Pos. 2   Prot. N. /55.11.02 



Oggetto: Ente Fiera yyyy - Compenso spettante al Commissario straordinario - L.r. 8/2000, art. 18 - Decorrenza.




Allegati n...........................


Assessorato cooperazione, commercio,
artigianato e pesca
Dipartimento Cooperazione, commercio
e artigianato
2S - Servizio Vigilanza Enti
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in merito alla decorrenza dei benefici discendenti dall'art. 18 della L.r. 17/3/2000, n. 8 (collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione). In particolare, da quale data bisogna rideterminare i compensi spettanti al Commissario straordinario dell'Ente Fiera più volte nominato nella stessa carica.

2. L'articolo 18 della L.r. n. 8/2000 estende l'applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge 816/1985 ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Precisa la norma che la suddetta estensione decorre "dal loro insediamento". E' noto che la legge dispone solo per il futuro; e l'eventuale retroattività della norma deve essere espressamente disposta. Pertanto, tenuto conto che la L.r. 8/2000 è entrata in vigore il 20 marzo 2000 l'applicazione della norma può essere disposta esclusivamente per quegli insediamenti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge, non potendo la stessa retroagire per insediamenti precedenti. Poiché l'ultimo incarico del Dr. Xxxx è stato conferito con D.P. 508 del 3 agosto 1999 (prorogato con D.P. 103 del 20.4.2000 e con D.P. 180 del 26 luglio 2000 costituendo in tal modo un "unicum"), e quindi precedentemente all'entrata in vigore della L.r. 8/2000, allo stesso non sembra si possa applicare la disposizione di cui all'art. 18 legge citata. Il successivo D.P. n. 874/I/XV del 25 maggio 2001, invece, ineriva al più limitato incarico di commissario (non di Commissario straordinario) al fine di garantire l'ordinaria amministrazione dell'Ente e lo svolgimento delle manifestazioni già programmate. Il mandato, ristretto agli adempimenti di cui all'articolo unico del D.P. suindicato, richiedeva, tra l'altro, la necessità di ricorrere alla preventiva autorizzazione per eventuali altre esigenze oltre quelle decretate.
Per tale ultimo limitato incarico si può applicare al Commissario l'art. 4 del D.P. n. 186/94 che menziona genericamente la gestione commissariale nella quale, dunque, può farsi rientrare l'ampia nomina a commissario straordinario e quella, ben più parziale, a commissario ad acta per l'espletamento dei soli compiti prestabiliti, durante i quali bisogna garantire l'ordinaria amministrazione dell'ente e porre in essere gli adempimenti obbligatori, indifferibili ed urgenti da questa discendenti. A quest'ultima figura di commissario, però, non si ritiene applicabile il raddoppio dell'indennità spettante al Presidente ai sensi dell'art. 18 L.r. 8/2000. Tale raddoppio sembrerebbe, infatti, applicabile al solo commissario straordinario che, nel sostituirsi agli organi normali dell'ente, ne svolge tutte le competenze e, quindi, anche e pienamente quelle del Presidente dell'organo sostituito. Del resto la dottrina qualifica "straordinario", in senso stretto, il commissario la cui investitura è conseguente alla perdita da parte degli organi rappresentativi degli enti della "legitimatio ad officium", cioè della legittimazione ad essere titolare di un ufficio. In tal caso, si è in presenza di un controllo sostitutivo di organi che, presupponendo una sostituzione totale, fa rivestire al commissario straordinario la qualità di organo dell'ente, inserito, sia pure temporaneamente, nell'organizzazione di quest'ultimo e agente come un organo ordinario.
Nel caso, invece, di sostituzione parziale la legittimazione del commissario è solo quella ad agendum - ridotta al compimento di un singolo o di singoli atti o affari di competenza dell'organo o degli organi sostitutivi - che impedisce allo stesso di assumere la configurazione strutturale di elemento dell'ente.
Per le suesposte ragioni non si ritiene applicabile al commissario nominato con D.P. n. 874 del 25 maggio 2001 il raddoppio dell'indennità di cui all'art. 18 L.r. 8/2000 che invece - in quanto privilegio attinente palesemente allo "status" soggettivo di Presidente - può essere applicato anche e solo alla figura del commissario straordinario il quale - nella sostituzione degli organi dell'Ente Fiera - svolge tutte le attribuzioni, competenze e funzioni a quelli attribuite e, quindi, anche quelle presidenziali.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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