Pos. 2   Prot. N. /67.02.11 



Oggetto: Enti economici regionali - Personale in prepensionamento ex L.r. 5/99 - Indennità sostitutiva di preavviso ex art.13 L.r. 7/86.




Allegati n...........................



Assessorato regionale industria
Dipartimento regionale industria
Servizio V - Affari giuridici
Contenzioso e vigilanza Enti sub-
regionali
PALERMO



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato sottopone al parere dello scrivente Ufficio due quesiti. Il primo riguarda l'applicabilità dell'indennità sostitutiva di preavviso, ex art.13 L.r. 7/86, agli ex dipendenti degli enti economici regionali AZASI, E.M.S. ed ESPI, esodati in pre-pensionamento volontario ai sensi dell'art.6, 1°comma, L.r. 5/99; con il secondo quesito si chiede di accertare il significato dell'inciso "ove spettante" contenuto nell'art.10, 2° comma, della citata L.r. 5/99 che testualmente recita: "L'indennità sostitutiva di preavviso, ove spettante, potrà essere corrisposta in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione".

2. In ordine al 1° quesito si espone quanto segue. L'indennità sostitutiva di preavviso ex art.13 L.r. 7/86 ha una valenza differente al 1° e al 2° comma dello stesso articolo. Mentre il 1° comma statuisce che ai lavoratori che hanno cessato o cesseranno obbligatoriamente, ai sensi dell'art.5 della L.r. 27/1984, compete la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, al 2° comma è specificato che ai lavoratori che hanno cessato o cesseranno dal servizio ai sensi dell'art.6 L.r. 27/1984 quella indennità è corrisposta a titolo di liberalità come somma una tantum. Ai sensi dell'art.5 L.r. 27/84 si sarebbe proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro per tutti quei lavoratori (operai e impiegati addetti al settore zolfifero, dipendenti ex XXXX S.p.a. di YYYY e personale di cui all'art.8 L.r. 100/1979) che, alla data di entrata in vigore della stessa legge avevano già compiuto il cinquantesimo anno di età o lo avrebbero compiuto entro il 31.12.1986. A tali lavoratori competeva la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso in quanto cessavano dal servizio obbligatoriamente. In tali casi (come più volte precisato dalla Corte di Cassazione: da ultimo Sez. lavoro 19.3.2001, n.3909), trattandosi di rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici), non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli artt.2118 e 2119 c.c. con l'obbligo, in difetto, di corrispondere al dipendente una indennità equivalente alla retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Ciò perché "il preavviso è previsto dall'art.2118 c.c. come condizione di liceità del negozio unilaterale di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con alcune eccezioni costituite dalle ipotesi:
a) di recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. ....;
b) di risoluzione consensuale o convenuta ad una data o età del lavoratore, queste ultime fungenti da clausole di risoluzione automatica del rapporto ed, al tempo stesso, da clausole di stabilità relativa (nel senso dell'essere preclusive di iniziative unilaterali e discrezionali di risoluzione). In ogni altro caso e - specificatamente - in mancanza di una clausola contrattuale, inequivocamente espressa o reperibile nel contratto collettivo di settore, che configuri il raggiungimento di un determinato limite di età (normalmente quella pensionabile) da parte del lavoratore come causa di risoluzione ipso iure (e senza preavviso) del rapporto, il verificarsi di tale evento (che solo ripristina il potere di licenziamento ad nutum) non esonera il datore di lavoro dalla intimazione del preavviso" (Cass. Sez. lavoro 20.3.1998, n.2986) o, in difetto, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Discende da quanto finora detto che per le ipotesi di risoluzione consensuale o convenuta ad una data o età del lavoratore - come è la fattispecie di cui all'art.6 della L.r. 27/1984, intitolato "Risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro - il preavviso o l'indennità sostitutiva dello stesso non sono dovuti e la risoluzione si verifica automaticamente per quei lavoratori che "possono" richiederla qualora si trovino nelle condizioni richieste dal citato art.6.
Nonostante, però, lo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro di cui all'art.6 L.r. n.27/84 impedisse il sorgere del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, il legislatore regionale, con il 2° comma dell'art.13 L.r. n.27/84 e nell'esercizio della sua discrezionalità, ha adottato una politica di sostegno o di favore per una determinata categoria di lavoratori: quelli (e solo quelli) dell'art.6 citato, ai quali ha concesso, ma solo a titolo di liberalità, una somma una tantum corrispondente alla indennità sostitutiva del preavviso. Si tratta di una norma speciale e di favore che - in esito al primo quesito posto da codesto Assessorato - non può ritenersi applicabile ai lavoratori esodati in pre-pensionamento ai sensi dell'art.6 della L.r. 5/1999 che, proprio perché si sono avvalsi della facoltà di chiedere il beneficio del pensionamento anticipato, non hanno diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (Cfr. Cass. Sez. lavoro 2.6.1998, n.5425).
In ordine al secondo quesito, per il quale valgono anche le argomentazioni sopraesposte, è da ritenere che l'inciso "ove spettante" - contenuto al 2° comma dell'art.10 L.r. 5/99 con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso - non può che intendersi nel senso che l'indennità potrà essere corrisposta, in misura comunque non superiore a quattro mensilità di retribuzione, ai lavoratori ai quali compete. I lavoratori che ne hanno diritto - in assenza del dovuto preavviso nei tempi previsti dai rispettivi contratti collettivi - sono quelli di cui all'art.4 della L.r. 5/99 che obbligatoriamente cessano dal relativo rapporto di lavoro al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità. Soltanto per questi ultimi - che subiscono il recesso ad nutum del datore di lavoro - sorge il diritto, ai sensi dell'art.2118 c.c., alla corresponsione dell'indennità di preavviso.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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