Pos. 1   Prot. N. /63.02.11 



Oggetto: Indennità di contingenza - Effetti sul trattamento pensionistico dei dirigenti.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Dipartimento regionale del
personale, dei servizi generali,
di quiescenza, previdenza ed
assistenza del personale
P A L E R M O







1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento ha esposto quanto segue.
L'art. 36 del CCRL dell'area della dirigenza, fissando la nuova struttura della retribuzione spettante ai dirigenti regionali, dal 1° ottobre 2001, ha stabilito che lo stipendio tabellare contiene e assorbe la misura dell'indennità integrativa e la PEO negli importi in godimento alla data di stipulazione dello stesso contratto.
Poiché, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale incluso nei contingenti previsti dall'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, questa è commisurata al 50% dell'ultima retribuzione annua, qualora il dipendente sia collocato a riposo dopo 15 anni di servizio effettivo, con un aumento del 2,50% per ogni anno di servizio sino a un massimo di 35 anni di servizio utile, il conglobamento dell'indennità di contingenza nella retribuzione comporterebbe che, a differenza del restante personale del comparto, cui all'atto del pensionamento la stessa indennità viene concessa in misura intera, per i dirigenti verrebbe ridotta percentualmente in base agli anni di servizio.
Codesto dipartimento ritiene che il contratto, mentre può prevedere la pensionabilità di determinati compensi dallo stesso introdotti, non può regolare modalità di calcolo del trattamento pensionistico. Rileva, infatti, che in ambito statale l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile è stata prevista con legge.
Premesso quanto sopra codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente "sull'eventuale percentualizzazione dell'indennità di contingenza commisurata agli anni di servizio, ovviamente se inferiori a 35".

2. L'indennità di contingenza, introdotta per i dipendenti regionali dalla l.r. 23 marzo 1971, n. 7 (nota C alla tabella N) e successivamente riordinata dalla l.r. 24 luglio 1978 n. 17 (titolo I), dalla l.r. 13 dicembre 1983, n. 115 (art. 3) e dalla l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 (lettera B della tabella O), era il sistema con cui le retribuzioni venivano adeguate al costo della vita, rappresentando la fascia retributiva minima e sufficiente per far fronte alle vitali esigenze, tanto è vero che ne era prevista la sua corresponsione generalizzata. Tale sistema è cessato con l'introduzione dell'istituto della contrattazione collettiva, e anche se soggetto a diverse proroghe (l'ultima con la legge 13 luglio 1990, n. 191) è definitivamente scaduto il 31 dicembre 1991, e da allora l'importo dell'indennità in discorso non è più aumentato, perdendo, dunque, la sua originaria funzione.
Dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione, la struttura della retribuzione -per i dirigenti regionali- è ormai fissata dall'art. 35 del contratto collettivo di categoria (approvato con D.P.Reg. 10/01) che prevede le seguenti voci stipendiali: a) stipendio tabellare; b) r.i.a.; c) retribuzione di posizione parte fissa; d) retribuzione di posizione parte variabile, tutte voci che ai sensi del successivo art. 38 hanno effetto sul trattamento di quiescenza. Per cui in sede di determinazione della base pensionabile sono queste le voci alle quali bisogna fare riferimento; e poiché ai sensi dell'art. 36 dello stesso contratto lo stipendio tabellare "contiene e assorbe la misura dell'indennità integrativa speciale e la P.E.O., negli importi in godimento" si ritiene che tale indennità sia ormai entrata a far parte del più ampio concetto di retribuzione, senza più possibilità di essere distinta come voce autonoma (cfr. Corte Cost. ord. 12 dicembre 1998, n. 403). Conseguentemente l'importo retributivo come sopra indicato, ivi compresa l'indennità di contingenza (diventata come detto componente vera e propria della retribuzione) verrà, all'atto del collocamento a riposo, ridotto proporzionalmente agli anni di servizio
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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