Pos. I   Prot. N. /78.02.11 



Oggetto: Art. 10 della L.r. 16/96. Attività edilizia all'interno delle aree boschive. Comune di XXXX .




Allegati n...........................


Assessorato regionale
Territorio e Ambiente
Dipartimento regionale
Urbanistica

e, p.c. Assessorato regionale
Beni Culturali e Ambientali e P.I.

Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste

Comune di
XXXX
LORO SEDI




Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento, su sollecitazione del Comune di XXXX , chiede allo Scrivente di interpretare l'art. 10 della L.r. 16/96, come sostituito dall'art. 3 della L.r. 13/99 e successivamente modificato dall'art. 89, comma 8, della L.r. 6/2001.
In particolare vien chiesto di interpretare il comma 3 bis dell'articolo in esame, il quale prevede "in deroga a quanto disposto dal comma 1" che i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali; e il successivo comma 4, ai sensi del quale: "La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio...".
Quanto al comma 3 bis codesto Dipartimento ritiene che, nonostante il tenore letterale della norma ("in deroga a quanto disposto dal comma 1"), la deroga in esso prevista vada riferita anche ai commi 2 e 3, cui non sarebbe stata estesa in modo espresso "per un mero errore".
Quanto al comma 4 codesto Dipartimento ritiene che il riferimento alla "deroga di cui al comma 2" sia da attribuire ad un "errore di trascrizione della norma" in quanto la deroga al divieto di costruire nelle zone boscate è prevista non già dal comma 2, bensì dal comma 3 bis, cui vanno pertanto riferiti i pareri e gli assensi previsti dal comma 4.

2. L'art. 10 della l.r. 6 aprile 1996, n.16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", nel testo originario così disponeva:
" 1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,30 mc/mq....
3. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio....
4. I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione....".

Lo stesso art.10, nel testo sostituito dall'art.3 della l.r. 19 agosto 1999, n.13, così dispone:
"1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è determinata....
4. La deroga di cui al comma 2 è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio...
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore ai beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione ...".

In ultimo l'art.89, comma 8, della l.r. 3 maggio 2001 n.6, ha ulteriormente modificato il testo dell'art.10 in esame aggiungendo, tra l'altro, un comma 3 bis che così dispone:
"3 bis In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq....".

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Da un esame delle norme richiamate si evince che il citato art.10 della l.r. 16/96, nel testo originario, aveva una sua coerenza interna.
Esso, infatti, al comma 1 poneva un divieto di edificazione; al comma 2 prevedeva un'ipotesi di deroga al divieto; nei successivi commi 3 e 4 stabiliva le condizioni cui era subordinata la deroga.
A seguito della sostituzione disposta dal citato art.3 della l.r. 13/99, l'art.10 ha subito rilevanti modifiche che hanno determinato talune obiettive difficoltà di interpretazione dello stesso articolo.
In particolare, non essendo stata mantenuta l'ipotesi di deroga di cui all'originario secondo comma, ed essendo stato previsto nel nuovo testo del secondo comma un divieto di edificazione relativo alle fasce di rispetto dei boschi di superficie superiore a 10 ettari, risulta problematica l'interpretazione del nuovo comma 4.
Questo infatti, nel riprodurre il testo dell'originario comma 3, subordina al parere della Sovrintendenza competente per territorio "la deroga di cui al comma 2". Ma, come sopra chiarito, nel testo novellato nel '99 la deroga già prevista dall'originario comma 2 non era stata mantenuta.
Del resto l'ulteriore modifica al testo dell'art.10, disposta dal citato art.89, comma 8, della l.r. 6/2001, che ha introdotto un comma 3 bis il quale nuovamente prevede la deroga al divieto di edificazione di cui al comma 1, non ha risolto il problema de quo, atteso che il legislatore non si è fatto carico di modificare il testo del comma 4, che continua pertanto a fare riferimento alla "deroga di cui al comma 2" piuttosto che alla deroga di cui al comma 3 bis.
Peraltro anche la formulazione dello stesso comma 3 bis, il quale prevede "in deroga a quanto disposto dal comma 1", senza richiamare espressamente i successivi commi 2 e 3, ha ingenerato perplessità.
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Tutto ciò considerato, con riferimento alla deroga prevista dal più volte citato comma 3 bis, lo Scrivente ritiene che, nonostante la norma faccia espresso riferimento soltanto al comma 1, essa debba intendersi riferita anche ai successivi commi 2 e 3.

Il mancato richiamo a tali commi è da attribuire infatti, come sostenuto da codesto Dipartimento, ad un "mero errore" riconducibile al fatto che il legislatore del 2001 si è limitato a reinserire, col comma 3 bis, la deroga già prevista dall'originario comma 2, il quale faceva riferimento all'unico divieto di edificazione allora previsto, quello del comma 1.
Lo stesso legislatore avrebbe invece dovuto considerare che, a seguito della sostituzione disposta dall'art. 3 della L.r. 13/99, limiti all'edificazione di nuove costruzioni erano previsti anche nei commi 2 e 3 e che pertanto la deroga di cui al comma 3 bis andava espressamente riferita anche a tali commi.
Con riferimento poi alla previsione del comma 4 dell'articolo in esame, sembra allo Scrivente che essa, al di là del dato testuale, vada riferita comunque al comma 3 bis, il quale, come chiarito, ha reintrodotto la deroga già prevista dall'originario comma 2, e non invece al vigente comma 2 che non contempla alcuna deroga, bensì un divieto di edificazione.
Ciò posto, va tuttavia segnalato che, poiché l'interpretazione sin qui sostenuta determina un'evidente forzatura del testo di legge, questo andrebbe tempestivamente modificato, o comunque autenticamente interpretato, in modo tale da eliminare le incongruenze al momento presenti e da restituire all'articolo in esame il carattere di norma certa.
Nelle more dell'approvazione di una norma di interpretazione o di una norma di modifica dell'art. 10 codesto Dipartimento potrebbe comunque diramare direttive, anche nella forma di una circolare, volte a chiarire che, in attesa dell'intervento del legislatore, la deroga di cui al comma 3 bis va riferita non solo al comma 1 ma anche ai commi 2 e 3 e che la previsione di cui al comma 4 va riferita, anche in mancanza di un richiamo espresso, al comma 3 bis, che reintroduce la deroga prevista dall'originario comma 2, e non invece al vigente comma 2 il quale prevede non una deroga bensì un divieto di edificazione operante ope legis e non subordinato ad alcun parere preventivo.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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