Gruppo XV Prot._______________/28.11.2002
   

OGGETTO: Enti Parco. Legge regionale n.10/2000. Attuazione.


ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE -
Dipartimento territorio ed ambiente
SEDE


1. Con la nota prot. n. 7187/S.6 del 6/2/2002 codesto Dipartimento, premesso che la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, ha dettato una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e dei rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, condizionando, in particolare, per questi ultimi, l'attuazione del nuovo modello organizzativo alla successiva emanazione, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, di un apposito regolamento tipo da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente (cfr. art.1, comma 3°, l.r. cit.), e considerato che i predetti regolamenti tipo, nonostante il decorso del termine, non sono stati ancora emanati, ha sottoposto all'esame dello Scrivente la seguente fattispecie.
L'Ente Parco xxxx, nelle more dell'emanazione del regolamento tipo, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni della legge regionale n.10/2000 ed ai contenuti normativi, e non soltanto economici, del Contratto collettivo regionale dell'area dirigenziale, ha predisposto ed adottato, in via transitoria, linee guida relative all'organizzazione della struttura organizzativa dell'ente, in analogia a quanto già effettuato, per l'Amministrazione regionale, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.57, terzo comma, l.r. 3 maggio 2001.
Ciò posto, codesto Dipartimento, nel ricordare che esercita il controllo di legittimità sulle delibere degli Enti Parco, ha chiesto allo Scrivente:
- se la legge regionale n.10/2000, nonché i contenuti normativi, oltre che economici, del Contratto collettivo regionale dell'area della dirigenza, trovino applicazione con riferimento all'Ente Parco;
- se l'Ente Parco possa adottare linee guida per la provvisoria attuazione della l.r. n.10/2000;
- se l'Ente Parco possa procedere, sulla base delle linee transitorie adottate, alla stipula dei contratti, ai sensi dell'art.13 del contratto collettivo di cui al D.P.R. n.10/2001.

Codesto Dipartimento ha altresì sottoposto alla valutazione dello scrivente Ufficio il provvedimento con cui il Presidente dell'Ente Parco xxxx, a seguito della cessazione dal servizio del Direttore dell'ente, ha conferito, sulla scorta di quanto previsto nelle predette linee guida, nella fase transitoria e per la durata di sei mesi, l'incarico di Direttore dell'ente con funzioni vicarie al Dott. YYYY, -in atto Sovrintendente amministrativo, dirigente di seconda fascia-, con l'attribuzione allo stesso della qualifica di dirigente generale e del relativo trattamento economico per tutta la durata dell'incarico.
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento sulle questioni sottoposte all'esame dello Scrivente, limitandosi a trasmettere, in allegato alla nota cui si risponde, le delibere adottate dall'Ente.


2. Sulle questioni suesposte si osserva quanto segue.
Com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ha ridisegnato l'organizzazione amministrativa degli uffici dell'Amministrazione regionale, dettando altresì norme sulla dirigenza e sui rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione (cfr. art.1, primo comma).
L'effettivo adeguamento dell'organizzazione amministrativa della Regione alle disposizioni di cui al titolo I, L.r. cit., è dal legislatore rimesso ad un successivo regolamento in attesa del quale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, si è previsto il mantenimento dell'attuale struttura e dell'esistente organizzazione (cfr. art. 4, quarto comma).
Del pari, per gli enti pubblici non economici, l'articolo 1, terzo comma, l.r. cit., ha disposto l'adeguamento al regime delineato dalla medesima legge di riforma, mediante appositi regolamenti di organizzazione, prevedendo -per enti di tipologia analoga- la successiva emanazione da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, di appositi regolamenti tipo.
Successivamente, al fine di garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della riforma, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art.57, terzo comma, l.r.3 maggio 2001, n. 6, disponendo che, "nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 4, quarto comma, della l.r. n.10/2000, e fino a quando non saranno definite le relative procedure, ... le strutture intermedie dell'Amministrazione regionale e le norme applicative sono provvisoriamente quelle individuate dalla Giunta regionale".
Con deliberazione n.366 del 2 ottobre 2001, la Giunta regionale, sulla scorta della citata disposizione, ha posto in essere gli adempimenti che hanno permesso all'Amministrazione regionale di fornirsi di un assetto provvisorio in attesa della definizione del nuovo modello organizzativo.
Nulla è stato previsto, in parallelo, per gli enti pubblici non economici di cui all'art.1, terzo comma, l.r. n.10/2000.

3. Come già chiaramente emerso dalla precedente ricognizione normativa, non sembra possano sussistere dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni della legge regionale n.10/2000, la cui lettera è chiara, agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e, quindi, agli Enti Parco (cfr. art.1 cit.).
Del pari, il contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, riguarda anche "gli enti del comparto unico di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000" (cfr. art. 1 del contratto).

Merita, invece, i necessari approfondimenti la questione relativa alla possibilità per l'Ente Parco xxxx, nelle more dell'emanazione del regolamento tipo di cui all'art.1, terzo comma, l.r. n.10/2000, di adottare, analogamente a quanto previsto dall'art.57, l.r. n.6/2001 per l'Amministrazione della Regione, linee guida transitorie che consentano allo stesso di adeguare il proprio assetto organizzativo all'impianto voluto dalla legge regionale n.10/2000 ed ai contenuti normativi, oltre che economici, del contratto collettivo regionale dell'area della dirigenza.
Senza volere disconoscere le incongruenze, difficilmente dilazionabili, cui dà luogo la mancata attuazione della legge di riforma, tuttavia sembra allo Scrivente che il percorso indicato dal legislatore nell'art. 1, terzo comma, l.r. cit., risponda ad una ratio ben individuabile ed ha una precisa scansione di tempi e modalità.
La previsione dei regolamenti tipo, sulla scorta dei quali gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione dovranno adottare i propri regolamenti di organizzazione, risponde infatti all'esigenza di salvaguardare l'omogenea e coerente attuazione della legge, consentendo alle autorità regionali competenti di imprimere un indirizzo uniforme in ordine alla struttura organizzativa nonché al regime della dirigenza degli enti in parola, con particolare riguardo all'articolazione delle figure dirigenziali.
Ciò premesso, non si può comunque non prendere in considerazione lo strumento indicato dal legislatore all'art.57, secondo comma, l.r. n.6/2001, per garantire, ma solo con riferimento all'Amministrazione regionale (nelle more dell'adozione del regolamento all'uopo previsto), "l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della legge", e superare in tal modo le medesime difficoltà ora segnalate dall'Ente Parco in oggetto.
Ora si può ben affermare che la riforma amministrativa di cui trattasi può essere riguardata come un unicum concernente tanto l'Amministrazione della Regione in senso stretto che gli enti del comparto di cui all'art.1, primo comma della stessa, la c.d. "Amministrazione allargata", unici essendo il modello organizzativo cui le strutture devono adeguarsi e l'impianto stesso della legge.
Tuttavia, la lettera della legge è in questo caso ben precisa. L'art.57 cit. fa infatti esplicito riferimento al regolamento di cui all'art.4, comma quarto, della l.r. n.10/2000, per cui l'espressione utilizzata -"Amministrazione regionale"- non è suscettibile di essere intesa, in senso più ampio (c.d. interpretazione estensiva) e, dunque, comprensivo degli enti pubblici in oggetto.
In mancanza di una disposizione ad hoc, rimane da valutare la possibilità di un'applicazione in via analogica della norma, dettata dal legislatore per l'Amministrazione della Regione, anche agli enti di cui all'art.1, l.r. 10/2000.
Si tratta di estendere l'efficacia della disposizione, cui si riconosce un dato valore specifico, ad un caso che, per la sua specie, non entrerebbe nell'ambito della disposizione medesima, ma vi si riporta per analogia (art.12, secondo comma, prel.).
Presupposto fondamentale dell'estensione è la somiglianza del caso in questione (non previsto) con il caso previsto, che deve essere così forte da potersi argomentare che le stesse ragioni, le quali hanno ispirato la disciplina del secondo, comportino una medesima disciplina per il primo (cfr. A . Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, 1994, p.43).
Nel caso che ci riguarda, l'esigenza sottesa alla disposizione di cui al più volte citato art.57, l.r. n.6/2001, emanata per garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della legge regionale n.10/2000 sembra allora potere fondare l'adozione di omologhe linee guida per gli Enti in parola, purché le medesime siano sottoposte, nel rispetto della ratio dell'art.1, terzo comma, l.r. cit., alla Giunta regionale, modalità necessaria per salvaguardare l'omogenea e non arbitraria attuazione della riforma.
Va da sé che, una volta adottate le linee guida provvisorie, con le modalità testè delineate, l'Ente possa procedere all'affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n.10/2000.

4. Con riguardo all'ultimo quesito sottoposto da codesto Dipartimento allo Scrivente, relativo alla possibilità per l'Ente Parco xxxx di conferire l'incarico di direttore dell'Ente al Soprintendente amministrativo dello stesso, per la durata di sei mesi, con le funzioni ed il trattamento economico corrispondente alla figura apicale del dirigente generale, si osserva quanto segue.
Non entrando nel merito della questione relativa all'equiparazione del Direttore dell'Ente al Dirigente generale, che andrà valutata in sede di adozione del regolamento tipo, -e preso atto dell'attuale equiparazione nella tabella allegata al regolamento organico del personale dell'Ente-, ci si limita in questa sede a rilevare che il provvedimento adottato dal vertice dell'Ente Parco xxxx, a prescindere dalle linee guida proposte, sembra in linea con quanto previsto all'art.52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (applicabile ex art.23, l.r. n.10/2000), a norma del quale, per obiettive esigenze di servizio, nel caso di vacanza di posto in organico, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore (cfr. secondo comma), nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dalla norma e cioè: lo svolgimento di mansioni superiori può essere disposto per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (cfr. secondo comma); immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (cfr. quarto comma). La norma chiarisce altresì che, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore (cfr. quarto comma).
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.










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