Pos. IV   Prot. N. /84.02.11 



Oggetto: Comuni e province - Attribuzione risorse - Quota aggiuntiva - L.r. n.8/2000, art.13, comma 8.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
ENTI LOCALI
Dipartimento enti locali
Servizio 1
PALERMO




1. L'art.13 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8, dopo avere disposto al comma 1 che, per gli anni 2000, 2001 e 2002 l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni, "una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al comma 4 prevede, tra l'altro, che "un'aliquota pari al 7,5 per cento è assegnata agli Enti locali sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali sentita la conferenza Regione - autonomie locali....".
Ai sensi poi del comma 8 del medesimo art.13 l.r. n.8/2000: "in sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,5 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale degli Enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli Enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n.285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n.8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n.37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n.26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n.6".
In relazione a quest'ultima disposizione, codesto Assessorato con la lettera in riferimento, integrata con successiva nota 23 aprile 2002, n.1752, - premesso che le previsioni di cui al riportato comma 8 riguardano la copertura finanziaria di oneri stipendiali ed accessori nonché di oneri per la liquidazione dell'indennità di buonuscita - sottopone all'Ufficio i seguenti quesiti concernenti il personale assunto dagli enti locali ai sensi delle disposizioni regionali sull'occupazione giovanile (l.r. n.8/1981) e sulla sanatoria edilizia (l.r. n.37/1985):
a) se gli oneri per il personale assunto ai sensi della l.r. 18 agosto 1978, n.37, non espressamente richiamata nel riportato comma 8 dell'art.13 l.r. n.8/2000, possano o meno gravare sulla quota aggiuntiva di cui allo stesso comma 8;
b) se gli oneri a carico degli enti "quali USL, IACP, INAM" per il personale che, assunto dagli enti locali ai sensi delle leggi regionali n.37/1978 e n.8/1981, prima dell'immissione in ruolo ha prestato servizio presso i predetti enti, possano o meno gravare sulla quota aggiuntiva di che trattasi;
c) se tra "gli oneri per il personale" di cui al predetto art.13, comma 8, siano o meno comprese anche le somme che gli enti locali devono erogare ai sensi dell'art.39, comma 9, della l.r. 15 maggio 2000, n.10;
d) se il termine di prescrizione per la presentazione delle domande ai fini della concessione dell'indennità di buonuscita per il periodo di servizio non di ruolo decorra dalla data di pubblicazione nella GURI della sentenza della Corte costituzionale n.208/1986 che ha riconosciuto il diritto alla liquidazione della predetta indennità anche per il personale non di ruolo, ovvero dalla data del definitivo collocamento a riposo;
e) se gli oneri aggiuntivi per interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti oltre alla indennità di buonuscita debbano essere calcolati fino "alla data dell'effettivo pagamento" ovvero fino alla data del 21 marzo 1998, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno 25 febbraio 1998, n.7/98;
f) se per il personale assunto dagli enti locali ai sensi della l.r. n.37/1985 il presupposto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita si sia verificato "a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato" ovvero al momento dell'immissione nei ruoli della Regione o degli enti locali o alla data del definitivo collocamento a riposo;
g) infine, se a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n.2/2002 - il cui art.76, comma 8, ha abrogato, tra gli altri, il riportato comma 8 dell'art.13 l.r. n.8/2000 - "siano ancora da rimborsare agli enti locali gli ulteriori erogandi ratei di interessi legali e rivalutazione monetaria".

2. Anzitutto si rileva che per motivi di priorità logica, appare opportuno trattare subito il quesito sub g) concernente la rilevanza dell'intervenuta abrogazione del riportato art.13, comma 8, l.r. n.8/2000.
Al riguardo si precisa che l'abrogazione de qua, operata dall'art.76, comma 8, della l.r. n.2/2002, ha efficacia dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. n.2/2002; pertanto, atteso che l'assegnazione della quota aggiuntiva per l'anno 2002 non può che essere disposta dopo l'adozione del necessario strumento finanziario e cioè dopo l'approvazione della legge di bilancio, e rilevato altresì che, nella fattispecie, la legge di bilancio è stata adottata dopo la l.r. n.2/2002, deve concludersi che la disposta abrogazione ha efficacia per le assegnazioni relative all'anno in corso.
Ciò detto passando ora a trattare il quesito sub a), si osserva che lo stesso va risolto in senso positivo qualora si consideri che la legge regionale 18 agosto 1978, n.37, contiene, così come espressamente previsto nel titolo della legge stessa, norme integrative della legge 1 giugno 1977, n.285.
Sul punto si è in sostanza dell'avviso che, sebbene l'art.13, comma 8, della l.r. n.8/2000 richiami espressamente la legge n.285/1977 e non richiami la l.r. n.37/1978, gli oneri per il personale assunto ai sensi della medesima l.r. n.37/1978 possono comunque gravare sulla quota aggiuntiva di che trattasi poiché quest'ultima legge ha dato attuazione, nell'ordinamento regionale agli interventi previsti dalla legge n.285/1977.
Risposta negativa deve essere invece data al quesito sub b) concernente la possibilità di far gravare sulla quota aggiuntiva anche gli oneri a carico di enti "quali USL, IACP, INAM".
Al riguardo si osserva che la nozione di "enti locali" accolta dal legislatore regionale nell'art.13, comma 8, l.r. n.8/2000, sembra coincidere, ad avviso dello scrivente, con quella propria di ente locale territoriale la quale si caratterizza per il fatto che il territorio, oltre a delimitare l'ambito nel quale vengono esercitate le potestà pubbliche, rappresenta altresì un elemento costitutivo dell'ente e, come tale, è essenziale per l'esistenza del medesimo; così ricostruita la categoria di "ente locale" utilizzata al comma 8, deve conseguentemente escludersi che la stessa possa ricomprendere anche gli altri enti indicati da codesto Assessorato nella richiesta di parere, ciò atteso che la connotazione locale di questi ultimi assume valore qualificatorio solo in relazione alla dimensione (locale) di esercizio dell'attività dell'ente mentre, in tali ipotesi, il territorio non rileva come elemento costitutivo dell'ente stesso.
La soluzione qui accolta trova conferma anche alla luce di una interpretazione sistematica dello stesso art.13 L.r. n.8/2000 che è rubricato "interventi a sostegno delle autonomie locali" ed ai commi 1 e 5 prevede espressamente che i finanziamenti ivi disciplinati sono destinati ai comuni ed alle province regionali.
Circa il quesito sub c) si osserva che la soluzione negativa dello stesso discende direttamente dall'interpretazione letterale del riportato art.13, comma 8; ed infatti la disposizione in esame prevede espressamente che la quota aggiuntiva è attribuita agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale .... dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n.6".
Considerato dunque che per espressa previsione legislativa la quota aggiuntiva è destinata alla copertura di mancate erogazioni dovute agli enti locali per gli anni precedenti il 1997, deve ovviamente escludersi che sulla medesima quota possano gravare anche le somme dovute dagli enti locali al proprio personale per effetto dell'art.39, comma 9 della l.r. n.10/2000 trattandosi appunto di disposizione intervenuta successivamente allo stesso art.13, comma 8, l.r. n.8/2000 e ritenendo che sia possibile attribuibile un effetto novativo piuttosto che interpretativo-retroattivo.
I quesiti sub d) e sub f) richiedono, per motivi di connessione logica, una trattazione congiunta.
Al riguardo appare anzitutto opportuno premettere che il diritto del dipendente alla liquidazione dell'indennità di buonuscita per i periodi di servizio non di ruolo, è stato riconosciuto dalla sentenza della Corte cost. n.208/1986 con cui è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art.9, comma 4, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n.207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art.9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo".
Ciò detto, nella fattispecie, con riferimento al quesito sub f) trattasi dunque di accertare se, per il personale assunto dagli enti locali con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle disposizioni regionali sulla sanatoria edilizia, il diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita (per il periodo di servizio non di ruolo) sorga a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero al momento dalla immissione in ruolo o, successivamente, alla data del "definitivo collocamento a riposo".
Al riguardo viene in considerazione l'art.1 del DPR 29.12.1973, n.1032 (recante approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) ai sensi del quale i dipendenti statali conseguono il diritto all'indennità di buonuscita "all'atto della cessazione del servizio".
Ora, nella fattispecie, tale cessazione si configura ad avviso dello scrivente al momento della immissione nei ruoli della Regione o dell'ente locale.
In altri termini il rapporto non di ruolo e quello di ruolo vanno tenuti distinti e separati, pertanto, per effetto della immissione in ruolo cessa il precedente rapporto con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita.
Tale soluzione trova conferma nella citata sentenza della Corte Costituzionale n.208/1986 che - nel dichiarare l'illegittimità dell'art.9, comma 4 del D.L.C.P.S. 4.4.1947, n.207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art.9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto "non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo" presuppone appunto che il diritto alla corresponsione dell'indennità de qua maturi con l'immissione nel ruolo.
Così risolto il quesito sub f) può ora trattarsi del connesso problema oggetto del quesito sub d) relativo alla individuazione del momento da cui decorre il termine di prescrizione per la presentazione delle domande ai fini della concessione dell'indennità di buonuscita.
In proposito si rileva che ai sensi dell'art.2935 del c.c. "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"; ora, considerato che tale giorno, nella fattispecie, corrisponde a quello di pubblicazione della sentenza della Corte Cost. n.208/1986 (che ha appunto riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita per il personale non di ruolo), deve concludersi che per il personale assunto ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile e sulla sanatoria edilizia, qualora la cessazione dal servizio (nei termini sopra precisati di "immissione in ruolo") si sia verificata prima della adozione della predetta sentenza, il termine di prescrizione decorre dalla data di pubblicazione nella GURI della sentenza stessa; qualora invece l'immissione in ruolo sia intervenuta dopo l'adozione della sentenza de qua, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento stesso di immissione in ruolo.
Infine per ciò che concerne il quesito sub e) si precisa brevemente che, attesa la natura retributiva dell'indennità di buonuscita, in caso di corresponsione con ritardo oltre i novanta giorni, sono dovuti gli interessi e il compenso per la svalutazione monetaria.
Tali oneri aggiuntivi per interessi e rivalutazione monetaria devono essere calcolati, come espressamente previsto dalla circolare 25 febbraio 1998, n.7/98 (concernente "Nuove istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale ai sensi della legge 1 giugno 1977, n.285, occupato presso gli enti locali), "fino alla data dell'effettivo pagamento"; pertanto, nella fattispecie, in esame non rileva la data del 31 marzo 1998 poiché quest'ultima è indicata dalla predetta circolare solo come quella presumibile entro cui gli enti locali - invitati a procedere con risorse proprie al pagamento dell'indennità comprensiva degli interessi e rivalutazione monetaria - "avranno provveduto ad anticipare le somme con la dovuta tempestività".

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A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si
procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.

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