Pos.   Prot. N. 27.02.11 



Oggetto: Denunce di furto e/o smarrimento di animali - Applicazione artt.334, 335 e 349 cod. pen.




Allegati n...........................


Assessorato regionale sanità
Ispettorato veterinario
Servizio di sanità animale
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un quesito relativo al crescente fenomeno di denunce di furto e/o smarrimento di animali (bovini, ovini e caprini), nonché di marchi e documenti afferenti, sporte dai relativi proprietari o detentori.
Al riguardo viene fatto presente:
a) che gli animali in questione sono in generale oggetto di specifici obblighi di legge (identificazione, controllo periodico sanitario, divieto di ammissione al consumo di organi a rischio);
b) che in caso di capi infetti, il Regolamento di polizia veterinaria dispone il sequestro e l'affidamento in custodia degli allevamenti ai proprietari o detentori, imponendo ad essi altri obblighi (divieto di spostamento, eventuale abbattimento);
c) che gli animali sani di età superiore a 12 mesi sono comunque soggetti al sequestro e alla distruzione degli organi a rischio;

2. Con queste premesse, nella considerazione che le predette denunce potrebbero "celare attività illecite" dannose alla salute pubblica, viene in particolare chiesto se le stesse rendano "immediatamente applicabili" gli articoli 334, 335 e 349 del codice penale ove riguardino:
a) animali infetti posti sotto sequestro ed affidati in custodia ai proprietari o detentori;
b) animali sani di età superiore a 12 mesi, per i quali non si configurano - mancando il sequestro - particolari obblighi di custodia.
Su tale problematica codesto Assessorato non esprime alcun orientamento.

3. Le norme penali (artt. 334, 335 e 349) chiamate in causa nella fattispecie contemplano, rispettivamente, i seguenti reati, tutti perseguibili d'ufficio:
a) sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro da parte del custode nell'interesse del proprietario;
b) violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di case sottoposte a sequestro;
c) violazione di sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'autorità al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa.

4. Atteso che i reati in questione sono, come si è detto, perseguibili d'ufficio - vale a dire in seguito a notizia comunque avutane dall'Autorità giudiziaria - si chiede in sostanza a questo Ufficio - come è stato del resto chiarito per le vie brevi - se l'Amministrazione, venuta a conoscenza nell'esercizio della propria funzione di vigilanza di presunti furti o smarrimenti di bestiame, debba o meno ipotizzare, nei confronti dei proprietari o detentori del bestiame rubato o smarrito, mediante apposita denuncia all'Autorità competente, il verificarsi di alcuna delle ipotesi delittuose sopra elencate.
Così impostato il quesito, la relativa soluzione dipende, secondo lo Scrivente, da un lato dalla nozione e natura giuridica della "denuncia", e dall'altro dagli eventuali riflessi degli eventi oggetto del quesito stesso sull'interesse pubblico.
Sotto il primo profilo va subito osservato che la denuncia è l'atto con il quale si porta a conoscenza del Procuratore della Repubblica o di un ufficiale di polizia giudiziaria un fatto che presenta i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio e che il relativo contenuto è l'esposizione del fatto-reato e l'indicazione eventuale del suo autore e delle altre notizie utili ai fini di prova.
Giova poi ricordare - passando così al secondo profilo - che non appare giustificata, nel caso in esame, l'inerzia dell'Amministrazione; e ciò sia in considerazione dei vincoli ai quali, come si è sopra detto, sono assoggettate le specie animali di cui trattasi in vista della tutela della salute pubblica; sia tenuto conto dell'art.331 cod. proc. pen., secondo cui "i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito".
Si è pertanto dell'avviso che l'Amministrazione vigilante, tanto più in presenza degli elementi di fatto accennati nella richiesta di parere, che sembrano giustificare il fumus di attività illecite collegate agli eventi in oggetto, segnali opportunamente questi ultimi all'autorità giudiziaria, unitamente alle proprie osservazioni in merito. E ciò con riguardo ad entrambe le ipotesi prospettate nella richiesta d'avviso.
Tale conclusione, del resto, trova altresì conforto nella natura giuridica della denuncia latamente intesa, che può avere "per suo contenuto essenziale una mera dichiarazione di scienza o, più specificatamente, di sospetto" (cfr. Enciclopedia giuridica Treccani voce: denuncia).

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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