Pos. 1   Prot. N. /81.02.11 



Oggetto: D.P.Reg. 27.12.99 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione a professionisti esterni alla P.A.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio di Gabinetto

L O R O S E D I



1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato sottopone all'esame dello Scrivente il D.P.Reg. 27 dicembre 1999, di emanazione della delibera della Giunta Regionale n. 349 del 21 dicembre 1999 che ha approvato i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica amministrazione.
In particolare viene segnalata la previsione che consente che gli incarichi del primo gruppo- quelli, cioè, di importo stimato non superiore a 25.000 ECU- siano affidati, "ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della Legge regionale n. 4/96", a trattativa privata e attribuisce quest'ultima alla competenza del legale rappresentante dell'ente.
Al riguardo viene rilevato in primo luogo che desta perplessità l'affidamento a trattativa privata degli incarichi de quibus alla luce del disposto dell'art. 8 della l.r. n. 39/97 che, come è noto, subordina il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e di servizi alla sussistenza di tre condizioni: la necessità, l'urgenza e la non programmabilità.
Ora, poiché gli incarichi di progettazione si riferiscono ad opere incluse nel programma triennale di opere pubbliche, sembra a codesto Assessorato che essi non possano considerarsi servizi "non programmabili preventivamente" :ciò non renderebbe possibile il riferimento al citato art. 12, comma 1, della l.r. n. 4/96.
Viene altresì contestata la previsione in esame nella parte in cui attribuisce la trattativa privata alla competenza del legale rappresentante dell'ente.
Infatti, alla luce dell'art. 13 della l.r. n. 30/2000, che ha rimesso alla competenza gestionale dei dirigenti degli enti locali le "determinazioni a contrattare", l'affidamento degli incarichi di progettazione in esame andrebbe attribuito alla competenza dell'apparato burocratico piuttosto che a quella dell'organo politico.

2. Con nota del 24.4.2002 codesto Assessorato -nel contestare il parere n. 14/2002 del 13 marzo 2002, reso dallo Scrivente all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, nella parte in cui sostiene che, nell'ipotesi di mancato affidamento congiunto della progettazione di massima e di quella esecutiva, non è ammissibile l'affidamento successivo della progettazione esecutiva allo stesso professionista che ha redatto quella di massima- richiama quanto affermato in calce alla nota che si riscontra e cioè che quanto non disciplinato dai criteri deliberati dalla Giunta "resta demandato alla regolamentazione degli enti secondo i principi desumibili dalla legislazione del settore".

3. L'art. 5 della l.r. 21 aprile 1985, n. 21, nel testo modificato dall'art. 22 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10, al comma 9 così dispone: "Gli enti di cui all'art. 1 con proprio regolamento disciplinano le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti".
Lo stesso articolo, al comma 10, precisa che: "I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati in conformità ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale assunta su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati".
In attuazione del disposto dei commi citati la Giunta regionale, con delibera n. 349 del 21 dicembre 1999, ha approvato i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica amministrazione.
Tale delibera è stata emanata con il decreto presidenziale 27 dicembre 1999.
La deliberazione della Giunta ha individuato due gruppi di incarichi, il primo comprendente le prestazioni di importo stimato non superiore a 25.000 ECU (pari a lire 50.000.000), il secondo comprendente le prestazioni di importo superiore.
Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo è stato previsto che "ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 potranno ricorrere alla trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari" e che "la trattativa privata è di stretta competenza del legale rappresentante dell'ente".
Su questa previsione codesto Assessorato richiede un chiarimento ritenendo che, come indicato in premessa, la stessa contrasti, per un verso, con il disposto dell'art. 8 della l.r. 16 ottobre 1997, n. 39 e, per altro verso, con il disposto dell'art. 13 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30.
Al riguardo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il legislatore regionale, nell'affidare alla potestà regolamentare degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 21/85 la disciplina del conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla P.A., ha inteso operare una sorta di delegificazione della materia limitandosi a prevedere che gli enti disciplineranno le modalità per il conferimento dei predetti incarichi "contemperando il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi con quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei progettisti" e che dovranno comunque attenersi "ai criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale".
Nell'esercitare la potestà regolamentare loro attribuita gli enti in esame dovranno pertanto adeguarsi ai criteri approvati dalla Giunta regionale che, nella materia in oggetto, per espressa previsione di legge, costituiscono la principale fonte di riferimento.
A ciò consegue che, se la Giunta regionale, in relazione agli incarichi il cui importo stimato non sia superiore a 25.000 ECU, ha previsto il ricorso alla trattativa privata "ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della l.r. n. 4/96", tale criterio va mantenuto anche al di là del disposto dell'art. 8 della l.r. n. 39/97.
Tale norma infatti, pur essendo già in vigore alla data di approvazione dei criteri in esame, non è stata in alcun modo richiamata dalla Giunta di Governo, che, evidentemente, per gli incarichi del primo gruppo, ha ritenuto ammissibile la trattativa privata come prevista dal più volte citato art. 12, comma 1, della l.r. n. 4/96.
Diverso è il discorso, invece, in relazione alla competenza del legale rappresentante dell'ente, atteso che l'art. 13 della l.r. n. 30/2000 -che ha introdotto nella regione siciliana il principio secondo cui tutta l'attività gestionale, compresa quella negoziale, va ricondotta alla competenza dell'apparato burocratico- è successivo alla approvazione dei criteri in esame.
Sotto questo profilo, pertanto, può concordarsi con codesto Assessorato sulla necessità di sostenere un'interpretazione adeguatrice della norma che attribuisce alla competenza del legale rappresentante dell'ente la trattativa privata, ormai riconducibile invece alla competenza del responsabile del procedimento di spesa, ossia dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti.

4. Quanto, infine, al rilievo formulato da codesto Assessorato in calce alla nota che si riscontra -secondo cui "quanto non disciplinato nella materia resta demandato alla regolamentazione degli enti secondo i principi desumibili dalla legislazione del settore"- esso può essere condiviso.
Con riferimento, tuttavia, alla materia oggetto del parere dello Scrivente n. 14/2002 del 13 marzo scorso, si impongono alcune brevi considerazioni.
Poiché il legislatore regionale non ha disciplinato l'ipotesi dell'affidamento congiunto o disgiunto degli incarichi di progettazione di massima ed esecutiva, nonché della direzione dei lavori, deve ritenersi applicabile in Sicilia l'art. 17, comma 14 sexies, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, ai sensi del quale la progettazione definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.
Il principio dell'affidamento unitario della progettazione definitiva ed esecutiva, introdotto dal citato art. 17, comma 14 sexies, della legge Merloni, trova peraltro conferma nel disposto dell'art. 62, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della Legge Merloni, in forza del quale è esclusa la possibilità della divisione artificiosa di una progettazione al fine di eludere le norme che disciplinano l'affidamento del servizio.
Lo stesso principio è stato affermato anche dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con la deliberazione n. 8/99 dell'8 novembre 1999.
La necessità di rispettare l'unitarietà dell'incarico è infine ribadita, anche in relazione all'attività di direzione dei lavori, dall'art. 17, comma 14 , della Legge Merloni, il quale prescrive che, nel caso in cui la progettazione sia stata affidata a professionisti esterni, agli stessi professionisti debba essere affidata "con priorità rispetto ad altri professionisti esterni" anche la direzione dei lavori, con la conseguenza di dovere considerare unitariamente, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, gli importi relativi alle due diverse attività.
Dal quadro normativo appena delineato, da ritenere applicabile, come chiarito, anche nella Regione Siciliana, si evince che l'affidamento all'esterno del solo incarico di progettazione di massima è da ritenere illegittimo in quanto in contrasto con il divieto di frazionamento degli incarichi di progettazione previsto dalle norme sopra richiamate.
Analogamente è da ritenere illegittimo il conferimento successivo della progettazione esecutiva allo stesso professionista esterno già incaricato della progettazione di massima, in quanto in contrasto con i criteri di concorrenzialità previsti dal D.P.Reg. 27 dicembre 1999.
Ciò posto, alla luce del principio -affermato da codesto Assessorato e condiviso dallo Scrivente- secondo cui quanto non disciplinato dal decreto presidenziale in oggetto resta demandato alla regolamentazione degli enti "secondo i principi desumibili dalla legislazione del settore", deve ritenersi che, nel formulare i regolamenti per il conferimento degli incarichi di progettazione, gli enti di cui all'art. 1 della L.r. 21/85 dovranno adeguarsi al principio dell'unitarietà dell'affidamento che, sicuramente, rientra nel novero dei "principi desumibili dalla legislazione del settore".
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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