Pos. 1  Prot. N. 41.02.11 



Oggetto: Consorzio A.S.I. Xxxx - Completamento rete distribuzione gas metano nell'A.I. di Aaaa. Concessionario del servizio. Quesiti.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Servizio 5°
P A L E R M O



1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla problematica di cui all'allegata lettera n. 105 del 14.1.2002 del Consorzio in oggetto indicato.
Rappresenta quest'ultimo che con deliberazione n. 107 del 7.9.1995, tenuto conto che l'agglomerato industriale ricade interamente nei Comuni di Ffff ed Aaaa, ha attivato il servizio di distribuzione del gas metano nel medesimo agglomerato industriale, dando atto che affidatario di tale servizio dovesse essere la KKKK S.r.l., avendo preso atto del regolamento di distribuzione del gas e relativa convenzione e del relativo contratto di concessione del servizio nel comune di Aaaa (rep. n. 6555 del 5.7.1990).
In esecuzione della predetta deliberazione consortile, in data 31.8.1999 è stato stipulato il relativo contratto di concessione del servizio di distribuzione del gas metano nell'agglomerato industriale di Aaaa-Ffff tra il Consorzio e l'Kkkk s.r.l., comprendente anche l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'espletamento del servizio stesso.
A quest'ultimo riguardo il Consorzio fa presente che nell'ambito del Contratto d'area della provincia di Xxxx è stata riscontrata l'esigenza del completamento ed adeguamento della rete di distribuzione del gas metano nell'agglomerato industriale ai fini dell'attivazione del servizio ed è stato individuato il Consorzio come soggetto beneficiario dei finanziamenti relativi; e che è stato predisposto all'uopo il progetto dalla Kkkk s.r.l. per l'importo di Lire 1.162.397.031.
Con deliberazione n. 204 del 19.12.2001 il Comitato direttivo del Consorzio ha approvato in linea amministrativa il progetto de quo, vistato ed approvato in linea tecnica dall'Ing. Capo del Consorzio stesso, ed ha affidato piena accettazione e conferma da parte della Kkkk s.r.l., l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per il completamento della rete di distribuzione del gas metano e attivazione del servizio per effetto della delibera consortile n. 107/95, del contratto di concessione del 31.8.99, dell'art. 3, ultimo comma, della convenzione richiamata nel citato contratto e dell'art. 10, punto 3, del decreto assessoriale 16.9.1998 secondo cui in caso di concessione per la gestione alla realizzazione delle opere provvederà il concessionario.
Tutto ciò premesso, il Consorzio, pur ritenendo l'affidamento dei lavori al concessionario come atto conseguenziale di deliberazioni e contratti in precedenza stipulati, conserva dubbi sulla legittimità degli atti propedeutici alla stipulazione del contratto di affidamento e al fine dell'eventuale esercizio di autotutela chiede di sapere:
a) se il Consorzio deve intendersi, allo stato degli atti, effettivamente obbligato ad affidare lavori di completamento della rete distributiva del gas al concessionario del servizio di distribuzione, che ha predisposto il progetto;
b) se, in contrario, in mancanza di specifiche disposizioni legislative, non risulti legittimo procedere all'affidamento dei lavori di completamento sulla base delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, predisponendo apposita gara;
c) se, in quest'ultimo caso, tenuto conto che la progettazione è stata operata in nome e per conto del soggetto concessionario del servizio, sia legittimo, sulla base della concatenazione degli atti, fare proprio il progetto già predisposto, corrispondendo al concessionario quanto dovuto a titolo di risarcimento per la predisposizione del progetto esecutivo.

2. In ordine ai quesiti suesposti va innanzi tutto premesso che la distribuzione del gas metano è un servizio pubblico di competenza esclusiva dei comuni, la cui gestione può essere assunta direttamente da questi ultimi o affidata in concessione ai privati ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 recante il T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e della legge 28 novembre 1980, n. 784 recante, fra l'altro, norme per la realizzazione di un progetto di metanizzazione (cfr. in particolare l'art. 11, commi 11-12-16 nonché, negli stessi termini, il D.A. 16.9.1998, citato nelle premesse, con cui è stata approvata la circolare relativa ai criteri e alle modalità di concessione di contributi per le opere di metanizzazione dei comuni siciliani).
Anche il D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art.67 della l.r. 27 marzo 2002, n.2 ribadisce i suesposti principi laddove all'art. 14 afferma che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico di competenza dei comuni.
Nel caso di affidamento del servizio all'industria privata il comune sostituisce a sé quest'ultima nell'espletamento di un compito di carattere pubblico, cedendone l'esercizio senza corrispondere alcun prezzo, ma devolvendo ai privati i proventi d'esercizio. I comuni attribuiscono la concessione del servizio pubblico previo esperimento di pubblica gara (cfr. art. 267 R.D. n. 1175/1931 e art. 14 D.L.vo 164/2000).
Alla luce delle superiori premesse giuridiche va osservato che il Consorzio in oggetto indicato non ha titolo per concedere ai privati il servizio di distribuzione del gas metano nell'area consortile e pertanto è nullo il contratto di concessione menzionato in narrativa, stipulato tra il predetto Consorzio e la più volte citata società.
Giova in proposito osservare che con contratto n. 6555 del 5.7.1990 il Comune di Aaaa ha concesso alla società Hhhh s.r.l. (poi Kkkk s.r.l.) "il servizio in esclusiva per la costruzione e gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas combustibile per usi civili, commerciali, artigianali, industriali e agricoli in tutto il territorio del comune di Aaaa, alle condizioni previste nella convenzione e nel regolamento d'utenza per la fornitura di gas metano" (art. 2).
Conseguentemente il predetto Consorzio, come qualsiasi altro utente del territorio comunale de quo, se intende acquisire il servizio relativo alla distribuzione del gas metano nell'agglomerato industriale, non può che rivolgersi alla società di che trattasi, quale unico fornitore del servizio medesimo, con la quale stipulare il relativo contratto di fornitura secondo le modalità previste nel regolamento d'utenza per la fornitura del gas.
Da quanto precede emerge di tutta evidenza (e con ciò si risponde al primo quesito sollevato dal Consorzio nell'allegata nota n. 105 del 14.1.2002) l'illegittimità della delibera n. 204 del 19.12.2001 con cui si affida alla società concessionaria l'esecuzione dei lavori di completamento della rete di distribuzione del gas metano nell'area consortile.
Stante poi la natura di ente di diritto pubblico propria del Consorzio de quo non v'è dubbio che quest'ultimo (e con ciò si risponde al secondo quesito) è tenuto, ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 21 del 1985, all'applicazione della normativa regionale sugli appalti di lavori pubblici.
Per quanto riguarda infine il terzo ed ultimo quesito va osservato che il Consorzio non è tenuto ad utilizzare il progetto redatto dalla società de qua né a corrispondere alcunchè a quest'ultima.
Se viceversa il Consorzio intende fare proprio il progetto redatto dalla predetta società dovrà indennizzare quest'ultima nei termini e nei limiti sanciti dall'art. 2041 c.c. per l'arricchimento senza causa.
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale