Pos. V  Prot. N. /43.11.02 



Oggetto: Enti Locali - Amministratori - Indennità di funzione.



Allegati n...........................


ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
Dipartimento Enti Locali
P A L E R M O



1. Con la nota n. 150/Serv. III del 4 marzo 2002 viene chiesto il parere dello scrivente in ordine ad alcuni quesiti connessi alla attuazione del D.P.R. 18 ottobre 2001, n. 19, concernente il regolamento esecutivo della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, relativo alla determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali.
In sintesi, codesto Assessorato formula i seguenti quesiti:
a) quale sia l'indennità di funzione da attribuire al vice sindaco, agli assessori ed al presidente del consiglio del comune di Xxxx;
b) se debba essere riconosciuta una specifica indennità di funzione al vicepresidente di consorzio;
c) se, infine, gli eventuali aumenti di tali indennità, deliberati ex art. 10 del regolamento in questione, debbano essere corrisposti retroattivamente, cioè dalla data di entrata in vigore della legge o dal momento nel quale vengono adottati i provvedimenti che li determinano.

2. Con riferimento ai quesiti come sopra enucleati, si osserva quanto segue.
La legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento delle autonomie locali", disciplina all'art. 19 il regime delle indennità degli amministratori locali, demandando ad apposito regolamento l'individuazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. Il suddetto regolamento è stato emanato con il decreto presidenziale 18 ottobre 2001, n. 19, sopramenzionato.
L'art. 3 di tale regolamento, nel prevedere che ai sindaci di comuni capoluogo di provincia venga corrisposta l'indennità di funzione normalmente prevista per i comuni con la classe demografica superiore, equipara l'indennità di funzione del sindaco di Xxxx a quella dei sindaci di comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti, e riconosce ai consiglieri del comune di Xxxx la misura del gettone di presenza prevista per i comuni con popolazione da 40.001 a 250.000 abitanti.
L'art. 4 dello stesso regolamento dispone, in generale, che l'indennità di funzione per il vice sindaco e per assessori e presidenti di consiglio comunale sia ragguagliata all'indennità sindacale, in percentuali differenziate per classi demografiche, senza alcuna particolarità, tuttavia, per gli amministratori di comuni capoluogo di provincia.

In relazione al primo quesito sottoposto, ovvero quale sia la misura dell'indennità da corrispondere al vice sindaco, agli assessori ed al presidente del consiglio comunale di Xxxx, codesta Amministrazione esprime l'orientamento secondo cui la specialità dell'art. 3 D.P.R. 19/2001, che eleva la classe di popolazione per il computo dell'indennità di funzione e del gettone di presenza, sarebbe estensibile anche al vice sindaco, agli assessori ed ai presidenti dei consigli dei comuni per i quali, pertanto, dovrebbero applicarsi le percentuali per i comuni con classe demografica più alta.
Tale orientamento non può essere condiviso.
Ed invero l'art. 3 è norma di carattere eccezionale in quanto determina in via specifica e tassativa l'equiparazione del trattamento economico del sindaco e dei consiglieri del comune capoluogo di provincia di Xxxx ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Ed è proprio per il suo carattere di eccezionalità che tale norma non è in alcun modo estensibile a casi differenti da quelli in essa espressamente contemplati.
Per tale ragione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento in questione, l'indennità di funzione da corrispondere al vice sindaco, agli assessori ed ai presidenti del consiglio del comune di Xxxx, equivale, rispettivamente al 55% ed al 45% dell'indennità prevista per il sindaco, così come determinata dall'art. 3 del regolamento stesso.

3. Con il secondo quesito codesto Assessorato chiede se possa essere riconosciuta una specifica indennità di funzione per il vice presidente di consorzio atteso che la normativa regolamentare non dispone nulla al riguardo.
Ritiene, in proposito, codesto Dipartimento che "non pare possa riconoscersi al vice presidente del consorzio un'indennità di funzione diversa da quella prevista per i componenti dell'organo esecutivo o del consiglio di amministrazione...".
Ed invero l'art. 9 del più volte citato regolamento disciplina espressamente l'indennità di funzione da corrispondere "al presidente ed agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi..." ma non fa menzione alcuna dell'indennità attribuibile ai relativi vice presidenti. Nel silenzio della norma, non si può che condividere l'orientamento espresso da codesto Dipartimento.
Resta, comunque, nelle valutazioni di codesta Amministrazione di considerare l'eventuale opportunità di prevedere una modifica del regolamento in questione che contempli la possibilità di corrispondere l'indennità di funzione anche ai vice presidenti dei consorzi o unioni di comuni.

4. In ordine all'ultimo quesito posto all'attenzione dello Scrivente, concernente la retroattività di aumenti deliberati rispetto al-le misure tabellari indicate nel regolamento, si osserva quanto segue.
L'art. 19 della l.r. 30/2000, nel demandare a norme regolamentari la fissazione delle misure minime delle indennità e dei gettoni di presenza, prevede la possibilità che tali emolumenti possano essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta o di consiglio. Lo stesso articolo, al comma 12°, dispone che "le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ciò posto è necessario stabilire se l'eventuale deliberato incremento delle indennità debba essere attribuito dalla data di entrata in vigore della L.r. 30/2000 ovvero dalla data del provvedimento con cui è stato deliberato l'incremento medesimo.
Anche in ordine a tale quesito sembra doversi condividere l'orientamento espresso da codesto Dipartimento, secondo il quale è necessario distinguere tra indennità "previste" dal medesimo art. 19, che possono essere corrisposte dalla data di entrata in vigore della L.r. 30/2000, e aumenti di indennità o gettoni di presenza disposti con un ulteriore provvedimento di giunta o di consiglio, secondo il disposto del comma 5° dell'art. 19 l.r. 30/2000; in questo ultimo caso, infatti, la misura dell'aumento potrà decorrere solo dall'entrata in vigore dei provvedimenti medesimi.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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