Pos.1   Prot. N. /72.02.11  



Oggetto: Nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici. Contratto collaborazione coordinata e continuativa. Candidato sottoposto a procedimento penale. Quesito.





Allegati n...........................


Presidenza Regione Siciliana
Dipartimento della Programmazione
Segreteria
P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il candidato, risultato idoneo a seguito della procedura di selezione di 12 esperti esterni all'Amministrazione regionale da inserire nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsto dall'art.1 della legge 17 maggio 1999,n.144, sottoposto a procedimento penale per concorso (110 c.p.) nei reati di cui agli artt .223, 216,n.1,219,co.1,n.1,del R.D. n.267/1942, e 640 c.p., come risulta dall'allegato certificato carichi pendenti.
Si rappresenta che il suddetto candidato è l'unico risultato idoneo per l'area specialistica cui ha partecipato.
  Codesta Amministrazione è dell'avviso che "il tipo di reato per il quale il soggetto in questione ha un procedimento penale in corso (non) possa costituire motivo ostativo per il conferimento dell'incarico di esperto" atteso che "prendendo...a riferimento la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa rappresenta una ipotesi di minor rilevanza,...non sembrerebbe...che i reati contestati rientrino tra quelli per i quali è previsto per il dipendente in servizio il trasferimento o la sospensione a seguito di rinvio a giudizio o condanna non definitiva (artt.3 e 4 della legge 97/2001)". 


2. In ordine al quesito suesposto occorre preliminarmente precisare che il D.P. 6 giugno 2001, con cui è stata indetta la selezione di n. 12 esperti esterni all'Amministrazione per l'integrazione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione siciliana, non richiede, tra i requisiti per la partecipazione, l'assenza di precedenti penali o procedimenti penali pendenti. Né simile previsione si rinviene nella normativa nazionale di riferimento di cui alla L. 17 maggio 1999, n.144.
  Per l'esame della problematica de qua si deve pertanto richiamare la normativa che disciplina i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994,n.487. 
  In particolare l'art.2, comma 3, individua fra gli elementi impeditivi della costituzione di un rapporto di impiego l'esclusione dall'elettorato politico attivo, nonché la precedente destituzione, dispensa o decadenza. 

La disposizione rinvia sotto il primo profilo alla disciplina positiva sull'elettorato attivo di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, che all'art. 2 lo esclude, fra l'altro, in conseguenza di sentenza dichiarativa di fallimento (finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre 5 anni dalla data della sentenza -lett.a); di applicazione di misure di prevenzione (lett.b) o di sicurezza (lett.c); di condanna con sentenza passata in giudicato che importi l'interdizione perpetua (lett.d) o temporanea (per il tempo della sua durata) dai pubblici uffici (lett.e).
  La ricorrenza di una di queste cause è automaticamente preclusiva della costituzione del rapporto, mentre l'esistenza di precedenti penali o di procedimenti penali pendenti, ove non legalmente prevista come requisito negativo, non è ostativa all'assunzione. 
  Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, in mancanza di espressa disposizione di legge che lo preveda, neanche la sentenza penale di condanna può considerarsi di per sé ostativa all'instaurazione del rapporto, essendo necessaria un'autonoma e specifica valutazione dell'Amministrazione sulla rilevanza dei reati commessi, sulla natura della regola violata, sulla personalità e sulla successiva condotta dell'interessato in relazione alla natura e qualità del rapporto e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni (Corte Cost. n. 408 del 23/11/1993; Cons. Stato V, 6/9/1999, n. 1021; VI, 17/10/1997, n. 1487; III, 21/5/1996, n. 712/96). 
  Dalle considerazioni esposte sembra allo scrivente che nella fattispecie la pendenza di un procedimento penale non possa ritenersi ex se preclusiva della conclusione del contratto in questione.  
  Tuttavia, poiché il soggetto de quo è imputato, fra l'altro, per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta che presuppone (quale elemento costitutivo) la dichiarazione di fallimento, si ritiene che codesta Amministrazione debba accertare la sussistenza della sentenza dichiarativa di fallimento e il tempo trascorso dalla stessa. 
  Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente. 


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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