Pos.I   Prot. N. /73.02.11 




Oggetto: Acquisto prima casa - Copia autentica dell'atto di acquisto. Quesito.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei lavori pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
U.O.B. XII
PALERMO


1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello Scrivente circa l'ammissibilità - ai fini della documentazione richiesta dal bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto della prima unità abitativa ex art.2, co.10, della L. n.92/82 - delle copie autentiche di atti di "assegnazione di unità immobiliare da cooperativa a socio" e di "assegnazione in proprietà di alloggi sociali".
In relazione ai sopracitati atti viene precisato che sono stati tutti stipulati dopo la scadenza dei termini previsti dal bando di cui all'oggetto e che dagli stessi risulta che i soci delle cooperative medesime non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi la cui costruzione sia stata realizzata beneficiando di contributi o agevolazioni erariali.
Il bando di concorso per la concessione del contributo di cui all'oggetto, emanato con D.A. del 3 agosto 1993 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.41 del 4 settembre 1993, prescriveva, tra i documenti da presentare all'atto dell'inserimento nella graduatoria definitiva, la "copia autentica dell'atto di compravendita dell'immobile per cui è stato richiesto il contributo, stipulato in data non anteriore alla data di pubblicazione del presente bando". Taluni beneficiari della legge di cui al sopracitato bando hanno presentato, in luogo del contratto di compravendita, i summenzionati "atti di assegnazione" per i quali occorre dunque verificare l'assimilabilità - circa gli effetti traslativi della proprietà immobiliare - al contratto di compravendita.

2. Le disposizioni che vengono in rilievo ai fini della soluzione del quesito posto sono gli artt.139 e 229 del R.D. 28 aprile 1938, n.1165, recante il "Testo Unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica".
Ai sensi dell'art.139 "il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art.229, la proprietà dell'alloggio, viene stipulato,..., mediante atto pubblico, in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti....", osservando talune condizioni relative: all'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio, alla ripartizione delle ipoteche, all'assunzione da parte del socio di tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui già concessi alla cooperativa e all'assoggettamento dello stesso a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare ed economica.
Il successivo art. 229 precisa che "con la stipula del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprietà dell'alloggio,..."
Le disposizioni sopracitate ricollegano dunque l'effetto traslativo della proprietà al momento della stipula del mutuo individuale.
In proposito la Cassazione ha precisato che "l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario si verifica, ai sensi dell'art. 229 del T.U. n.1165 del 1938, con la stipulazione del contratto di mutuo individuale e che l'assegnazione di un alloggio ad un socio di cooperativa per l'edilizia residenziale pubblica, fruente di contributo erariale, non è assimilabile alla compravendita perché gli conferisce soltanto un diritto di godimento, con il correlato obbligo di pagare le rate di ammortamento del mutuo, in proporzione alla quota gravante sull'alloggio, di cui diviene proprietario per effetto della stipula del contratto individuale di mutuo" (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent.,II, sent. n.2969 del 20.3.98; sez. I, n.5346 del 2.6.99).
Con riferimento, invece, alle cooperative cosiddette private o libere è stato evidenziato che "le disposizioni degli artt. 201, 209 e 229 del R.D. n.1165 del 1938, concernenti la dilazione necessitata dell'effetto traslativo della proprietà al momento della stipulazione del mutuo edilizio individuale, essendo dettate per le sole cooperative edilizie fruenti del contributo erariale, non sono applicabili ai soci delle cooperative edilizie cosiddette private o libere. Ciò non esclude che anche per le cooperative libere il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci possa essere condizionato, in conseguenza di private pattuizioni, a successivi adempimenti e che pertanto non possa attribuirsi all'atto di assegnazione dell'alloggio (seguito da occupazione) il valore di atto immediatamente traslativo della proprietà" (cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. n.447 del 23.01.82).
3. Alla luce della suesposte affermazioni e con riferimento agli atti di assegnazione allegati alla richiesta in esame, si osserva quanto segue.
Due dei tre atti sottoposti all'esame dello scrivente riguardano l'assegnazione in proprietà di alloggi realizzati da cooperative rientranti tra quelle costituite ai sensi del R.D. 28 aprile 1938, n.1165, in quanto aventi ad oggetto la costruzione, l'acquisto e l'assegnazione ai propri soci di case economiche e popolari, ai sensi delle leggi nazionali e regionali sull'edilizia popolare ed economica. Questi dunque soggiacciono, necessariamente, alla normativa soprariportata che condiziona l'effetto traslativo della proprietà alla stipulazione del mutuo individuale.
Tuttavia in entrambe la fattispecie devono ritenersi verificati gli effetti traslativi stante che le parti, da un lato la cooperativa e dall'altro il socio, hanno proceduto contestualmente alla formale assegnazione degli alloggi sociali ed alla attribuzione ed accollo della quota frazionata di mutuo.
In entrambi gli atti è, infatti, precisato che il socio assegnatario per la quota di mutuo da esso accollata subentra alla cooperativa assegnante negli obblighi assunti da questa verso l'Istituto mutuante con i citati atti di mutuo che dichiara di ben conoscere ed accettare in tutte le loro clausole e condizioni.
In conseguenza dell'accollo del mutuo è rilasciata ai soci assegnatari quietanza a saldo dell'intero prezzo con l'effetto che la proprietà delle unità immobiliari assegnate rimane trasferita ai soci dal giorno stesso della stipula dell'atto de quo (v. art.7, lett. c), atto di assegnazione del 20.3.98 e art.5, atto di assegnazione del 9.3.95).
Il terzo atto allegato (del 14.7.94) costituisce invece assegnazione di unità immobiliare a socio da cooperativa che non fruisce di alcun contributo erariale. Dunque l'effetto traslativo della proprietà non è necessariemente collegato alla stipulazione del contratto di mutuo individuale come nei primi due casi, tuttavia anche quest'ultimo atto contiene, oltre all'assegnazione, l'accollo da parte dell'assegnatario del mutuo gravante sull'appartamento. E anche in questo caso è precisato che "la proprietà esclusiva ed il giuridico possesso di quanto trasferito col presente atto passano oggi stesso", alla data cioè di stipula dell'atto di assegnazione dell'unità immobiliare in questione.
In definitiva tutti gli atti sottoposti all'esame dello Scrivente sono assimilabili - dal punto di vista dell'attitudine a produrre l'effetto traslativo della proprietà immobiliare - all'atto di compravendita, potendo dunque gli stessi essere ammessi a corredo della documentazione richiesta dal bando di concorso per la concessione del contributo de quo.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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