Pos. 2   Prot. N. /54.02.11 



Oggetto: Consorzio A.S.I. - Organi concortili . compensi . L.r. 8/2000 art. 18 e L.r. 6/2001 art. 83.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Industria
Dipartimento regionale Industria
Servizio V -
Affari giuridici, contenzioso e
Vigilanza enti subregionali
P A L E R M O





1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su taluni quesiti posti dai Consorzi A.S.I. di Xxxx e Yyyy concernenti: 1) l'applicazione dell'art. 83 della L.r. 3 maggio 2001, n. 6, con riguardo alla decorrenza dei compensi, in connessione con l'art. 19 L.r. 30/2000; 2) la determinazione delle indennità spettanti al Comitato direttivo dei Consorzi quale risulta dal combinato disposto dall'art. 1, 1° comma L.r. 15/1993 e art. 19 L.r. 30/2000; 3) se l'entrata in vigore della L.r. 30/2000 abbia comportato l'abrogazione dell'art. 18 della L.r. 8/2000 con particolare riferimento all'art. 3 della L. 816/1995, il quale al 2° comma prevede che: "I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgono attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita".
In ordine al primo quesito si espone quanto segue.
L'art. 83 della L.r. 6/2001 stabilisce la misura dei compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di dimensione sovracomunale individuati dall'art. 1 della L.r. 15/1993. Tale misura di tale compenso è il 75% dell'indennità di funzione minima stabilita per il presidente della provincia regionale corrispondente in attuazione dell'art. 19, comma I, della l.r. 30/2000. L'attuazione all'art. 19 citato è avvenuta con il regolamento di esecuzione di cui al decreto presidenziale 18 ottobre 2001, n. 19, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia. Il richiamo dell'art. 83 L.r. 6/2001 all'art. 19, I comma, ha il solo scopo di mutuare da quest'ultimo l'indennità di funzione minima stabilita per i presidenti della Provincia regionale da utilizzare coma base di calcolo per il compenso da corrispondere ai Presidenti degli organi collegiali di dimensione sovracomunale. L'art. 83 L.r. 6/2001 modifica, quindi, il sistema di calcolo che per i suddetti presidenti era precedentemente regolamentato dal 1° comma dell'art. 1 della L.r. 15/1993, il quale disponeva che il compenso degli stessi non poteva superare il 75% di quello del Presidente della Provincia. Era, quindi, possibile fissarlo ad una soglia percentuale anche al di sotto del 75%, mentre con tale variabilità non è più possibile ai sensi dell'art. 83 che con rigorosa precisione dispone che i compensi per i presidenti degli organi collegiali di dimensione sovracomunale sono esattamente il 75% dell'indennità di funzione del Presidente della corrispondente provincia regionale.
La data di decorrenza della nuova misura per il calcolo dei compensi per i presidenti degli organi collegiali, di cui all'art. 1 della L.r. 15/1993, non può che essere il 1° gennaio 2001, così come disposto dall'art. 133 della L.r. 6/2001. E' invece da escludere l'ipotesi prospettata dal Consorzio di far coincidere la decorrenza di detti compensi con quella prevista dal comma 12 dell'art. 19 della L.r. 30/2000 per le indennità degli amministratori locali; del resto l'art. 83 della L.r. 6/2001 limita il richiamo al solo 1° comma dell'art. 19 L.r. 30/2000.
In ordine al secondo quesito si significa, brevemente, che l'entrata in vigore della L.r. 30/2000 - riguardante esclusivamente gli amministratori degli enti locali - non può aver abrogato, neppure tacitamente, l'art. 18 della L.r. 8/2000 che nell'applicare ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L. 816/1985opera un rinvio (non formale ma) recettizio alla disciplina contenuta in quegli articoli che, per traslazione costituiscono parte integrante del precetto della norma di rinvio indipendentemente dalla sopravvenuta abrogazione dell'intera L. 816/85.
In conseguenza di ciò le norme richiamate dal citato art. 18 vengono assunte nel loro contenuto originario ed immutabile e non in quello vigente al momento della sua applicazione.
In ordine al terzo quesito, l'art. 1, 1° comma, della L.r. 15/1993 prevede che i compensi da corrispondere ai componenti di organi collegiali non possono superare il 75% dei compensi corrisposti, rispettivamente, ai membri della Giunta e del Consiglio provinciale in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale.
L'indennità di funzione da corrispondere agli assessori delle province regionali sono stabilite nella misura del 65% di quella prevista per i presidenti delle stesse province, così come statuito dal 2° comma dell'art. 5 del regolamento esecutivo dell'art. 19 L.r. 30/2000.
Dalla lettura combinata delle norme succitate discende che al Comitato direttivo dei consorzi A.S.I. va corrisposto un compenso non superiore al 48,75% di quello del Presidente della provincia regionale corrispondente (il 75% del 65% dell'indennità di funzione degli assessori provinciali è uguale al 48,75% dell'indennità di funzione del Presidente della Provincia.

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