Pos. IV Prot. N. /38.02.11


Oggetto: Opere pubbliche - Appalti - Deroghe alla normativa - Estensione analogica.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento regionale
territorio ed ambiente
P A L E R M O



1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento riferisce che tra gli interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nella Regione siciliana - individuati dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza 1 luglio 1997, n. 2621 - sono state incluse anche le "Opere a salvaguardia della costa e del centro abitato del Comune di Xxxx".
Riferisce altresì codesta Amministrazione che il predetto intervento è stato inserito altresì nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento relativamente alla misura 1.2.1. del POR Sicilia 2000-2006.
Ciò premesso, considerato che la citata ordinanza n. 2621/1997 autorizza, per l'affidamento dei lavori, deroghe alla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici, e tenuto conto altresì che l'intervento de quo, godrebbe, in massima parte, di finanziamenti comunitari, vien chiesto se il Comune di Xxxx "possa procedere all'affidamento dei lavori secondo le direttive impartite dall'ordinanza n. 2621, ovvero debba fare ricorso alle leggi vigenti in materia di lavori pubblici".

2. Ai fini della soluzione della questione prospettata appare anzitutto opportuno esaminare le disposizioni dell'ordinanza n. 2621/1997 che qui rilevano.
In particolare, l'art. 3, comma 7, del predetto provvedimento ministeriale - dopo aver disposto che gli enti attuatori degli interventi finanziati, ove la spesa per le opere in progetto esuberi il finanziamento assegnato, possono provvedere alla relativa integrazione con altro finanziamento con onere a carico del proprio bilancio - stabilisce che "anche la parte delle opere finanziate con i fondi aggiuntivi sopra indicati è assoggettata alle disposizioni e deroghe di cui alla presente ordinanza".
Il successivo art. 7 della stessa ordinanza autorizza, per l'affidamento dei lavori individuati nel medesimo provvedimento, la deroga di talune disposizioni nazionali e regionali, analiticamente indicate e concernenti, tra l'altro, la materia degli appalti dei lavori pubblici.
Sebbene dalle disposizioni sopra riportate non sorgano dubbi circa la possibilità di derogare alla normativa richiamata anche per l'esecuzione di quella parte delle opere che beneficia di finanziamenti aggiuntivi a quelli assegnati dal Dipartimento della protezione civile, tuttavia nella fattispecie, la circostanza che l'intervento di che trattasi risulti finanziato, attraverso il P.O.R. Sicilia 2000-2006, anche dai Fondi strutturali, esige invece il rispetto della medesima normativa.
Ed invero al riguardo va considerato che lo stesso P.O.R. Sicilia 2000-2006 (D.P. Reg. 20.11.2000) tra le condizioni di attuazione, al numero 6.6., prevede espressamente che "ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/99, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie"; in particolare, per quanto qui rileva, è altresì previsto che la verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente, tra l'altro, "le gare di appalto", ciò nel senso che - come stabilito dal successivo numero 6.6.2. - "le azioni finanziate dai fondi strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi".
Pertanto, alla stregua delle superiori previsioni, e considerando dunque che le attività dei Fondi strutturali e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare devono essere conformi alle disposizioni del Trattato, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese "le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici" (cfr. art. 12 Reg. CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali), sul punto si è dell'avviso che il Comune di Xxxx deve procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento in questione nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di lavori pubblici e non può derogare alla stessa così come disposto dall'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2621/1997.
A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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