Pos. 2   Prot. N. /74/11/2002 



Oggetto: Aiuti alle aziende che ospitano fauna selvatica non autoctona ex art. 40 L.r. 33/1997.




Allegati n...........................



Assessorato regionale
Agricoltura e foreste
Dipartimento interventi strutturali
Servizio XI - Faunistico - Venatorio
P A L E R M O



1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla problematica posta dalla Ripartizione faunistico venatoria di Palermo in ordine alla concessione degli aiuti di cui all'art. 40 L.r. 1 settembre 1997, n. 33, in relazione agli artt. 25, 26 e 38 della stessa legge. In particolare si intende chiarire se le aziende che ospitano e allevano fauna selvatica non autoctona possono usufruire dei contributi di cui all'art. 40 citato anche quando la fauna allevata appartenga alle specie cui fa riferimento la legge 7 febbraio 1992, n. 150.

2. In ordine ai quesiti posti si espone quanto segue. La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, all'art. 2 stabilisce che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della stessa legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale che le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in specie particolarmente protette e specie protette. Le prime sono le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; le seconde sono le specie elencate nell'allegato IV, lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
La legge 157/92 - norma fondamentale di riforma economico sociale - all'art. 17, I comma, statuisce: "Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale". Il successivo art. 20 della stessa legge prevede, però, che dall'estero può essere introdotta fauna selvatica ma soltanto di specie autoctone e al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico. In osservanza a quanto disposto dal legislatore nazionale la L.r. 33/97 ha introdotto all'art. 3, punto d), il divieto di introdurre specie alloctone e ha regolamentato agli artt. 25, 26 e 38 l'allevamento di fauna selvatica. In particolare, ai sensi dell'art. 38, comma 9, L.r. 33/97 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza con proprio decreto l'allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale. Dalla lettura combinata della L. 157/92 con la L.r. 33/97, artt. 3 e 38, comma 10, si evince inoltre che, a regime, l'Assessore regionale competente non può autorizzare allevamenti amatoriali di fauna selvatica alloctona, ma solo sottoporre a specifica autorizzazione quegli allevamenti amatoriali (e solo quelli) che furono autorizzati, ai sensi dell'art. 48, punto b), dell'abrogata L.r. 37/81 dalle - all'epoca competenti - ripartizioni faunistico venatorie e semprecchè detti allevamenti detengano esemplari di fauna selvatica alloctona non ricompresa negli elenchi di cui alla L. 150/92 poiché, in caso contrario, la detenzione è soggetta al possesso della prescritta documentazione e alla disciplina autorizzatoria prevista dagli artt. 1 e 2 della citata legge nazionale, nonché dalle convenzioni e dai regolamenti (CEE) n. 338/97 e n. 1808/2001.
Gli artt. 25, 26 e 38 L.r. 33/97 riguardano, dunque, il regime autorizzatorio delle aziende faunistico-venatorie, agro-venatorie, dei centri privati di produzione di selvaggina e degli allevamenti di competenza regionale. L'art. 40, invece, stabilisce quali sono le aziende che possono usufruire di aiuti e tra queste menziona quelle che ospitano e allevano fauna selvatica non autoctona (ma non a scopo amatoriale bensì) esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistico ed ambientale. Poiché l'art. 40 non fa distinzione tra fauna alloctona inserita o non negli elenchi della L. 150/92, è da ritenere che i contributi possano essere concessi in entrambe le ipotesi. Ciò che conta è che per la detenzione della fauna di cui ai menzionati elenchi le aziende siano in regola con la documentazione, i permessi, gli obblighi di denuncia ai corpi forestali imposti dalla L. 150/92 e con i registri di detenzione sui quali gli esemplari devono essere iscritti ai sensi del D.M. 8 gennaio 2002.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS"

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