Pos. IV   Prot. N. /85.02.11 



Oggetto: Organi - Comitato regionale per le comunicazioni e Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo - Operatività.




Allegati n...........................




PRESIDENZA DELLA
REGIONE SICILIANA
- Ufficio del
Segretario generale
(rif. nota n. 827/V.U.
5 aprile 2002)

e, p.c. - Ufficio di Gabinetto
dell'On.le Presidente
LORO SEDI



1. L'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo aver previsto al comma 1 che con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, al comma 3 dispone che il predetto Comitato "svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12".
Il comma 7 del medesimo art. 101 l.r. n. 2/2002 statuisce poi: "è abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12".
In relazione a tali disposizioni codesto Ufficio del Segretario generale, con la lettera in riferimento, pone allo scrivente il quesito - sollevato dal Presidente del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - se, nelle more della istituzione del nuovo Comitato di cui all'art. 101, comma 1, l.r. n. 2/2002, il Corerat possa o meno continuare a svolgere la sua attività istituzionale.

2. Ai fini della soluzione del quesito in esame è opportuno prendere le mosse dalla esegesi della disposizione regionale riportata in epigrafe.
Al riguardo deve rilevarsi che una interpretazione strettamente letterale non sembra chiarire in modo esaustivo il significato e la portata della norma de qua qualora si considerino le seguenti osservazioni.
Anzitutto va evidenziato che il comma 3 della medesima norma rinvia alla legge regionale n. 12/1993 ai fini della individuazione delle funzioni che dovranno essere svolte dall'istituendo Comitato regionale per le comunicazioni; in secondo luogo, poi, lo stesso comma 3 qualifica come "soppresso" il Corerat.
Ora, considerato che al successivo comma 7 dell'art. 101 il legislatore regionale dispone espressamente l'abrogazione della l.r. n. 12/1993, si osserva che tale abrogazione da un lato parrebbe contrastare con il rinvio poco prima operato nel comma 3 alla medesima legge regionale poi abrogata; dall'altro non sembrerebbe determinare la soppressione del Corerat poiché l'uso del participio passato "soppresso" indurrebbe a considerare il predetto organo già soppresso in forza di una disposizione diversa e precedente rispetto al comma 7 dell'art. 101 l.r. n. 2/2002.
Tuttavia il rilevato difetto di tecnica legislativa e le conseguenti difficoltà interpretative sono superabili, ad avviso dello scrivente, alla luce di una interpretazione che tenga conto della lettura sistematica della norma regionale interessata, nonché dell'intentio legis che è quella di sostituire il Corerat con il Comitato regionale per le comunicazioni: la riferita disposizione deve pertanto interpretarsi nel senso che per effetto della disposta abrogazione della l.r. n. 12/1993 il Corerat è soppresso e, come tale, dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 2/2002 il predetto organo non può più svolgere la sua attività istituzionale.
In altri termini la norma in esame, pur mantenendo in vita le funzioni del Corerat, ne prevede l'immediata soppressione; ciò che implicitamente esclude, per il medesimo organo, la possibilità di continuare ad esercitare le proprie attribuzioni.
Coerentemente a quanto sopra detto deve rilevarsi che non giova il richiamo, effettuato da codesto Ufficio nella richiesta di parere, all'art. 57, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ai sensi del quale: "nelle more dell'approvazione della legge regionale che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni,..., e comunque fino al 31 dicembre 1999, è prorogata la durata in carica dei componenti del Comitato regionale radiotelevisivo,..."; ed invero, la prorogatio dei componenti del Corerat, prevista dalla disposizione testè riportata - anche a prescindere dalla considerazione che è stata disposta fino al 31 dicembre 1999 - non può comunque trovare applicazione nella fattispecie poiché tale istituto ha come presupposto una condizione che non si riscontra nel caso de quo e cioè il permanere in vita dell'organo e la mancata tempestiva elezione o rielezione dei suoi componenti.
Infine - tenuto conto del principio della continuità dell'azione amministrativa, cui consegue, nella fattispecie, l'esigenza di assicurare comunque lo svolgimento delle pubbliche funzioni attribuite al soppresso Corerat - si osserva altresì, per completezza, che i relativi compiti istituzionali, nelle more dell'istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, non possono che essere svolti dal ramo di Amministrazione competente per materia.

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A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "Fons", ed alla conseguente diffusione.

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