Pos. IV Prot._______________/57.2002.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Articolazione delle strutture operative.- Titolarità di competenza e rapporti con le OO.SS.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
Dipartimento regionale lavoro
(Rif. nota n. 1062/02/Gr.A2-U.O.1^ dell'8 marzo 2002)

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata, premesso che con decreto dirigenziale generale si è proceduto all'individuazione degli uffici dirigenziali di 2° e 3° livello che compongono la struttura organizzativa del dipartimento lavoro, e che, giusta art. 8 l.r. 10/2000, si è conferita ai dirigenti delle Aree e dei Servizi delega per la determinazione del numero e delle attribuzioni degli uffici semplici in cui, come è noto, si articolano i predetti uffici dirigenziali, si chiedel'avviso dello scrivente circa la necessità di attivare, come richiesto da talune Organizzazioni sindacali, procedure di contrattazione sindacale ai fini della individuazione, oltre che delle posizioni organizzative di responsabilitàriguardate dal CCRL di comparto, anche degli uffici semplici.
Ritiene a tal proposito il richiedente Dipartimento che, avendo dette articolazioni natura e caratteristiche diverse, e derivando la relativa disciplina da differenti fonti normative, "gli atti concernenti l'organizzazione degli uffici possono formare soltanto oggetto di informazione alle OO.SS., secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCRL dell'area della dirigenza regionale", restando oggetto di contrattazione soltanto - ai sensi dell'art. 12 della disciplina recata dall'accordo relativo all'Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 - la definizione dei criteri generali per la disciplina della valutazione delle posizioni organizzative di cui all'art. 7 dello stesso accordo, e del conferimento dei relativi incarichi.

2.- Preliminarmente alla trattazione della specifica problematica proposta appare opportuno, in un'ottica di dovuta collaborazione finalizzata al buon andamento dell'amministrazione, procedere a talune puntualizzazioni indispensabili per definire il quadro normativo ed amministrativo di riferimento ed operativo.
Premesso, a tal proposito, che l'art. 57, comma 2, della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, ha disposto che le strutture di dimensione intermedia, e le relative norme applicative, siano provvisoriamente quelle individuate dalla Giunta regionale, si rileva che, in conformità a quanto conseguentemente disposto con deliberazione n. 366 del 2 ottobre 2001- soggetta a successive modifiche ed integrazioni, in ordine però a disposizioni che non rilevano ai fini del presente avviso - risultano individuate le strutture intermedie, e i relativi ambiti di competenza, in cui sono articolati i dipartimenti regionali, e, tra le recate disposizioni sull'organizzazione, risultano fissate le modalità di costituzione delle sottoarticolazioni di esse, tipologicamente individuate, rimessa alla discrezionalità del competente dirigente di struttura di massima dimensione.
Nel precisare che le correlate determinazioni, relative all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale, e di rilievo tale da connotare l'assetto organizzativo della intera struttura, appaiono caratterizzare la responsabilità dirigenziale generale, e conseguentemente non si ritengono delegabili ai dirigenti delle strutture intermedie di cui dette ulteriori strutture operative sono destinate a costituire articolazioni, ai quali risulta invero a tal proposito ascritta una potestà propositiva giustificata da una diretta conoscenza delle attività ma soggetta ad una visione d'insieme, si evidenzia che le strutture in discorso si differenziano in unità operative di base, le quali espressamente dichiarate a responsabilità dirigenziale, sono destinate a garantire lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, obiettivo o tipo di funzioni, ed in uffici semplici, che costituiscono unità organizzative elementari per l'espletamento di compiti aventi caratteristiche e peculiarità che richiedono una struttura organizzativa snella e per l'esercizio di attività interna, ed ai quali non è prescritto sia preposto un dirigente.
Non appare superfluo evidenziare a tal proposito che le determinazioni mediante le quali si procede all'individuazione, ed alla costituzione, delle anzidette strutture operative, presuppongono puntuali - anche se implicite - valutazioni circa il diverso rilievo delle articolazioni suddette, che in relazione a svariati parametri si differenziano reciprocamente, ma che, soprattutto in ragione della competenza e responsabilità esercitabili nei relativi ambiti, giustificano e richiedono la preposizione ad esse di personale con qualifica di dirigente o meno.

Chiariti tali, preliminari, aspetti, ed entrando nel merito della questione proposta all'attenzione dello scrivente, si osserva - sostanzialmente dunque concordando con quanto ritenuto dal richiedente Dipartimento - che in nessun caso, dalla disciplina risultante dall'accordo relativo all'"Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000", e dal "Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza", emerge che in materia di organizzazione degli uffici - intendendosi con detta locuzione, per quanto rileva ai fini del presente avviso, l'individuazione e la costituzione di strutture operative, siano esse o meno a responsabilità dirigenziale - debba procedersi ad una contrattazione con le Organizzazioni sindacali.
E', invero, da premettere una chiara distinzione tra l'aspetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, nel suo nucleo essenziale affidato alla legge, e, per il resto - sostanziandosi in scelte di carattere generale, destinate ad influire sugli assetti degli uffici - rimesso, nell'ambito delle regole previamente definite, alla potestà amministrativa, ed il rapporto di lavoro con i dipendenti, strumentale rispetto alle finalità istituzionali perseguite, attratto nell'orbita della disciplina privatistica, e soggetto a contrattazione collettiva ed individuale.
Ed espressa prescrizione in tal senso è, peraltro, rinvenibile nel disposto dell'art. 3 della l.r. 10 del 2000, che evidentemente, nell'attuare il principio recato in proposito dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 3, della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, si richiama all'omologo art. 4 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (per il quale, vedasi ora art. 5, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Né si riscontrano negli accordi sindacali citati, ed attinenti alla dirigenza regionale ed al restante personale del comparto, previsioni divergenti rispetto all'indicata attribuzione di competenza.

Invero, per quanto attiene il cosiddetto comparto,l'art. 12 del richiamato accordo relativo all'ordinamento professionale, per quanto qui rileva, si limita a prevedere - peraltro con valenza prospettica, posto l'operato rinvio alla "revisione del sistema delle relazioni sindacali, da attuarsi in sede di rinnovo del C.C.R.L." -che "le procedure di contrattazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie: a) ...; b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni; c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica; d)...; e) ...".
Ciò che dunque appare da contrattare in relazione alle posizioni organizzative (cui è operato riferimento) - disciplinate dal precedente articolo 7, e per le quali, con l'articolo 8, vengono parzialmente disciplinate modalità di conferimento e revoca dei relativi incarichi - sono soltanto gli elementi sopraindicati (ed anch'essi in via di criterio generale applicabile in concreto), ma non mai l'individuazione o la costituzione delle relative strutture organizzative.
Non appare superfluo, tuttavia, a tal proposito sottolineare come le posizioni organizzative di cui all'accordo di comparto, comprendono ma non si esauriscono in funzioni di direzione di unità organizzative - strutture operative che appaiono configurare gli uffici semplici cui ha riguardo la normativa di settore - riguardando invero anche ulteriori forme di responsabilità e di svolgimento di attività lavorativa.

E, per altro verso, in sede di C.C.R.L dell'area della dirigenza, viene correlativamente previsto, all'art. 6, che degli atti organizzativi di valenza generale concernenti ... l'organizzazione degli uffici sia data, agli individuati soggetti sindacali, solo una periodica e tempestiva informazione.
E la pur disciplinata concertazione (art. 7) in ordine ai criteri generali relativi all'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità, appare testualmente preordinata, e quindi in ordine a tale ambito esclusivamente limitata e ristretta, ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti. Ed ancora a mera consultazione dei soggetti sindacali aventi titolo appaiono soggetti (art. 8) gli atti interni relativi alla organizzazione e disciplina di strutture ed uffici.

Dalla ricognizione effettuata non emerge dunque alcun obbligo di contrattazione, e neppure di mera concertazione, in ordine agli atti organizzativi di che trattasi, le cui determinazioni tuttavia non possono che essere assunte, sia pur in piena autonomia, nel rispetto dell'interesse pubblico e degli imprescindibili principi di buona amministrazione che vincolano e regolano l'esercizio di tutta l'attività amministrativa.

3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
Ci si riserva un approfondimento della questione in relazione al rilievo delle considerazioni che, in ipotesi, potranno essere formulate al riguardo da detto Dipartimento.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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