Pos. 1   Prot. N. /70.02.11 



Oggetto: Atto stragiudiziale A.F. ed altri. Riliquidazione indennità di buonuscita servizio pre-ruolo.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza
del personale
P A L E R M O



1.- Con atto stragiudiziale alcuni pensionati regionali, assunti ai sensi delle leggi sull'occupazione giovanile, hanno chiesto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 4 del T.U. 1032/73. La loro vicenda può essere così riassunta.
Assunti nel 1978 (con contratto di formazione lavoro) alle dipendenze del Comune di XXXX, sono stati, nel 1985, inquadrati nei ruoli regionali ex l.r. 39/85; nel 1989 hanno chiesto, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 11/88, la valutazione del servizio pre-ruolo (svolto dal 25 ottobre 1978 al 31 maggio 1985) ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.
Il Comune di XXXX ha, comunque, liquidato loro l'indennità di fine rapporto sia per il primo anno di servizio (nel 1979), e nel 1998 per l'intero servizio pre-ruolo.
Prima del loro collocamento in quiescenza hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della l.r. 11/88 e dell'art. 4 del D.P.R. 1032/73, la liquidazione dell'indennità di buonuscita per l'intero servizio prestato comprensivo del servizio pre-ruolo. Tale istanza è rimasta inevasa, mentre agli stessi è stata corrisposta la predetta indennità solo per il servizio di ruolo svolto alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
Codesto Dipartimento ritiene che l'art. 4 del D.P.R. 1032/1973 non possa applicarsi alla fattispecie sopradescritta in quanto "tale articolo pare si riferisca a personale che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riasssunto dalla stessa Amministrazione. Il personale di che trattasi, invece, è stato non assunto ma inquadrato ai sensi della l.r. 39/85".

2.- L'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purchè il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi per il periodo intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.
Tale norma di applica in tutti i casi in cui il dipendente pubblico abbia prestato comunque servizio alle dipendenze dello Stato, non assumendo alcuna rilevanza se i rapporti in questione siano stati tra loro legati da un nesso di continuazione, derivazione o rinnovo o se il dipendente sia stato o meno riassunto in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 3/57, a condizione, però, che i diversi rapporti siano stati intrattenuti con la stessa Amministrazione.
Nel caso in esame, siamo in presenza di due distinti rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni diverse: il primo, non di ruolo, intrattenuto con il Comune di XXXX (che ha, infatti, provveduto a liquidare loro l'intero ammontare dell'indennità di buonuscita per il servizio prestato alle proprie dipendenze), il secondo, di ruolo, con la Regione Siciliana. Da ciò discende la non applicabilità dell'art. 4 del D.P.R. 1032/73 al caso in esame.
Per altro, gli atti invocati a sostegno della loro pretesa (ossia il parere n. 793 del 20 aprile 1999 reso dal C.G.A. a sez. riun., la deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 27 giugno 2000, la nota dell'Assessore alla Presidenza n. 2247 del 19 giugno 2000) riguardano una fattispecie diversa ovvero l'ipotesi in cui sia stato omesso il versamento dei contributi per l'intero periodo in cui è stato prestato il servizio pre-ruolo.
Pertanto, sembra allo Scrivente che gli istanti non abbiano diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita già attribuita loro.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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