Pos. V   Prot. N. /82.11.02 



Oggetto: Dirigente di III fascia - Contratto stipulato con il Dirigente Generale - Assenze per congedo ordinario e per malattia - Inadempimento.




Allegati n...........................




Assessorato Regionale Cooperazione,
Commercio, Artigianato e Pesca
- Dipartimento Cooperazione
P A L E R M O




1. Con la nota prot. n. 4153 del 3 aprile 2002, codesto Assessorato rappresentando che un dirigente regionale di III fascia, ha stipulato, in data 12 dicembre 2001, un contratto individuale di lavoro per l'area "Servizi generali e comuni" e che per motivi di salute dal 16 gennaio 2002 non ha prestato servizio nel nuovo incarico, chiede allo scrivente se possa configurarsi un inadempimento del rapporto contrattuale.
In particolare rappresenta codesta Amministrazione che il dirigente ha prestato servizio il 12 ed il 13 dicembre 2001, servizio esterno il 14 dicembre 2001 ed il 7 gennaio 2002, mentre negli altri giorni ha alternato periodi di congedo ordinario, ex festività e assenze per malattia.
Rappresenta inoltre che la prolungata assenza del dirigente in questione non inciderebbe in alcun modo sulla sussistenza del rapporto di lavoro e dunque sul suo diritto a percepire le indennità corrispondenti alla parte fissa della retribuzione; di contro rileva che essendo mancata del tutto la prestazione lavorativa discendente dal nuovo rapporto contrattuale tale circostanza inciderebbe sul diritto del dirigente a percepire gli emolumenti derivanti dalla parte variabile della retribuzione. Per tale ragione codesto Assessorato ha sospeso la corresponsione del suddetto emolumento dalla data della stipulazione del contratto ritenendo che possa configurarsi un inadempimento da parte del dirigente degli obblighi derivanti dall'incarico assunto.

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Con Decreto Presidenziale del 22 giugno 2001, n. 10 è stato approvato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza.
L'art. 21 del decreto disciplina in modo specifico l'assenza per malattia (ex congedo straordinario) o infortunio non dipendente da causa di servizio.
Il comma 6° dello stesso articolo prevede testualmente che il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto (che equivale a 18 mesi) sia il seguente:
- retribuzione intera comprese le retribuzioni di posizione per i primi 9 mesi di assenza;
- 90% della retribuzione di cui sopra per i successivi 3 mesi;
- 50% per i successivi 6 mesi.
In relazione dunque a tale specifica previsione non sembra condivisibile l'opinione espressa da codesta Amministrazione che reputa non legittima la richiesta di percepire la parte variabile della retribuzione e ne ha sospeso la corresponsione a far data dalla stipulazione del contratto. Né parimenti si può ritenere che il nuovo rapporto contrattuale stipulato dal Dirigente per l'assunzione del nuovo incarico non sia mai iniziato "non avendo lo stesso preso servizio nel nuovo incarico di responsabilità"; né, al dirigente può imputarsi un inadempimento contrattuale per le assenze in questione.
Come riferisce codesta Amministrazione, infatti, il Dirigente avrebbe sottoscritto il contratto in data 12 dicembre 2001; successivamente avrebbe prestato servizio il 13 dicembre dello stesso anno ed avrebbe poi alternato giornate lavorative ad assenze per congedo ordinario, ex festività soppresse ed assenze per malattia.
Ciò premesso sembra evidente che un'assunzione dell'incarico, se pure breve, ci sia stata e che le assenze successive siano dovute a comprovati e validi motivi di salute o al godimento di congedo ordinario.
Per le ragioni suindicate lo scrivente non ritiene di condividere l'orientamento espresso da codesta Amministrazione, secondo cui ricorrerebbe un inadempimento contrattuale, che legittimerebbe la non corresponsione della retribuzione variabile di posizione.
Per quel che riguarda, infine, la considerazione che l'incarico rileva anche in funzione degli specifici obiettivi per i quali è finalizzato, si deve ritenere che la mancata realizzazione degli stessi possa incidere sulla corresponsione della retribuzione di risultato che, come è noto, costituisce una indennità pari al 30% della retribuzione annua di posizione complessiva ed è strettamente correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento dell'incarico assunto.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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