Pos. IV Prot.________/75.2002.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Camere di commercio.- Modalità trasferimento somme.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento pesca
(Rif. nota 489/Dir. del 22 marzo 2002)

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 10697/B1 del 31 maggio 2002)

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata il Dipartimento regionale della pesca ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine ad una problematica connessa alle modalità di trasferimento alle Camere di commercio dell'isola dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 14 della l.r. 27 maggio 1987, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.
Specificamente, tenuto conto che l'art. 18 della l.r. 4 aprile 1995, n. 29, prevedeva che al finanziamento delle Camere si provvede, tra l'altro, mediante "un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme accreditate", e che l'art. 27, comma 6, della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, ha disposto la sostituzione, nella riportata disposizione, della parola "accreditate" con la parola "trasferite", ed ha altresì statuito che il contributo in discorso "è prelevato direttamente dalle Camere di commercio in ragione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi alle stesse trasferite", si chiede di conoscere "se le somme per il pagamento del fermo debbano essere trasferite alle Camere di commercio a mezzo di ordini di accreditamento come per il passato, ovvero possono essere trasferite a mezzo di mandato diretto in favore delle Camere, che provvederanno ad incamerare dette somme nel proprio bilancio senza obbligo di rendicontazione".

2.- Lo scrivente, rilevato che la problematica proposta concerne anche materia di competenza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, ne ha richiesto - al fine di un più esaustivo esame - il preventivo avviso.
Considerato che, con la nota a margine segnata, il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro ha fornito il proprio parere sulla questione, si rende la consulenza richiesta.

3.- In ordine alla questione evidenziata si rappresenta che, ad avviso dello scrivente, la disposta sostituzione del termine "accreditate" con la parola "trasferite", non determina alcuna modificazione in ordine alla necessità di un puntuale riscontro circa la legittimità della spesa effettuata per il tramite delle Camere di commercio.
Ed invero, premesso, in via generale, che l'obbligo della rendicontazione della spesa appare una necessità imprescindibile al fine di consentire - come correttamente rileva il Dipartimento bilancio e tesoro, con il quale sostanzialmente si concorda nella soluzione proposta - la dovuta vigilanza "sulla corretta gestione della spesa ordinata", ed in attuazione, tra l'altro, per principio costituzionale del buon andamento, oltreché degli ulteriori principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza che regolano l'esercizio dell'attività amministrativa, si osserva che dalla arrecata modifica normativa non appare direttamente discendere alcun mutamento procedurale nell'attribuzione delle relative somme.
Si rileva peraltro che il mandato diretto non appare idoneo, nella fattispecie di avvalimento di che trattasi, a realizzare l'obiettivo di consentire alle Camere la gestione di risorse regionali. Le Camere di commercio, infatti, non acquisiscono, in virtù della delega all'erogazione dei premi di fermo temporaneo di cui all'art. 14 della l.r. 27 maggio 1987, n. 26, quella figura di creditore che appare presupposta per l'utilizzo di detta forma di pagamento, mentre viceversa, l'ordine di accreditamento, determinando una apertura di credito a favore del funzionario delegato affinchè lo stesso provveda all'effettuazione di spese determinate, appare costituire lo strumento adeguato per consentire, in particolare mediante l'emissione di ordinativi a favore dei beneficiari del contributo, l'obiettivo perseguito.
Si osserva inoltre che in tal modo risulterebbe altresì garantito il rispetto delle norme che regolano, mediante il sistema della tesoreria unica regionale istituito con l.r. 7 marzo 1997, n. 6, art. 21, il trasferimento o l'assegnazione, a qualunque titolo, di somme a Comuni, Province, enti ed aziende del settore pubblico, e che impone il versamento delle stesse in appositi conti correnti di tesoreria regionale preso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intendan differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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