POS. V Prot._______________/33.11.2002

OGGETTO: Enti parco. Vicepresidente. Durata in carica.



ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE -
Dipartimento Teritorio e Ambiente SEDE



1. Con la nota prot. n.9578 del 15 febbraio 2002, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla durata in carica del vicepresidente del'Ente parco, previsto dall'art.9 bis, ottavo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n.98 e succ. mod. e integr., per il quale il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente e quattro membri del comitato esecutivo.
La questione è sorta in occasione del rinnovo degli stessi da parte del consiglio dell'Ente parco xxxx. In tale sede, infatti, sono state sollevate perplessità in ordine alla scadenza dell'attuale vicepresidente, alla luce delle quali si è proceduto solo all'elezione dei quattro membri del comitato esecutivo.
Con nota prot. n.4563 del 28 giugno 2001, allegata alla presente, nel sottoporre la problematica a codesto Dipartimento, l'Ente in questione rilevava che, in effetti, l'art.9 bis, l.r. cit. prevede che gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni (cfr. 13° comma), e che, pur tuttavia, la durata in carica del vicepresidente non è chiara, non essendo quest'ultimo menzionato dalla disposizione tra gli organi dell'Ente (cfr. 1° comma).
Al riguardo codesto Dipartimento, -ricordato allo Scrivente che, secondo quanto stabilito nel regolamento del parco, "il Vicepresidente del Consiglio, eletto ai sensi della normativa sopracitata, è anche Vicepresidente dell'Ente", sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento e adotta tutti i provvedimenti delegatigli dal Presidente-, nel fare proprie le perplessità manifestate dall'Ente parco xxxx, ha messo in rilievo che la scadenza del mandato del vicepresidente "potrebbe essere ricollegata alla scadenza del Comitato esecutivo, dal momento che l'elezione avviene nella medesima seduta, o tutt'al più alla scadenza del mandato del Presidente dell'Ente, dal momento che il vicepresidente alla scadenza del mandato del Presidente, non esercita più le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento, mentre continua a percepire l'indennità", ed ha escluso, invece, che la stessa possa essere ricollegata alla scadenza del consiglio "in quanto lo stesso, data la sua composizione (sindaci e presidenti della provincia nella loro qualità e non componenti elettivi), non ha scadenza".

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.9 bis, l.r. 6 maggio 1981, n.98, aggiunto dall'art.9, l.r. 9 agosto 1988, n.14 e modificato dall'art.8, l.r. 3 ottobre 1995, n.71, dopo avere disposto che "Sono organi dell'Ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori" (primo comma), disciplina le modalità di nomina degli stessi, stabilendo in particolare, per quel che in questa sede interessa, che "il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province i cui territori ricadano, in tutto o in parte, entro i confini del parco" (quinto comma) e che "il consigliodel parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo (quattro componenti, n.d.r.)" (ottavo comma).
La medesima norma dispone, da ultimo, che "gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta" (13° comma) e che "i componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti" (14° comma).

3. Sembra allo Scrivente che un attento esame esegetico della disposizione possa fornire elementi utili a fugare le perplessità insorte.
Preliminarmente, va chiarito che la mancata menzione, al primo comma della norma in esame, del vicepresidente tra gli organi dell'Ente, non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di organo in capo allo stesso, rilevando piuttosto in proposito l'opposta considerazione che la figura risulta comunque contemplata in una norma che, nel disciplinare gli "organi dell'Ente parco", fissa la nomina di un vicepresidente dell'Ente, -che non è dunque rimessa alla valutazione discrezionale degli Enti parco-, disciplinandone altresì le modalità.
D'altronde, deve escludersi che la dignità funzionale del vicepresidente di un Ente, in quanto figura chiamata a svolgere normalmente funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento, possa esplicarsi assumendo rilievo meno qualificante rispetto a quella presidenziale; diversamente risulterebbe svilita la stessa azione dell'Ente ogni qualvolta esso esplichi la propria attività sotto l'egida del suo vicepresidente (cfr. T.a.r. Lazio, sez. III, 27/09/1989, n.1575).
Ciò posto, ne deriva che, per esplicita previsione di legge, la durata del mandato del vicepresidente dovrebbe essere, come per gli altri organi, di cinque anni (cfr. 13° comma).
Si potrebbe prima facie obiettare che la carica di vicepresidente è indissolubilmente legata allo status di consigliere e che la disposizione che fissa la durata in cinque anni, se originariamente era stata formulata indistintamente per tutti gli organi dell'Ente parco, e dunque anche per il consiglio (che, prima della novella recata dall'art.8 della l.r. n,71/1995, era composto "da tre rappresentanti per ciascun comune facente parte del territorio del parco, eletti dai rispettivi consigli comunali nel proprio seno..."), non può più applicarsi a quest'ultimo, posto che dello stesso fanno parte sindaci e presidenti della provincia, nella loro qualità.
A ben vedere, il rilievo può valere soltanto al fine di precisare che, essendo la carica di vicepresidente legata allo status di membro del consiglio del parco, è in re ipsa che lo stesso cessi dalla carica nel caso in cui, anteriormente alla naturale scadenza quinquennale dell'organo, venga a cessare il suo status di consigliere.
Non può invece valere, per quanto sopra detto, il contrario e cioè che la carica di vicepresidente possa perdurare oltre la scadenza fissata dalla norma, qualora permanga il suo status di consigliere.
Conclusivamente, non si può che confermare la durata quiquennale del mandato del vicepresidente, che decorrerà dalla relativa nomina.

Per completezza, pare opportuno precisare, con riferimento alle considerazioni svolte, che la disposizione di cui al 13° comma dell'art.9 bis, l.r. cit. continua ad esplicare la sua efficacia anche nei confronti del consiglio del parco, quanto meno nella misura in cui, comunque, l'Assessore competente deve adottare, ogni cinque anni, formale provvedimento, sia pure meramente ricognitivo, di nomina del consiglio del parco, com'è desumibile dalla stessa disposizione novellata (cfr. quinto comma "il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente...").
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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