000.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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